Torre di Sant’Angelo ad Ischia. Il TAR boccia il Comune: sospesa l’ordinanza del sindaco di Serrara Fontana
Il TAR sospende l’ordinanza n.2 del sindaco di Serrara Fontana Irene. Il piccolo comune nell’isola d’Ischia aveva provato a scaricare le responsabilità di crolli e pericoli. Ma il tribunale amministrativo con la sua decisone ha sottolineato l’esigenza di problemi già noti ed in parte imputabili alla condotta del comune stesso. Nel provvedimento si sono trovati uniti contro il comune diversi cittadini e privati, unitamente alla Città Metropolitana. Resta, cosi, alta la tensione tra la Città metropolitana di Napoli e il comune di Serrara Fontana. Fronte della discordia è, ancora, a messa in sicurezza del Costone della Torre di Sant Angelo. Un rimpallo di responsabilità e competenze esternatosi con l’ordinanza dello scorso dicembre a firma del sindaco Irene Iacono e contestato in punta di legge dagli uffici del sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi.Si tratta del Ricorso al T.A.R. Campania – Napoli proprio avverso l’ordinanza n. 61 del 2 dicembre 2022 a firma del primo cittadino del comune di Serrara Fontana.Ad autorizzare il passaggio giudizio il Dirigente metropolitano Maria Teresa Celano prima ancora che il Sindaco Manfredi.L’Area Avvocatura metropolitana ha trasmesso il 22dicembre 2022 il ricorso al T.A.R. Campania – Napoli contro il Comune di Serrara Fontana, nonché la Regione Campania e la Città metropolitana di Napoli per l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. 61in questione ed ordinava ai ricorrenti di provvedere, entro 30 giorni, alla realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie alla messa in sicurezza del costone della Torre di Sant’Angelo d’Ischia.Di recente in un giudizio analogo lo stesso TAR aveva sospeso l’ordine del sindaco di Serrara Fontana Iacono, dando ragione ai ricorrenti privati.La pratica su responsabilità e competenze, sulla indubbia necessità di mettere in sicurezza la torre isolano, è tutt’altro che archiviata.Per i magistrati del Tar che hanno accolto la richiesta di sospensiva da parte dei privati, il motivo è da ricercarsi nel fatto che il Comune di Serrara Fontana, nell’adottare la controversa ordinanza, ha motivato la stessa sulla base di una emergenza e di un pericolo imminente che il Tar non ravvisa. Al contrario, per i giudici, non vi è una pericolosità consistente in frane e cedimenti dalla sommità e dai fianchi dell’isolotto che si può considerare dell’«ultima ora», bensì essa era già nota da anni.L’ordinanza è proprio quella emessa dal sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono il 2 dicembre scorso, relativa al pericolo per rischio idrogeologico alla località con il potenziale distacco dei massi e veniva emesso un primo provvedimento con il quale, «nelle more di una più approfondita indagine geologica e strutturale per eventuali, ulteriori provvedimenti, si è inibito l’accesso”, tra l’altro ad un albergo e ad un immobile già adibito a coiffeur e, in via cautelativa, anche al cantiere nautico. Successive relazioni tecniche rilevavano la necessità di “rimuovere i detriti inerti e, quindi, realizzare lavori di contenimento del costone per la messa in sicurezza dello stesso”. Inoltre, una perizia geologica della ditta “Italrocce” confermava “uno stato di potenziale pericolo legato alla presenza di una coltre piroclastica estremamente fratturata e in precario equilibrio statico”.I destinatari dell’ordinanza, hanno impugnato la stessa, contestando che “l’imputabilità della condizione di pericolo fosse dovuta a pregresse scelte amministrative (realizzazione di una cava di estrazione, eliporto, area portuale) e alla preesistente condizione di oggettiva fragilità dell’area». E proprio la mancata urgenza e la corresponsabilità del Comune restano alla base della sospensione, ordinata dai giudici della Quinta Sezione del Tribunale amministrativo regionale, presidente Maria Abruzzese, che imputa al Comune di non essere intervenuto più concretamente in precedenza, finendo poi con lo scaricare ogni responsabilità sui privati. Di fatto assolvendo anche la città metropolitana.