Palpeggia la turista skipper quarantenne della costa d’ Amalfi nei guai e va a processo per violenza sessuale . Ecco cosa rischia

30 novembre 2023 | 11:01
Palpeggia la turista skipper quarantenne della costa d’ Amalfi nei guai e va a processo per violenza sessuale . Ecco cosa rischia

Palpeggia la turista skipper quarantenne della costa d’Amalfi nei guai e va a processo per violenza sessuale . No dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Salerno per la richiesta di patteggiamento per uno skipper 43enne di Maiori accusato di violenza, consumatasi, secondo la ricostruzione dei fatti, la scorsa estate, nei confronti di una turista.

Come si legge nel quotidiano “Il Mattino” di oggi, in un pezzo a firma di Viviana De Vita, davanti al Gup, il 43enne era in servizio presso una società di noleggio barche sita ad Amalfi.

Assistito dall’avvocato Giuseppe Della Monica, l’uomo ha provato a chiudere la vicenda giudiziaria patteggiando un anno di reclusione. Il Gup Pietro Indinnimeo, davanti al quale qualche giorno fa si è aperta l’udienza preliminare, non ha ritenuto la pena congrua rispetto alla gravità delle accuse contestate dalla Procura ed ha bocciato il patteggiamento.

Il ritorno ci sarà lunedì prossimo quando dovrebbe arrivare la sentenza.
L’episodio, come si legge, ancora, sul “Mattino”, risale allo scorso 16 Luglio. La coppia, in vacanza ad Amalfi, aveva prenotato un tour in barca che prevedeva svariate soste in alcuni degli anfratti più suggestivi della Divina Costa.

La violenza secondo la ricostruzione della Procura sarebbe consistita in palpeggiamenti ripetuti ed approcci da parte dello skipper di natura sessuale: si sarebbero consumati nei pressi di Marmorata di Ravello in un’insenatura. La donna al momento delle molestie era sola in barca: il marito, secondo la ricostruzione dei fatti, nuotava al largo.

Il palpeggiamento è una violenza sessuale? E cosa si rischia? Ecco cosa dice la Giurisprudenza

E’ ancora lontana la consapevolezza sui comportamenti da tenere e i limiti che bisogna rispettare nella sfera della sessualità, parliamo dell’art. 609 bis c.p., che comprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purchè questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.

Conseguentemente, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, anche il palpeggiamento dei glutei, quand’anche fugace o repentino, quale quello posto in essere da Tizio, può certamente rientrare nella nozione di “atti sessuali”.

Ritenuto dunque configurabile l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale, è necessario interrogarsi in merito alla configurabilità o meno dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma in capo a Tizio, il quale ha palpeggiato i glutei della capotreno al solo fine di deriderla.

Tale questione è stata in più occasioni affrontata dalla Corte di legittimità che ha affermato che la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali – oggetto della tutela del delitto di cui all’art. 609 bis c.p. – è assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa.

L’assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609 bis c.p., per qualificare la penale rilevanza della condotta.

Significa che neanche se si scherza si può accettare.  Il palpeggiamento dei glutei è oggettivamente qualificabile come atto sessuale, in relazione al distretto corporeo della persona offesa  . La valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude [vd. anche Cass. pen., Sez. III, 13/02/2007, n. 25112]. Dunque la  coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente, né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti [vd. anche Cass. pen., Sez. III, 22/10/2014, n. 4913].

In parole povere lo skipper rischia una condanna, da sei a dieci anni, a meno che non dimostri che la donna sia stata consenziente o che il fatto non ci sia stato. Ci auguriamo che ne esca innocente per tutti noi, ma con questo noi vogliamo sottolineare che la legge è , giustamente, molto severa e rigida.