Atrani: divieto di transito nel tratto interessato dalla frana in Via Carmine (altezza cimiterino Chiesa di S. Michele fuori le mura)
In Comando di Polizia Municipale di Atrani, con ORDINANZA N. 02 del 16/01/2024, istituisce dalle ore 15:00 di oggi, 16.01.2024 fino a cessata esigenza e messa in sicurezza del versante, il divieto di transito lungo la strada Via Carmine (altezza cimiterino Chiesa S. Michele fuori le mura) nel tratto interdetto dalla segnaletica.
Ecco l’ordinanza completa:
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 02 del 16/01/2024
Oggetto: Divieto di transito nel tratto interessato dalla frana in Via Carmine (altezza cimiterino
Chiesa di S. Michele fuori le mura).
PREMESSO CHE con nota acquisita a protocollo con n. 455 del 16.01.2024, l’Agente Aquila Marco
unitamente al Geometra Grimaldi Armido, istruttore dell’area Tecnica del Comune di Atrani, portavano a
conoscenza della caduta massi verificatasi in località via Carmine (altezza cimiterino Chiesa di S. Michele
fuori le mura).
CONSIDERATO CHE per la salvaguardia della pubblica incolumità, è stata immediatamente predisposta,
tramite il personale intervenuto della Polizia Municipale del Comune di Atrani, la segnaletica di inibizione al
transito a partire da circa 40 mt.
RILEVATA la necessità di mantenere l’interdizione al transito fino a quando non saranno messi in atto
adeguati interventi di messa in sicurezza;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n°
267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTI:
– l’art. 5, 3°, l’art. 6, 4° lett. B), l’art 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D. Lgs 285/92 e ss.mm.ii.;
– l’art. 74 del d.p.r. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);
– l’art. 8, 3° della legge 07/08/1990 n° 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
O R D I N A
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate di istituire dalle ore 15:00 del
16.01.2024 fino a cessata esigenza e messa in sicurezza del versante:
I. il divieto di transito lungo la strada Via Carmine (altezza cimiterino Chiesa S. Michele fuori
le mura) nel tratto interdetto dalla segnaletica;
AVVERTE
Tale divieto è immediatamente vigente e resterà in atto fino alla messa in sicurezza del versante. La presente
Ordinanza sostituisce ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento. La presente sarà
resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con l’apposizione dei prescritti segnali stradali.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. n.
285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste
ex art. 7, comma 14, primo periodo, del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. ivi compresa la rimozione forzata
dei veicoli in sosta ai sensi dell’art. 159, comma 1, lett. a.
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque
vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, comma 3, del
d.lgs. n. 285/1992.
MANDA
Copia della presente
– All’ufficio preposto per l’installazione di adeguata segnaletica stradale;
– Al Comando di Polizia Municipale per l’esecuzione;
– All’Ufficio preposto per la pubblicazione della presente sul sito internet del Comune di Atrani;
INVIA
Copia della presente al Comando Compagnia e Stazione CC. di Amalfi, all’Ufficio Locamare di Amalfi,
all’unità di emergenza 118, al Comando VV.FF. e Alla C.R.I. per opportuna conoscenza;
È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.