Penali per il recesso anticipato: nuove regole ARERA

11 ottobre 2023 | 08:44
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Penali per il recesso anticipato: nuove regole ARERA

Con la deliberazione 250/2023/R/COM, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato interventi di aggiornamento ed efficientamento della regolazione precontrattuale e contrattuale relativi:
• all’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21) che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/944 (nuova direttiva elettrica);
• agli obblighi informativi dei venditori in caso di rinnovo con modifica delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 210/21 relativamente alle forniture di energia elettrica per i clienti domestici e le piccole imprese si stabilisce:
• la facoltà per il venditore di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso;
• la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso anche ai contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile, in entrambi i casi, tali oneri potranno comunque essere applicati solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso;
• l’obbligo in capo ai venditori, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura nonché nel contratto medesimo, di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato; l’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata in contratto costituisce un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale;
• l’integrazione delle informazioni del Portale Offerte con l’indicazione degli eventuali oneri di recesso anticipato.

La deliberazione stabilisce, inoltre, che, per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

I venditori dovranno indicare che la penale è da intendersi come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche, evidenziando che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.

La delibera apporta, con decorrenza 1° gennaio 2024, delle modifiche al Codice di Condotta commerciale, a fronte anche delle modifiche in tema di penali sopra richiamate. Nello specifico, nelle informazioni preliminari al contratto di fornitura e nelle Schede sintetiche il venditore sarà tenuto a fornire dettagliate indicazioni in tema di penali che devono essere specificamente approvate e sottoscritte dal cliente finale.
Le stesse Schede sintetiche delle offerte a prezzo fisso di energia elettrica rivolte ai clienti domestici e delle offerte rivolte ai clienti non domestici, dovranno riportare una ulteriore nota che invita il cliente finale a verificare, prima di sottoscrivere una nuova offerta, l’eventuale presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto attualmente in essere.
Pertanto si chiede ai cittadini di prestare la massima attenzione sia alle nuove proposte commerciali dei vari fornitori di energia elettrica sia alle eventuali modifiche unilaterali che dovessero essere comunicate dal proprio fornitore attuale . Queste penali che verranno applicate possono essere anche di importi molto elevati e quindi è bene essere informati per non cadere dalle nuvole.
Per qualsiasi delucidazione è possibile contattare la sede locale a tutela dei consumatori Adiconsumpenisolasorrentina