Referendum popolare. Il consiglio regionale modifica l’art 29
Con la Legge regionale 20 febbraio 2023, n. 1 il consiglio regionale della Campania “Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare)”. Il referendum è valido se la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria superi il cinquanta per cento. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, la consultazione non è valida.Ma leggiamo nel dettaglio il testo dell’articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25: “Referendum popolare”, così come risulta modificato dall’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2023.
Testo coordinato dell’articolo 29 della Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: “Referendum popolare”
Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum è costituito presso il rispettivo Tribunale del capoluogo di provincia e per la Provincia di Caserta, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, l’Ufficio centrale provinciale per il referendum composto nei modi previsti dall’art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo. Nel caso di Comuni compresi in più circoscrizioni l’Ufficio centrale provinciale ha sede presso il Tribunale designato dal Presidente della Corte di appello.Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di Sezione, l’Ufficio centrale provinciale procede, in pubblica adunanza, all’accertamento della partecipazione alla votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle Sezioni e di quelli che hanno votato, nonché dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Indi procede all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Il referendum è valido se la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria superi il cinquanta per cento. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, la consultazione non è valida. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.Nel caso di istituzione di nuovo Comune, i dati di cui al comma secondo devono essere computati anche distintamente per le sezioni elettorali comprese nel territorio proposto per l’autonomia e quelle comprese nel restante territorio; e nel caso di modifica di circoscrizioni egualmente i dati devono essere computati anche distintamente per ciascuno dei Comuni interessati.Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici e sezioni e ai documenti annessi; uno viene inviato alla Presidenza del Consiglio regionale, e uno viene trasmesso, per mezzo di corriere speciale, al Presidente della Giunta regionale. Copie dei verbali sono altresì rimesse ai Sindaci dei Comuni interessati.I delegati hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell’esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale.