Bonus Investimenti Pubblicitari: dichiarazioni in partenza dall’9 gennaio
Bonus Investimenti Pubblicitari: dichiarazioni in partenza dall’9 gennaio
Dal 9 gennaio al 9 febbraio, imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali avranno l’opportunità di inviare la “dichiarazione sostitutiva” per beneficiare del credito d’imposta legato agli investimenti nelle campagne pubblicitarie del 2023. Questa dichiarazione, richiesta dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, apre la strada al tanto ambito tax credit, ed è fondamentale per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti nell’anno oggetto di agevolazione.
La procedura per inviare la dichiarazione sostitutiva avviene attraverso un modello “bivalente” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso utilizzato per la comunicazione dei dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo dello scorso anno.
È importante sottolineare che la dichiarazione sostitutiva, così come la comunicazione precedente, deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando il servizio dedicato nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. Gli interessati possono procedere direttamente o tramite intermediari abilitati, come professionisti, associazioni di categoria o Centri di Assistenza Fiscale.
L’agevolazione fiscale, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023, richiede che l’ammontare complessivo superi almeno dell’1% gli investimenti simili dell’anno precedente. Nei periodi 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta era del 50% senza tale requisito di incremento minimo.
Tuttavia, l’ammontare del credito d’imposta è soggetto a un limite annuale e ai regolamenti dell’Unione Europea sugli aiuti “de minimis”. Di conseguenza, l’entità del credito d’imposta per ogni richiedente e l’elenco dei beneficiari saranno stabiliti attraverso un provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul loro sito.
Una volta quantificato il credito d’imposta, sarà possibile utilizzarlo esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi.