“No” ai Cani al Parco, il TAR annulla l’ordinanza del Sindaco di Casamicciola

Earthquakes ODV si impone sul divieto di introdurre animali nei parchi cittadini per fermare le deiezioni incontrollate. Il sindaco avrebbe dovuto trovare un’altra soluzione

Il Sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, lo scorso luglio aveva intessuto unaperta lotta contro la presenza, spesso incontrollata, di cani ed animali lasciati in libertà, tal volta portati al guinzaglio, che secondo abitudini poco consone ad un paese civile riempivano le strade cittadine ed i parchi di deiezioni.Ebbene il TAR ha annullato l’ordinanza sindacale in ordine al divieto di introdurrei cani al parco, bocciando la disposizione sindacale. Il primo cittadino, secondo i giudici, avrebbe dovuto trovare altre soluzioni per risolvere il problema. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) si è espressa in tal senso sul ricorso numero di registro generale 4730 del 2023, proposto da Earth ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato contro Comune di Casamicciola Termeper l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 23 del 27 luglio 2023 emessa dal Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, nella sola parte in cui vieta ai cittadini di condurre i cani nei parchi gioco all’interno degli spazi e parchi pubblici del territorio comunale. Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio. Tutto si è deciso nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023.L‘associazione ricorrente ha impugnato l’ordinanza con un’articolata serie di censure sostanzialmente compendiate nella deduzione dell’eccesso di potere, per difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, in cui sarebbe incorsa la civica amministrazione con l’adozione della contestata ordinanza extra ordinem. Nella mancata costituzione del Comune di Casamicciola Terme, alla udienza in camera di consiglio del 7 novembre 2023, sussistendone i presupposti di legge, il Collegio si è riservato per la decisione con sentenza in forma semplificata, come annotato a verbale di causa. Come spiegano i magistrati « l‘assenza delle parti costituite nella camera di consiglio non costituisce ragione ostativa a tali fini, tenuto conto del consolidato principio secondo cui “pur non essendo comparso alcuno nella camera di consiglio, la controversia sia comunque decidibile, con sentenza in forma semplificata, poiché l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa sussiste solo ove queste compaiano, mentre la loro scelta di non comparire nella camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può costituire ostacolo alla rapida definizione e del giudizio, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria». Andando quindi al succo della questione il Collegio ritiene, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a fattispecie analoghe, anche dalle altre Sezioni del TAR, che debba dichiararsi la fondatezza del ricorso in esame.Infatti per il tribunale si evidenzia quanto segue: « l‘ordinanza sindacale che rechi, come nella specie, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone oltre che della libera esternazione della loro personalità, che comprende la possibilità di relazionarsi con gli animali di affezione e di accompagnarsi ad essi, ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità».Per la corte non c’è dubbio su come il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici, nella specie. Lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini « ben avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico e indiscriminato divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l’attivazione di mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale e comunque imposti dal generale principio del neminem laedere a tutti i potenziali autori, anche per via indiretta, di danni ad altri». Il TAR non ha dubbi.Pertanto, come sottolineato da Maria Abbruzzese, Gianluca Di Vita e Maria Grazia D’Alterio «il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione». Ed invero, spiegano ancora i giudici « le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti».Qui l’ ordinanza,in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio, con obbligo di museruola.

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