Praiano, il Consigliere Arturo Terminiello propone un regolamento per un turismo sostenibile

Praiano. Nel prossimo Consiglio Comunale si discuterà la bozza di modifica del regolamento per un turismo sostenibile proposta dal consigliere Arturo Terminiello che precisa come i dati riportati nello scritto sono riferiti al Comune di Praiano e sono dati di natura pubblica. Di seguito riportiamo integralmente il testo della bozza di modifica:
«PREMESSA
Il disagio abitativo delle famiglie stabilmente residenti, soprattutto delle giovani coppie, è cresciuto negli ultimi anni per una costante diminuzione delle case abitabili dai cittadini storicamente residenti facilitando, così, il rialzo dei canoni locativi e delle quotazioni immobiliari, al punto da generare una crescente tendenza migratoria verso altri centri rivieraschi.
Non inganni l’apparente stabilità demografica, perchè dovuta soprattutto al progressivo invecchiamento dell’età media e al parallelo decremento delle nascite che, da oltre quattro decenni, caratterizza anche il trend demografico nazionale. Sicché i giovani sono sempre di meno e quelli residenti hanno sempre più difficoltà a costituire nuovi nuclei familiari, soprattutto per la crisi economica e occupazionale che, sovente, li obbliga a coabitare con i genitori anche oltre i trent’anni d’età.
A tutto ciò si è aggiunto anche uno squilibrato incremento di convivenze turistiche extra alberghiere che ha, nel tempo, sacrificato l’edilizia residenziale in favore di quella speculativa (case vacanze e B&B).
Sul totale dei movimenti demografici nell’ultimo decennio (412), i cambi di residenza (369) sono l’89,56%. Questo dato denuncia l’assenza di servizi e di opportunità utili alla permanenza nel comune d’origine, a ciò fa drammatica eco l’incremento delle residenze a scopo speculativo che, nel 2012 erano 92 case vacanze e 12 B&B, pari a 104 attività, mentre nel 2022 si è passati a 257 case vacanze e 32 B&B, per un totale di 289 attività. L’incremento percentuale nel decennio è stato, pertanto, del 177,88. Inoltre, la qualità delle presenze turistiche è peggiorata negli anni e il comune, come tutti gli altri tra Amalfi e Sorrento, è divenuto un congestionato e caotico ricettacolo di orde maleducate e chiassose, che hanno pregiudicato la qualità esistenziale dei residenti e i livelli generali della sicurezza pubblica, in ossequio alla falsa opinione che tutto ciò coincidesse col benessere economico generale. La tassa di soggiorno è stata la comoda giustificazione per svendere il decoro della comunità e del suo territorio, accettando una fiumana tumultuante di presenze disordinate nel collo di bottiglia dei nostri già ristretti spazi, privi di servizi adeguati a tollerare un tale sovraccarico demografico. Le discoteche hanno giocato un ruolo importante nell’attrarre feccia anche dal circondario e nel porsi, sovente, quali centri di una ricreazione tanto dubbia da rasentare la perseguibilità penale. Ciò ha causato anche un rassegnato, fatalistico permissivismo delle autorità di polizia locale nel garantire la sicurezza e un efficace presidio del territorio. Infatti, i verbali elevati per intralcio alla circolazione (ex art 157cds), nel 2013 sono stati 216 che, a fronte di una viabilità più insicura e caotica, nel 2022 si sono ridotti a soli 25 e appena quattro denunce per schiamazzo e disturbo alla quiete, con un sacrificio percentuale del rigore sulla vigilanza e la sicurezza pari all’88,43. Non ultimo, la piaga ricorrente degli incendi boschivi, di rado accidentali, ha impoverito negli anni il patrimonio naturale del territorio, esponendolo al rischio di frane e smottamenti invernali.
TANTO PREMESSO SI STABILISCE CHE:
TITOLO PRIMO: Turismo sostenibile
Articolo 1: Turismo sostenibile
Il decoro del territorio e della sua comunità è tutelato solo da un turismo sostenibile e compatibile con i suoi valori storici, ambientali e culturali.
Articolo 2: Capitale naturale, umano, comunitario e artificiale
Il concetto di capitale, inteso in senso naturale, umano, comunitario e artificiale, declina le varie articolazioni del valore espresso e condiviso da una comunità locale e dal quale essa trae beneficio.
