Spesso ne sentiamo parlare, ma cosa sono esattamente le colonie feline?
Le colonie feline sono punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area, pubblica o privata (persino condominiale), eventualmente accuditi e nutriti grazie all’aiuto di volontari.
Questa forma di raccolta tiene sotto controllo la presenza degli animali sul territorio, la loro salute ed anche le nascite, evitando così di incrementare la problematica del randagismo.
Le colonie possono essere registrate presso il Comune ove si trovano da un responsabile, un referente, solitamente un volontario, che viene formalmente incaricato al fine di gestire la colonia per tutto ciò che attiene il suo mantenimento, salvo che per le spese veterinarie che rimangono a carico dell’Ente. In molti comuni viene anche attribuito ai tutor della colonia un apposito tesserino di riconoscimento.
Il Comune riconosce e favorisce l’attività del responsabile, fornendo, se possibile, cibo, cartellonistica atta a segnalare la presenza di una colonia felina e permettendo l’accesso dei volontari alla colonia quando necessario. I gatti appartenenti alle colonie feline vengono censiti e sono sterilizzati dalla Autorità Sanitaria Locale che provvede, in seguito, al loro reinserimento nella colonia di appartenenza.
La colonia felina è per definizione stanziale, ciò significa che non può essere rimossa, a meno che non vi siano ragioni di sanità pubblica quali, ad esempio, motivi di carattere igienico-sanitario o in casi di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell’uomo e degli animali.
I gatti che vivono in libertà possono essere catturati solo per comprovati motivi sanitari (cura e sterilizzazione). Vi provvedono i servizi veterinari, anche con l’ausilio delle associazioni protezionistiche o dei volontari che accudiscono la colonia. I felini non possono in nessun caso essere spostati e nemmeno adottati.
Vediamo quali sono le norme che regolano la materia.
La legge nazionale
La legge nazionale che ha riconosciuto e che tutela le colonie feline è la Legge n. 281 del 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”).
L’art. 1 della disposizione normativa menzionata è chiara nello stabilire che «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente».
Definite le premesse, la stessa Legge, negli articoli successivi, si occupa precipuamente delle colonie feline. L’art. 2, “Trattamento dei cani e di altri animali di affezione”, stabilisce, al comma VII, che «È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà». Ancora, al comma VIII, precisa: «I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo». La disposizione, nei successivi commi IX e X, statuisce che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili e che gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Si può ricordare, infine, l’articolo 4,“Competenze dei comuni”, che, al comma secondo, prevede: «I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2».
Le leggi regionali
A livello regionale, si può menzionare la L. R. dell’Emilia Romagna del 7 aprile 2000, n. 27. La legge, all’art. 29, “Protezione dei gatti”, prevede, al primo comma, che i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti e che è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. Ancora, l’art. 29, al quarto comma, statuisce:«La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1» e, al sesto comma, «Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline».
I compiti degli enti locali
Le colonie feline, come conferma la disamina, seppure sintetica, delle norme vigenti, siano esse censite o meno, sono riconosciute e tutelate dalla Legge italiana che attribuisce ai Comuni la responsabilità degli animali randagi presenti sul proprio territorio, con il conseguente obbligo per l’Ente di costruire e gestire (direttamente o indirettamente) le strutture necessarie alla loro corretta custodia e mantenimento.
ll Sindaco, altresì, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
I regolamenti comunali
Diversi comuni italiani, peraltro, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono dotati di un regolamento finalizzato alla tutela ed al benessere degli animali nel quale possiamo trovare disposizioni dedicate alle colonie feline.
Il regolamento adottato nella città di Torino, ad esempio, disciplina specificamente la materia prevedendo il censimento, la tutela e la cura delle colonie feline, ponendo il divieto ad ostacolare o impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi e di asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l’alimentazione, il riparo e la cura come ciotole, ripari o cucce etc. Il regolamento individua, altresì, alcune regole dettate per i responsabili delle colonie, a volte denominati “gattari”, con riguardo alla somministrazione di cibo e con la possibilità che questi, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, si rivolgano alla mense per il prelievo di avanzi alimentari da destinare poi all’alimentazione dei gatti. Infine, ribadisce che le colonie feline non possono essere spostate o catturati e allontanati gli animali se non per le necessità sanitarie di cui si è fatto cenno poc’anzi ed elencate, previo accertamento dell’autorità sanitaria, per la Regione Piemonte, nella Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e nel relativo regolamento di attuazione.
Altra città dell’Italia settentrionale dotata di un regolamento per il benessere animale è Tortona in provincia di Alessandria; normativa interessante poiché aggiunge l’espressa previsione di campagne di informazione volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla tutela degli animali da affezione.
Si può ricordare, infine, la normativa del Comune di Bari la quale sottolinea, con riguardo allo status dei gatti liberi e delle colonie feline che vivono sul territorio comunale, che essi appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, sono tutelati dalla Città e che, nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione, il Comune di Bari persegue tali forme di reato ai sensi della Legge n. 189/2004.
Le colonie feline possono essere sottoposte al controllo della Polizia Locale che ne verifica l’effettiva esistenza e controlla che sia garantito il benessere degli animali. Gli operanti dovranno intervenire qualora giungano segnalazioni, anche da parte del responsabile dell’area, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in Italia.
Trattando un tale tema, non può non citarsi Beryl Reid:«Non si possiede mai un gatto. Semmai si è ammessi alla sua vita, il che è senz’altro un privilegio». Avv. Elisa Scarpino