Torre di Sant Angelo, il Tar annulla le ordinanze del comune Serrara Fontana: non si può usare l’emergenza frana 2022 per sanare criticità già note da decenni

Gravi deficienze motivazionali e istruttorie

 

Il Tar annulla le ordinanze del comune Serrara Fontana: non si può usare l’emergenza frana 2022 per sanare criticità già note da decenni e neppure addossare ai cittadini i costi di criticità ampie, complesse ed onerose, così da fronteggiare una diffusa, ampiamente nota e risalente situazione di generale fragilità ambientale. Misure che, in ragione della loro estensione ed onere economico, non sovrastino le capacità programmatorie, operative ed economiche dei privati. Tali da richiedere poi, da parte del comune stesso, l’intervento pubblico straordinario da parte della struttura commissariale.La delicata questione della Torre di Sant Angelo nel comune di Serrara Fontana mette finalmente in evidenza, nero su bianco, una questione anche di opportunità, di etica e di morale nello sfruttare i soldi dell’emergenza alluvione del 2022 con l’obbiettivo di rimediare a guai e disseti cronici, confidando nei cospicui e straordinari stanziamenti del Governo, disponibili sulla contabilità del commissario delegato alla gestione della stessa emergenza, Giovanni Legnini.Condotte che, purtroppo, dopo la dichiarazione dello Stato di Emergenza Idrogeologica legata alla alluvione di Casamicciola Terme del 26 novembre 2022, sta accomunando molte realtà isolane che sfruttano il dramma di Casamicciola per sanare criticità e questioni ben note alla pubblica amministrazione che incapace di operare in via ordinaria, si serve della straordinaria azione dell’emergenza.

È accaduto a Serrara Fontana, a Barano, a Forio. È accaduto purtroppo ovunque: si è tentato di sfruttare l’emergenza, in gran parte riuscendoci grazie ai buoni auspici del commissario delegato Legnini.

Troppo spesso, questo avviene, infischiandomene del nesso di casualità tra l’evento del 26 novembre e il danno che si va a sanare finanziando l’opera con i fondi dell’emergenza. Un nesso che è presupposto base per rendere legittimo lo stanziamento e che ad Ischia appare “inesistente” ma sfruttato, troppo spesso. Ogni euro della contabilità speciale dell’emergenza, speso altrove è un euro che si toglie alla popolazione colpita realmente, che si toglie alla messa in sicurezza di quel territorio che un tempo quella popolazione abitava e oggi ha perso tutto.

La causa originaria del dissesto nella cava estrattiva realizzata dal comune per creare il porto

