Positano, strada cimitero: il Comune perde il ricorso al TAR nei confronti di un privato. Come andrà a finire?

Positano, strada cimitero: il Comune perde il ricorso al TAR nei confronti di un privato. Come andrà a finire?

Il Comune di Positano per la realizzazione del tratto di strada che va dall’innesto della S.S. 163 al Cimitero, ha approvato (con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 06.11.1996) il progetto di opera pubblica dichiarandone la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza.
In data 06.12.1996 il Comune di Positano, in esecuzione del progetto per la realizzazione del tratto di strada che va dall’innesto della S.S. 163 al cimitero, notificava alla sig.ra Talamo Maria Giuseppa il decreto del 02.12.1996 con il quale il Sindaco disponeva l’occupazione d’urgenza dei beni di proprietà della stessa consistenti in un fondo agricolo di circa mq 133 su cui erano stati realizzati due locali abusivi, di complessivi mq 25, su cui era stata presentata istanza di condono edilizio in data 28.03.1986.

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Il comune di Positano in data 09.01.1997 effettuava l’immissione in possesso dei beni occupati e nella stessa data il Sindaco, con ordinanza n° 3, ordinava alla sig.ra Talamo di provvedere entro il 15.01.1997 allo sgombero dei locali.
Contro il decreto di occupazione d’urgenza la sig.ra Talamo proponeva ricorso al TAR di Salerno che rigettò l’istanza; contro tale rigetto la sig.ra Talamo propose appello al Consiglio di Stato che a sua volta rigettò l’appello.
Nell’arco di circa due anni dall’immissione in possesso veniva eseguita l’opera stradaria pubblica, previo abbattimento dei due locali realizzati abusivamente di proprietà della sig.ra Talamo e la trasformazione irreversibile del fondo.
In ordine al procedimento espropriativo, per il quale ad oggi non è stato emesso nessun atto definitivo di esproprio, la Sig.ra Talamo Maria Giuseppa prima e successivamente il sig. Carpineto Luigi Pietro (in qualità di erede), hanno instaurato ricorso amministrativo contro il Comune di Positano presso Il TAR di Salerno.
Ed il TAR di Salerno – con Sentenza n. 2556/2022 – ha stabilito che “Il Comune deve attivare il procedimento per l’acquisizione al patrimonio indisponibile ex art. 42 bis del dpr 327/2001 oppure il procedimento di restituzione dell’area, previa rimessa in ripristino dell’area occupata”.
L’interesse pubblico alla permanenza dell’opera pubblica realizzata sulle predette aree è prevalente rispetto ai contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica utilità.
Inoltre la restituzione dell’area ed il ripristino dello stato dei luoghi comporterebbe pregiudizio all’intera collettività in quando trattasi di opera pubblica indispensabile quale via di accesso per far arrivare i feretri più vicino possibile al Cimitero di Positano e per consentire l’accesso carrabile ai residenti delle abitazioni ivi ubicate che oltretutto , proprio grazie alla realizzazione della strada carrabile, hanno successivamente realizzato anche garage pertinenziali alle loro abitazioni.
Valutata, quindi, l’assoluta necessità di vedere riconosciuta la proprietà del Comune di Positano per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, in relazione alla natura dell’opera pubblica già realizzata si ritiene – con Delibera n. 2/2023 – che, stante l’esecutività della Sentenza Tar Salerno n° 2556/2022, è necessario ottemperare alla sentenza stessa e quindi avviare il procedimento per l’emissione del decreto acquisitivo ex art 42 bis DPR 327/2001, quale atto dovuto iussu iudicis.
Il Comune di Positano, in ottemperanza alla sentenza, deve quindi emettere specifico decreto acquisitivo disponendo, non retroattivamente, l’acquisizione al suo patrimonio indisponibile delle aree occupate determinando, a favore dei relativi proprietari, un’indennità pari al valore venale del bene al momento del provvedimento acquisitivo, incrementato del 10% a titolo forfettario per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, nonché del 5% che le aree avevano in ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione.

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