La Regione Campania e la Legge di Murphy sui finanziamenti del Pnrr alle aziende agricole: “Un errore nella premessa apparirà solo nella conclusione”…
Un errore grossolano è recentemente emerso nel programma che la Regione Campania ha predisposto per l’erogazione dei finanziamenti del Pnrr destinati alle aziende agricole per gli interventi di protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale.
Nel settembre scorso presso il Comune di Amalfi, si è tenuto un incontro pubblico a proposito del “PNRR Bando Architettura Rurale”, che costituisce una grande opportunità per l’agricoltura per i terrazzamenti della costiera.
L’evento è stato voluto per sensibilizzare i potenziali interessati al finanziamento, ma in quell’occasione nessuno si è accorto che qualcosa nel bando non quadrava… Chissà se anche qui in costiera, si sono verificati dei casi di esclusione, a causa del criterio scelto per la classificazione, com’è accaduto ad Ischia, dove il caso è finito al Tar.
L’errore è stato commesso per la definizione utilizzata per delimitare i centri abitati, ove tali interventi non sono consentiti.
Il caso è stato sollevato al Tar dalla società agricola “Il Giardino Mediterraneo”, ubicata in località Montagnonesull’isola d’Ischia, la quale si era vista esclusa dal suddetto finanziamento.
I giudici amministrativi hanno già concesso la sospensiva, in attesa dell’udienza di merito in cui sancire il definitivo accoglimento del ricorso.
Una severa e pesante bocciatura per la superficialità degli uffici di De Luca, emersa grazie all’operato dell’avvocato Miriam Petrone.
La pubblicazione del bando di finanziamento pubblicato dalla Regione, era finalizzato «a dare impulso ad una vasta e sistematica conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e si sostegno ai processi di sviluppo locale».
La vicenda parte con l’esclusione dell’azienda, alla quale veniva comunicata «la non ammissione” della domanda alla successiva fase della valutazione di merito, sull’erroneo assunto che “il bene oggetto della proposta è localizzato in un centro abitato”, laddove il bando prevede che sono inammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati».
Ma come è stato possibile classificare il “Montagnone” come compreso nel centro abitato? In base alla delimitazione del centro abitato, l’azienda ricade in zona F1 del PRG di Ischia, in “zona agricola”.
I giudici amministrativi, nelle stesse controdeduzioni della Regione, “scoprono” invece che la metodologia di localizzazione del bene, è stata effettuata utilizzando i dati forniti dall’Istat scaturenti dal censimento del 2011, così come definito nel bando stesso.
A chiarimento dell’errore della Regione Campania, il Tar precisa che si tratta di un imperdonabile errore, avendo utilizzato strumenti obsoleti ed imprecisi, per la definizione e la delimitazione dei centri abitati, ove gli interventi in oggetto non sarebbero consentiti.