Lacco Ameno. Demanio&Affari: Atti negati. Il braccio di ferro tra il gestore del porto e il consigliere prosegue
Tra comissaria ad acta e TAR. Oggi l’accesso in municipio
Accesso agli atti negato. Continua il braccio di ferro tra l’attuale gestore del porto turistico di Lacco Ameno Giuseppe Perrella e il capogruppo di maggioranza Ciro Calise. Una contesa a colpi di concessioni demaniali e ricorsi al TAR che sta logorando dall’interno gli equilibri della maggioranza di Giacomo Pascale. Una guerra di “trasparenza” e legittimi interessi che si sta trascinando dietro anche i pubblici uffici e che oggi vedrà il redde rationem nel piccolo comune dell’Isola d’Ischia. È prevista per oggi Giovedì 16 marzo, secondo quanto ci è dato apprendere, una “ irruzione” negli uffici comunali degli avvocati del Perrella in qualità di Legale Rappresentanti della Scarl Marina di Capitello, per avere accesso ai documenti richiesti in ordine alle imprese di Ciro Calise in attuazione di quanto statuito in tal senso dal TAR sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto, proprio, dalla s.c.a.r.l., difesa dall’avvocato Enrico Angelone, contro il Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini nei confronti Onda Blu di Calise , non costituita in giudizio.Chi vuole coprire chi e per cosa? Perché gli atti delle imprese del consigliere Calise e della sua famiglia sono cosi dirimenti per la questione porto di Lacco Ameno, concessioni e affidamenti?Lo scopriremo solo vivendo. Intanto il TAR Campania, sezione settima è già intervenuto assestando il primo colpo al Calise. Il Barbiere lacchese ha provato ad arginare le decisori del tribunale amministrativo trincerandosi dietro le scrivanie del municipio. Perrella dal par suo si è detto pronto a scardinarne le tavole.Il Tribunale partenopeo ha confermato il diritto ad avere la documentazione sul bar de quo avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 7 giugno 2022; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di esercitare l’accesso richiesto;per l’annullamento del provvedimento del Comune di Lacco Ameno (prot. n. 0007628/U del 19 luglio 2022), di rigetto dell’istanza di accesso;nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di esercitare l’accesso richiesto.Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello.
Gli affari dell’Onda blu e la difesa di tutti gli uomini del Barbiere
Con istanza a mezzo pec del 7 giugno 2022, Marina del Capitello ha chiesto al Comune di Lacco Ameno di prendere visione ed estrarre copia delle concessioni demaniali marittime, dei titoli edilizi (anche in sanatoria), paesaggistici e igienico-sanitari, dei provvedimenti demolitori e sanzionatori relativi alla società Onda Blu, pure operante in Lacco Ameno. Ancora il 18 luglio 2022, la società Marina del Capitello si doleva del silenzio serbato dal Comune. Ma c’è di più. Pendente il processo, il Comune ha trasmesso a Petrella il proprio diniego agli accessi agli atti. La strenue difesa di tutti gli uomini dell’amministrazione del Barbiere passa per gli uffici.E la contraerea di Perrella arriva via mare con l’ennesimo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti e sostenuto con esito favorevole dal tribunale
Accesso agli atti confermato
Il Collegio ritiene che l’accesso richiesto debba essere concesso “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, … principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. Infatti esige, a tal fine, “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, con i soli limiti di cui al successivo articolo 24, non ravvisabili rispetto ai documenti richiesti dalla ricorrente, e comunque non allegati dalla resistente, oltre all’inammissibilità – quale norma di chiusura – delle “istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Demanio: settore nevralgico. Il TAR apre gli archivi comunali
Il Collegio ritiene che il Perrella abbia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’accesso.Infatti, al riguardo, sostiene il TAR che: l’istante Marina di Capitello è una società che esercita attività turistico-ricreativa di gestione di porti, approdi turistici e punti di ormeggio su beni demaniali marittimi (sul punto, non vi è contestazione); il settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, “così nevralgico per l’economia del Paese”, non può in alcun modo “essere tenuto al riparo dalle regole delle concorrenza e dell’evidenza pubblica, sottraendo al mercato e alla libera competizione economica risorse naturali in grado di occasionare profitti ragguardevoli in capo ai singoli operatori economici, … non solo sul piano costituzionale nazionale (dove pure è chiara la violazione dei principi di libera iniziativa economica e di ragionevolezza derivanti da una proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali), ma, soprattutto e ancor prima, … rispetto ai principi europei a tutela della concorrenza e della libera circolazione” (sentenza n. 17 del 2021)- i provvedimenti che chiede di conoscere – ove esistenti e non annullati o comunque ritirati – sorreggono e legittimano l’attività commerciale della società concorrente (tale essendo la Onda Blu, sia per le finalità sociali sia per l’ambito geografico in cui opera). Il TAR apre glia rechi vi comunali e mette con le spalle al muro Calise&Co.Deve, dunque, ritenersi suscettibile di tutela l’esigenza conoscitiva della ricorrente, della quale emerge un interesse: diretto, perché correlato all’attività economica da essa esercitata; concreto e attuale, perché finalizzato all’acquisizione di dati e informazioni ai quali commisurare le scelte strategiche nell’immediato futuro; strumentale, perché correlato a situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali e a informazioni contenute nei documenti richiesti.La giurisprudenza è concorde nel ritenere che non si possa “pretendere da chi esercita il diritto di accesso (che è situazione giuridica strumentale alla acquisizione di dati e informazioni che evidentemente non si conoscono) l’esatta individuazione di tutti gli estremi identificativi degli atti richiesti; l’istante è tenuto semplicemente a fornire gli elementi occorrenti a individuare gli atti richiesti di cui abbia disponibilità e/o conoscenza”.
Annullato l’atto di diniego comunale
In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti della Scarl di Perrella viene accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Lacco Ameno. prot. n. 0007628/U del 19 luglio 2022. Deve, pertanto, essere ordinata al Comune di Lacco Ameno. Via alla esibizione, con eventuale estrazione di copia a spese della ricorrente, dei documenti richiesti con l’istanza del 7 giugno 2022, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Il segretario generale del comune di Ischia nominato commissario ad acta
Il Collegio nomina sin da ora, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Ischia,Antonio Russo, o funzionario da lui delegato, il quale provvederà in luogo dell’Amministrazione interessata in caso di infruttuoso scadere del termine di cui sopra, con oneri a carico della stessa liquidati nel dispositivo.Le spese del presente giudizio a carico dell’Amministrazione comunale soccombente, potendosene dichiarare l’irripetibilità nei confronti della controinteressata attività commerciale Onda Blu.
Le spese
500,00 euro sarà l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico dell’Amministrazione inottemperante. Il Comune di Lacco Ameno è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di euro 1.500,00, di cui euro 300,00 per spese documentabili, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente, mentre le dichiara irripetibili nei confronti della Onda blu non costituita.