Deontologia giornalistica: scopriamo come scegliere le foto
Chiunque di voi che si presta a leggere questo articolo, probabilmente ha la passione per la scrittura e per il mondo del giornalismo. Se non fosse così, allora siete semplicemente curiosi di scoprire come scegliere in maniera corretta e a norma di legge i contenuti multimediali (foto, video).
Come si legge sul sit o Forensicnews, la pubblicazione di una foto che ritrae qualsiasi individuo richiede sempre il suo esplicito consenso. Bisogna proteggere la privacy delle persone, evitando la divulgazione di immagini senza consenso.
La legge considera violazione della privacy la diffusione di foto su social network o in rete senza il consenso della persona coinvolta. Lo stesso vale per foto a scopo promozionale o pubblicitario.
È vietato pubblicare foto del viso di un minore senza l’autorizzazione dei genitori. La protezione si focalizza sulla privacy del volto, che rende riconoscibili le persone.
La riproduzione di dettagli non identificabili di una persona è consentita, ma non può e non deve portare a un’identificazione precisa.
Chi pubblica immagini senza autorizzazione per profitto, danni o disturbi può essere punito con reclusione fino a 3 anni.
La pubblicazione di foto o video offensivi può portare a accuse di diffamazione aggravata, con pena fino a 3 anni di reclusione o multa.
I social network sono stati costretti ad adeguarsi agli standard del GDPR per proteggere la privacy degli utenti.
È possibile pubblicare foto senza violare la privacy se i volti sono oscurati o non riconoscibili.
Non serve consenso per foto durante eventi pubblici o cerimonie di pubblico interesse, ma è vietato in luoghi privati.
Il consenso per lo scatto non implica la condivisione; per questa serve un consenso separato, che può essere implicito.
Il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento per rimuovere o oscurare le foto. Non è obbligatorio scritto, ma può essere comunicato con azioni.
Nel prossimo articolo parleremo di come funziona il diritto d’autore