 Mettiamolo subito in chiaro, il provvedimento opposto era stato adottato su presupposti inesistenti ed erronei, atteso che la causa originaria del dissesto avrebbe dovuto rinvenirsi non già nella mancata manutenzione e sorveglianza dei fondi privati, bensì nella presenza di una cava di estrazione realizzata a seguito della condotta espropriazione delle aree poste a valle del promontorio, resasi necessaria per realizzare l’area portuale aperta al transito veicolare, oltreché nell’omessa realizzazione delle necessarie opere di stabilizzazione del costone, imputabile allo stesso ente civico. In ragione di ciò, la responsabilità dell’evento franoso e, di conseguenza, l’onere relativo alla realizzazione delle opere ingiunte, non potevano non ricadere sull’amministrazione comunale.In secondo luogo l’ordinanza è stata censurata in ragione del difetto di motivazione in ordine all’omessa puntuale indicazione delle risultanze istruttorie avvaloranti l’imprescindibile attualità della situazione d’urgenza, considerato che, da un lato, non erano state dettagliate le ragioni d’interesse pubblico supportanti l’ingiunzione, ovverosia l’attualità del grave pericolo per la pubblica incolumità, stante la decennale permanenza del denunciato dissesto idrogeologico; dall’altro, non era state valutate le risultanze dell’intervento operato dai Vigili del Fuoco che, nell’immediatezza della frana, avevano accertato l’assenza di ulteriori pericoli, al punto tale da consentire lo svolgimento di pubbliche manifestazioni. Pertanto, l’ordinanza si palesava priva di fondamento in fatto ed in diritto, poiché alle opere di messa in sicurezza si sarebbe potuto provvedere con i mezzi ordinari e previa determinazione delle effettive responsabilità.Infine, l’impostazione censoria si è incentrata sull’eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa la civica amministrazione ritenendo, mediante il ricorso alla misura extra ordinem, di gravare i privati dell’onere economico di un intervento di riassetto idrogeologico che, per le sue caratteristiche ed estensione, avrebbe imposto un più vasto ed apicale coordinamento, tale da dover essere necessariamente affidato alle amministrazioni preposte al governo del territorio.Una situazione molto perniciosa che dimostra quanto il confine tra necessità ed opportunità sia labile.La censura giunge anche dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) che, definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo perché gli effetti della prima ordinanza erano cessati per effetto di una nuova, ma, in accoglimento dei proposti motivi aggiunti, annulla, l’ordinanza sindacale n. 27/2023 del comune di Serrara Fontana. Qui getta il velo sulla questione Emergenza. Un istituto secondo le cui dinamiche è lo Stato che finanzia lo Stato e null’altro. L’obbiettivo del ricorso era l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza sindacale n. 61 del 2 dicembre 2022, emessa dal Comune di Serrara Fontana; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 giugno 2023: dell’ordinanza n. 24 del 27/04/23 emessa dal Comune di Serrara Fontana. Le popolazioni colpite dalle Calamità non possono più permettersi di guardare ed attendere uno stato che da anni continua a finanziare sé stesso senza che siano risolte le questioni dei territori colpiti e in favore dei quali in realtà quella Emergenza è stata dichiarata e finanziata dal governo. La decisone a Napoli nella camera di consiglio dello scorso ottobre con l’intervento dei magistrati: Maria Abbruzzese, Presidente, Maria Grazia D’Alterio, Consigliere, Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore.  sul ricorso numero di registro generale 5911 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’avvocato Antonio Iacono contro Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Funeroli;  Regione Campania, Regione Campania Demanio Marittimo, non costituiti in giudizio; Città Metropolitana di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Cristiano.

 Gravi deficienze motivazionali e istruttorie

Per i giudici napoletani «nella pur ampia motivazione del provvedimento, tuttavia, l’impugnata ordinanza è risultata inficiata da gravi deficienze motivazionali e istruttorie», così sinteticamente illustrate: «il Comune non ha affatto considerato né la peculiarità delle condizioni di luogo, né la funzione di protezione stradale piuttosto che di esclusivo sostegno alla proprietà privata del costone roccioso, né infine l’estensione dell’area interessata dal verificatosi evento franoso, non accertando, dunque, la responsabilità dei ricorrenti quali proprietari; il Comune non ha verificato né le cause delle attuali condizioni del costone né l’eziologia dell’evento franoso, non potendosi le stesse, allo stato, essere ricondotte, in via esclusiva o altamente probabile, alla negligente manutenzione dei proprietari, ovvero, per contro, come appare più plausibile, ad un esteso fenomeno franoso interessante diversi Comuni dell’Isola d’Ischia a causa della mancata esecuzione, nel tempo, delle necessarie opere di contenimento dei rischi connessi alla preesistente condizione orografica e geologica, tale da generare un diffuso dissesto idrogeologico, non fronteggiabile dai privati in assenza dei necessari interventi di programmazione e coordinamento pubblico; tale mancata considerazione ridonda non solo in un palese difetto di istruttoria ma anche in un grave difetto di proporzionalità, posto che non giustifica l’esigibilità della misura imposta travalicante la sfera di possibilità e disponibilità dei singoli cittadini; infine il Comune non ha valutato che la risalenza della condizione di pericolo e la certa multifattorialità della sua causazione, (vedi relazione geologica disposta dal commissario straordinario Legnini), non avrebbe giustificato l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, inidonea, per quanto sopra detto, a scongiurare il paventato rischio mediante interventi affidati esclusivamente all’iniziativa dei singoli comproprietari, ma avrebbe imposto invece, come di fatto avvenuto a seguito dell’azione della struttura commissariale, interventi ben più incisivi, estesi e conclusivi, a carico soprattutto degli Enti pubblici interessati, non riducibili alle mere estemporanee riparazione imposte ai proprietari del costone; questioni, queste ultime, che ridondano sul piano della stretta necessità, proporzionalità ed adeguatezza della misura imposta».Molte le contraddizioni di vicende che per altro si rincorrono in una linea di principio che non torna.  In altri termini, spiega la corte il Comune «non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur a fronte di un fenomeno noto e monitorato, per il quale era stata acquisita una relazione geologica che attestava le condizioni di rischio per la pubblica incolumità e per le infrastrutture pubbliche, tale da aver indotto la nomina e l’insediamento di una struttura commissariale deputata all’individuazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, abbia insistito con lo strumento extra ordinem, peraltro a fronte di un pericolo di crollo riconducibile a cause di natura geologica e ambientale e non ad interventi dovuti all’opera dell’uomo».Concludendo, sebbene sia innegabile che lo stato emergenziale nelle cui more sono intervenute le ordinanze comunali facoltizzava l’emanazione di atti extra ordinem al fine di evitare il ripetersi degli eventi franosi, l’ente locale non poteva esimersi dallo svolgere una congrua istruttoria che desse comunque conto dei motivi che avevano spinto il Comune a reiterare le medesime misure straordinarie a distanza di un anno, sebbene le stesse fossero oramai oggetto di una più ampia programmazione pubblica, coordinata da un organo statale straordinario al fine di realizzare un’estesa e stabile opera di riassetto idrogeologico dell’intero territorio isolano, in quanto tale non delegabile all’iniziativa privata.L’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, essendo compito del Comune individuare nel tempo soluzioni che consentissero l’eliminazione delle cause che avevano determinato l’evento franoso in questione, ripristinando le condizioni di sicurezza e utilizzando gli strumenti indicati dal commissario delegato, una volta venuta meno la situazione di assoluta urgenza ed imprevedibilità inizialmente verificatasi.