La cura di questo valore capitale coincide con la cura degli interessi diffusi, che non solo riguardano la generalità dei soggetti, ma si riferiscono a beni che non sono suscettibili di appropriazione privata, come i beni storici, artistici, paesaggistici e ambientali.
Articolo 3: Capitale Naturale
Il Capitale Naturale è costituito dalle risorse naturali, dai servizi preposti alla cura degli ecosistemi e dalla fruibilità, anche estetica, della natura.
Articolo 4: Risorse naturali
Le risorse naturali sono le fonti dalle quali traiamo benessere come acqua, piante, allevamenti animali, prodotti del sottosuolo.
Articolo 5: Processi degli ecosistemi
I processi degli ecosistemi sono i meccanismi mediante i quali la natura genera i suoi beni, li usa e li smaltisce, dando utilità complessiva anche a quelle attività umane compatibili con essa (es. apicoltura).
Articolo 6: Estetica della Natura
L’estetica della natura descrive la sua bellezza, percepita come ricreazione contemplativa.
Articolo 7: Il Capitale Umano
Il capitale umano è composto dalle abilità intellettive, intellettuali e fisiche di ogni individuo.
Articolo 8: Il Capitale Comunitario
Il capitale comunitario è rappresentato dallo schema qualificato delle reciproche relazioni fra gli individui di una comunità.
Le relazioni più elementari sono quelle che uniscono solidalmente la persona alla propria famiglia, agli amici e ai conoscenti più diretti.
Il senso della Comunità è un indice della solidarietà, come valore condiviso e praticato.
Articolo 9: Il Capitale Artificiale
Sono i beni che una comunità realizza per il proprio benessere, dalle infrastrutture più grandi ai prodotti più piccoli.
Articolo 10: Investimenti in risorse capitali
L’investimento in capitale artificiale significa generare beni e promuovere attività compatibili col territorio. Sono vietate le diseconomie esterne, cioè non si può lucrare col danno altrui (art.41 C.).
Investire in capitale umano e comunitario significa generare utilità sociale, migliorando la solidarietà reciproca, l’estensione e l’esercizio dei diritti fondamentali (art.2 C.).
Articolo 11: Capacità di Carico
La capacità di carico di un ecosistema misura la densità demografica sostenibile stabilmente, in base alle risorse disponibili in loco.
La capacità di carico dipende, così, dalle risorse, dalla densità demografica, dai ritmi di consumo, quindi, dal capitale umano, comunitario e artificiale.
Essa va calcolata dal CEDS ed elaborata nei modelli a base della pianificazione.
Articolo 12: Equità
L’esercizio dei diritti fondamentali va esteso e parificato non solo alle generazioni attuali, ma anche a quelle venture, che non possono ancora reclamarne il godimento.
La pianificazione del territorio deve essere, dunque, strumento e garanzia attuale dei diritti naturali anche in futuro.
Articolo 13: Sostenibilità
La sostenibilità è un concetto che fa riferimento congiunto alle seguenti caratteristiche:
Niente sprechi;
Studio e comprensione delle interazioni fra economia, società e ambiente;
Distribuzione equa delle risorse, perché tutti abbiano le stesse opportunità.
La sostenibilità è un obiettivo del modello di pianificazione territoriale, mentre le sue caratteristiche ne sono gli strumenti.
Anche su queste basi, il CEDS elaborerà il modello matematico del piano.
Articolo 14: Turismo sostenibile
Il turismo è sostenibile se può essere tollerato nel lungo termine con impatti reversibili e benefici stabili per gli ecosistemi, le comunità e le attività storicamente radicate sul territorio.
Il CEDS, con le sue elaborazioni, confermerà se il turismo realizzato è, di volta in volta, sostenibile e fino a che punto.
TITOLO SECONDO: Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità
CAPITOLO PRIMO: Volontari della Protezione Civile
Articolo 15: Difesa del territorio
L’articolo 52 della Costituzione dice che la “difesa della Patria è sacro dovere del cittadino …”
Il proprio territorio e la propria gente si difendono anche contro le calamità naturali che possono minacciarli e non solo contro un nemico in armi.
Gli incendi estivi sono una minaccia costante per la sicurezza della Costa e dei suoi abitanti, pertanto s’istituisce un gruppo locale di personale volontario, addestrato e non vincolato da un rapporto d’impiego, che si attivi quando necessario e secondo specifici turni.
