Ischia Calcio.Riduzione della squalifica di Lubrano: giustizia è fatta!
C.S.|Nella giornata odierna, la Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Campania LND – FIGC ha pubblicato la delibera di accoglimento del reclamo presentato dall’Ischia Calcio in relazione alla squalifica di dodici mesi inflitta al direttore sportivo Mario Lubrano (gara di Coppa Italia Real Acerrana 1926-Ischia Calcio del 19 ottobre scorso). «La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali il referto di gara e il reclamo così come proposto – si legge nella sentenza – effettuava attività istruttoria convocando a chiarimenti la terna arbitrale nonché il dirigente della società Real Acerrana 1926 che aveva sottoscritto la dichiarazione nella quale evidenziava che il comportamento del sig. Lubrano Lavadera Mario seppur scorretto e antisportivo non era mai sfociata in attività violenta nei confronti del direttore di gara, dall’attività istruttoria in particolare dalla dichiarazione resa dalla terna arbitrale è emerso senza ombra di dubbio che al termine della gara il sig. Lubrano non aveva tenuto un comportamento violento ma tratteneva il DDG nello spazio antistante gli spogliatoi esclusivamente per chiedergli spiegazioni. Il DDG in sede di audizione precisava che il rossore al braccio era stato causato dalla manovra energica e repentina di cui si era divincolato dal dirigente evidenziando che non c’era stata alcuna attività violenta. La C.S.A.T. letti gli atti ritiene di derubricare la condotta del dirigente Lubrano Lavadera Mario ad atto di cui all’art.36 comma 2 lettera B. Per questo motivo, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA di accogliere il reclamo, e per l’effetto riduce l’inibizione al dirigente sig. Lubrano Lavadera Maria fino a tutto il 31/12/2022».
Il presidente dell’Ischia Calcio, Pino Taglialatela, ha dichiarato: «Eravamo fiduciosi nell’accoglimento del nostro reclamo avverso la pesante quanto ingiusta squalifica inflitta al nostro d.s. Mario Lubrano in seguito alla gara di ritorno di Coppa Italia. Animate rimostranze non possono essere scambiate per aggressione al direttore di gara. Ringraziamo gli avvocati Chiacchio e Fiorillo per il loro lavoro a sostegno della nostra tesi difensiva nonché la Società Real Acerrana per aver collaborato e fortemente contribuito affinché venisse fuori la verità su quanto realmente accaduto il 19 ottobre scorso».