“Sono nulle le maxi sanzioni per lavoro nero se il dipendente si dimette. Importante sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sezione Lavoro”
Sorrento (NA) Durante l’estate sono state molteplici le sanzioni comminate dall’Ispettorato del Lavoro a numerosi esercizi della Penisola. In questo contesto si segnala la sentenza n. 1885/2022 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro ha annullato una sanzione comminata dall’Ispettorato del Lavoro di Napoli ad un Bar della Penisola Sorrentina. Questi i fatti, a seguito di accesso ispettivo sul luogo di lavoro l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva riscontrato che il predetto bar aveva un dipendente che prestava servizio in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. In ragione di ciò l’Ispettorato con il verbale unico di accertamento e di notificazione aveva diffidato la società che gestiva il bar ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 124 del 2002 alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con conseguente ammissione al pagamento in misura minima delle sanzioni. In ottemperanza alla diffida la società aveva provveduto a stipulare un contratto di lavoro con il dipendente comunicando l’assunzione dello stesso e pagando la sanzione ridotta. Il lavoratore tuttavia aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie per cui la società datrice di lavoro si era trovata nell’impossibilità di dare dimostrazione all’Ispettorato della prosecuzione del rapporto di lavoro per il periodo minimo di 90 giorni previsto dalla legge. Il decreto legislativo n. 151 del 2015 all’art. 22 ha introdotto la diffidabilità della maxi-sanzione per lavoro irregolare. Il datore di lavoro, pertanto, può regolarizzare il rapporto di lavoro con i dipendenti, di fatto scoperti in sede di ispezione a prestare “lavoro nero”, potendo così usufruire del beneficio dell’ammissione al pagamento dei minimi edittali delle sanzioni. Inoltre, la normativa prevede un meccanismo premiale che consente al datore di lavoro di beneficiare del pagamento della sanzione in misura ridotta, e prevede altresì la possibilità per il datore di lavoro di sanare l’infrazione commessa attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time se con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50%, ovvero un contratto a termine a tempo pieno, purchè di durata non inferiore a tre mesi. In questa ipotesi è il datore di lavoro a dover fornire, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni, nel caso di specie in misura minima, nonché dei contributi e premi previsti. Nel caso in esame poiché il dipendente subito dopo l’assunzione si era dimesso l’Ispettorato del Lavoro riteneva che la società dovesse pagare la “maxi sanzione lavoro nero” con conseguente perdita dei benefici. La società difesa dall’Avv. Luca Vittorio Raiola si opponeva sostenendo che la normativa di riferimento è chiara, ma fino ad un certo punto, tant’è che si mostra silente in ordine alle questioni sottese al caso in oggetto. Ed infatti secondo l’Avv. Raiola detta normativa non chiarisce se la maxisanzione debba essere applicata anche per le ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima dei 90 giorni a causa delle dimissioni del dipendente; né tantomeno il Ministero del Lavoro ha chiarito in via interpretativa se il recesso del lavoratore possa avere delle conseguenze in ordine al mancato rispetto della procedura di regolarizzazione, con conseguente perdita dei benefici connessi senza che vi sia una responsabilità soggettiva del datore di lavoro in termini di elemento psicologico del dolo o della colpa. In assenza di chiarimenti ministeriali, che sarebbero comunque oggetto di discussione, sempre per l’avvocato Raiola, è del tutto irragionevole imputare al datore di lavoro una sanzione in caso di mancanza assoluta di responsabilità. Sulla base delle predette argomentazioni il Giudice del Lavoro ha accolto l’opposizione proposta dalla società e ha anche condannato alla refusione delle spese di giudizio l’Ispettorato del Lavoro. L’Avvocato Raiola è uno specialista nel campo del diritto pubblico ed è particolarmente ferrato ed esperto nell’annullamento delle sanzioni amministrative e degli atti della Pubblica Amministrazione in generale. A mero titolo esemplificativo si rammenta che a seguito di una opposizione a cartella esattoriale fondata su una delibera del Comune di Lettere, a detta dell’Avv. Luca Vittorio Raiola del tutto illegittima, lo stesso Comune in data 03/08/2020 addirittura revocava la delibera. Attualmente in merito a questa questione è pendente presso la Corte di Appello di Napoli un giudizio solo per stabilire se le spese legali all’Avvocato Raiola devono essere pagate del Comune o dall’Agenzia delle Entrate o da entrambi. L’Avv. Raiola dichiara: “Io e la società che assisto siamo molto soddisfatti. La sentenza stabilisce un importante principio anche per il necessario “coefficiente di colpa” che deve essere posto alla base di una sanzione amministrativa.”.
Tribunale di Torre Annunziata