Superbonus nel 2023, come sarà e come cambia con la Legge di bilancio del governo Meloni.
Con l’agevolazione che scende al 90%, varata la proroga del termine di presentazione della Cilas anticipando il termine per la delibera assembleare di approvazione dei lavori. Previste sanzioni penali per l’amministratore nel caso si dichiari il falso.
Le continue modifiche normative apportate di recente dal governo Meloni al superbonus 110 parrebbero continuare a mandare in confusione, oltre a tecnici ed imprese, anche banche e gli altri intermediari finanziari ai quali è demandato un compito fondamentale nel mercato della cessione dei crediti.
Dopo l’approvazione del DL 176/2022, decreto Aiuti-quater il superbonus 2023 è stato quasi smantellato con l’agevolazione che scende dal 110% al 90%. Tale riduzione riguarda sia i lavori su edifici unifamiliari ,comprese le villette, sia quelli su edifici condominiali. Nello specifico, per i lavori condominiali il superbonus spetterà al 90% per le spese 2023 (non più al 110), 70% per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Stessa situazione si presenta anche per i lavori effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Proroga e beneficiari – La legge di bilancio 2023, del governo Meloni, in alcuni casi come gli edifici unifamiliari , prevede tuttavia una proroga del termine di presentazione della CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus) e pertanto si può ancora beneficiare delsuperbonus 110% quando: si è titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale; quando si è titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare non superiore a 15.000 euro. Il decreto Aiuti-quater indica che è possibile beneficiare ancora del Superbonus 110% per lavori da effettuare su edifici unifamiliari, comprese le villette a schiera solo se la CILAS è stata presentata entro la data del 25 novembre.
Mentre per gli edifici condominiali solo con CILAS presentata entro il 25 novembre e delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente al 25 novembre 2022. In tale caso specifico, l’ultimo testo dell’emendamento alla legge di bilancio che è passato su iniziativa del governo, prevede la possibilità di presentazione della CILAS entro il 31 Dicembre solo per i condomini che avevano approvato la delibera per dare il via ai lavori entro il 18 novembre. La mini proroga contenuta nell’emendamento riguarda esclusivamente i condomini veri e propri, ossia solo gli edifici con più proprietari, compresi i mini condomini, al fine di avere il Superbonus al 110% anche per il 2023. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, il testo dell’emendamento prevede la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% anche nel 2023 a patto che la richiesta per il titolo abilitativo per dare il via ai lavori venga presentata entro il 31 dicembre 2022. Il superbonus 2023 rimane inoltre al 110% fino al 2025 per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Sanzioni – Previste sanzioni penali per l’amministratore nel caso si dichiari il falso. La falsa autocertificazione è un reato penale che comporta fino a due anni di carcere. Nel caso dei mini condomini senza amministratore, l’autocertificazione dovrà essere rilasciata dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
Cessione del credito – Intanto sulla questione cessione del credito, in fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater, è stato proposto un emendamento con il quale si interviene sul numero di cessioni ammesse per i crediti edilizi, portando da 2 a 3 il numero di cessioni ammesse tra soggetti qualificati(banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari). E’ confermato che la prima cessione rimane libera, dunque il contribuente o l’impresa (quest’ultima, dopo lo sconto in fattura), potrà effettuare la cessione del credito anche nei confronti di un privato o addirittura di un familiare. Dopo di chè, saranno ammesse altre tre cessioni. La banca una volta che viene in possesso del credito, potrà trasferirlo in favore del proprio correntista (Impresa o professionista).- 21dicembre 2022 – salvatorecaccaviello