Nella “Giornata del Gatto”, in Piazza o in Cortile, cosa prevede la legge attuale in materia di Colonie Feline?

17 agosto 2023 | 11:21
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Nella “Giornata del Gatto”, in Piazza o in Cortile, cosa prevede la legge attuale in materia di Colonie Feline?

Oggi 17 Febbraio è la “Giornata del Gatto”, ma il calendario è molto lungo in quanto a giornate del gatto!

I gatti hanno 7 vite, come mostrato dall’interpretazione del numero 17: 1 volta morirò e 7 vivrò, non a caso nei paesi nordici, grandi estimatori di questo animale, il numero 17 porta fortuna…

A calendario se ne contano tante di feste del gatto nel mondo: il 22 febbraio quella in Giappone, dove già dal VI secolo a.C. è considerato un animale di grande spiritualità, oltre che utile per difendere i preziosi rotoli di seta, anche quelli con i testi di letteratura e religione. Tra i simboli nipponici c’è il gatto portafortuna Maneki Neko con la zampina alzata, il “gatto che invita”.

Si continua poi il 1°marzo in Russia, il 29 ottobre negli USA, e la Festa Internazionale del Gatto l’8 agosto. Ma c’è anche la giornata del Gatto Nero, il 17 novembre, che però in Gran Bretagna si celebra il 27 ottobre, e negli Stati Uniti il 17 agosto.

Per festeggiare oggi la Festa Internazionale del Gatto, non c’è modo migliore che chiarire cosa prevede la legge attuale in materia di Colonie Feline in spazi pubblici e privati.

La sentenza del Tribunale di Milano del 30/9/2009 n.23693, neanche tanto recente, costituisce il caposaldo giurisprudenziale, sulla presenza di colonie feline nelle aree aperte condominiali.

Prendersi cura di gatti randagi nei cortili non è vietato, a patto che questo non costituisca danno per gli altri condomini, nel rispetto della normativa posta a tutela della comunione nonché del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Quando per il cortile comune manca una disciplina contrattuale vincolante, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, disciplinato dall’art. 1102 comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri partecipanti secondo il loro diritto.

Il pari uso della cosa comune non è da intendersi nel senso di un utilizzo necessariamente identico e contemporaneo da parte di tutti i compartecipanti. L’assemblea di condominio può deliberare a maggioranza il divieto di dare da mangiare e curare i gatti negli spazi condominiali, soltanto se giustificato da ragioni di igiene, compiutamente motivata da ragioni di sicurezza della salute pubblica.

La permanenza dei gatti nelle aree condominiali pertanto, è da considerarsi legittima se non sussistono esigenze di salute umana e di igiene pubblica. L’eventuale richiesta di allontanamento delle colonie feline va valutata previo accertamento di medici veterinari del servizio sanitario nazionale che dovranno certificare l’effettiva, reale (e non presunta) fonte di danno dei gatti per la salute pubblica.

La Legge n. 281/1991 definisce ” colonia felina”, un gruppo di due o più gatti che vivono in un determinato e circoscritto territorio, e ne sancisce la territorialità quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo la loro necessità (anch’essa tutelata) di avere un habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).

Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio, pur vivendo in libertà, sono stanziali se frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio.

Secondo la legge 281/1991, i gatti che stazionano e o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati.

Infatti l’art. 2 comma 9 della suddetta legge, prevede che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto “se gravemente malati o incurabili” pertanto, solo in caso di gravi motivazioni sanitarie o per la tutela dei tatti stessi, l’ASL competente può valutare di spostare la colonia, previa verifica e controllo di un luogo alternativo.