 La domanda cautelare e gli approfondimenti della corte

 

I motivi aggiunti hanno evidenziato il difetto di istruttoria e la contraddittorietà motivazionale che inficiava nuovamente l’azione extra ordinem del Comune.L’ordinanza n. 64/2023, difatti, contrastava con l’ordinanza commissariale n. 9 del 10.3.2023, in forza della quale l’intervento sul costone della Torre di Sant’Angelo intimato ai ricorrenti era stato ricondotto, ai sensi dell’OCDPC n.948/2022, tra gli interventi pubblici affidati al Commissario Governativo e finanziati dalla struttura commissariale.Riservata la causa in decisione, con ordinanza interlocutoria n. 3293/2023, il Collegio disponeva la remissione della causa sul ruolo dell’udienza pubblica attesa la necessità, da un lato, di sottoporre alle parti, i profili di improcedibilità del ricorso principale rilevati in sede decisoria e, dall’altro, di espletare una specifica attività istruttoria mirante ad acquisire “documentati chiarimenti del Comune di Serrara Fontana e della struttura commissariale, in uno alla trasmissione dell’ ordinanza commissariale n. 9/2023, al fine di chiarire: quali soggetti siano stati individuati dalla struttura commissariale come attuatori dell’intervento di somma urgenza relativo al costone del Monte della Torre di Sant’Angelo; se l’intervento sia stato ammesso a finanziamento pubblico, come è poi emerso dagli atti, per la somma di € 560.000”;  se le opere provvisionali e di messa in sicurezza previste nel “Piano degli interventi affidato a Legnini con la dichiarazione dello stato di emergenza (ex OCDPC n. 948/2022) coincidano o meno con quelle ingiunte ai cittadini con la nuova ordinanza sindacale n. 27/2023 in recepimento della sopraindicata nota della struttura commissariale prot. n. 2438 del 7.4.2023”.Legnini rispondendo alla 948 si sarebbe dovuto occupare della programmazione e l’esecuzione “degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose”.Successivamente, il nominato Commissario di governo, da un lato, aveva individuato nella Regione Campania, nella Città Metropolitana di Napoli e nei Comuni dell’isola di Ischia i “Soggetti attuatori per le attività relative al ripristino della viabilità di rispettiva competenza, per altri interventi di somma urgenza connessi al dissesto idrogeologico e per tutti i servizi necessari all’assistenza e al soccorso alla popolazione”; dall’altro, stante la complessità e l’estensione degli interventi da eseguire, stimati in circa cinquantasei milioni di euro in termini di spesa, aveva articolato la loro attuazione in tre distinte fasi.

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