Articolo 16: Definizione
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, agisce in favore della sua comunità e per il bene comune offrendo, spontaneamente e gratuitamente, il proprio tempo libero e le proprie capacità.
Articolo 17: Iscrizione
Per candidarsi come Vigile del Fuoco Volontario è necessario avere un’età non superiore i 45 anni, essere incensurato, di sana e robusta costituzione fisica e aver conseguito un diploma di scuola media secondaria.
Poi occorre compilare un modulo da inviare al Comando Provinciale di residenza per la successiva selezione.
Articolo 18: Elenco Volontari AIB
Presso il Comune di Praiano è aperta anche l’iscrizione per il corso di Operatore Antincendio Boschivo (AIB).
Uomini e donne di tutte le età che ben conoscono il territorio possono collaborare con tutte le altre strutture del servizio regionale, per l’organizzazione di squadre d’intervento antincendio rapido ed efficace.
Articolo 19: Livelli d’intervento
Il Volontario agisce su due livelli: 1) prevenzione e 2) supporto. Dal punto di vista della prevenzione, il volontario si occupa della manutenzione (es. creazione delle fasce parafuoco) e sorveglianza delle aree a rischio del suo territorio poi, se necessario, è di sostegno all’azione dei Corpi istituzionali, come i Vigili del Fuoco in servizio permanente.
Articolo 20: Droni antincendio
Occorre dotarsi di droni che, elevandosi oltre il muro delle fiamme, possano orientare gli operatori, rendendo più efficiente la tattica dello spegnimento.
Articolo 21: Premi di produttività
I premi di produttività per i funzionari e gli impiegati comunali sono condizionati al conseguimento della sostenibilità, secondo specifiche priorità elaborate sulla base degli obiettivi parziali del piano assegnati a ciascun Ufficio ogni anno.
CAPITOLO SECONDO: Circolazione
Articolo 22: Intralcio alla circolazione
Se non richiesto da obiettive ragioni di sicurezza, ogni intralcio ozioso alla fluida circolazione di persone o veicoli deve essere impedito e sanzionato, nella misura massima prevista per legge (ex art.157 CdS), con 168 euro di multa.
Alla stessa pena soggiacciono anche i pedoni che intralcino, tanto più se in gruppo, il movimento pedonale o veicolare (ex art.190 CdS).
Articolo 23: Cibi e vivande da asporto
Ai pedoni è vietato bivaccare per il paese o portare in giro cibi e bevande in confezioni aperte che, rovesciandosi, possano sporcare.
In applicazione del potere discrezionale conferito dall’art.15 del CdS e ritenendo la maleducazione un’aggravante all’offesa già inferta al decoro locale, le multe vanno applicate nella misura massima di 102 euro per i pedoni e per chi, invece, getta rifiuti da veicoli, in marcia o in sosta, la multa è di 866 euro.
L’importo delle multe sarà poi accantonato nel “fondo delle multe”.
Articolo 24: Responsabilità dei gestori
I gestori di ristoranti, rosticcerie, bar, pasticcerie e degli spacci alimentari hanno l’obbligo di confezionare cibi e bevande in modo conforme a un asporto ben protetto, altrimenti incorrono nelle stesse sanzioni previste per chi sporca, avendone con ciò favorite le condizioni (ex art.40 co. 2 c.p.).
Lo scontrino fiscale rilasciato alla vendita fa fede del luogo d’acquisto per l’imputazione congiunta della responsabilità risarcitoria del danno e della multa.
Possono evitare la multa quei gestori che dimostrino di aver confezionato i cibi in modo idoneo perché l’alimento asportato fosse ben protetto (ex art. 2697 c.c.).
Articolo 25: Fondo delle multe
Le multe e le ammende erogate sono accantonate in un “fondo” ad hoc per finanziare le necessità correnti della Polizia Municipale e della locale Protezione Civile.
CAPITOLO TERZO: Locali con musica dal vivo e discoteche
Articolo 26: Zona del silenzio
Il decoro impone anche il rispetto della sicurezza e della tranquillità dei residenti.
Pertanto, il territorio del comune di Praiano è dichiarato “Zona del silenzio”.
Articolo 27: Intesa con ARPA
Presso la stazione della polizia locale e d’intesa con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, è istituito un Centro per la Misurazione Acustica contro gli Schiamazzi e i Rumori molesti.
L’Arpa fornirà gli apparati per la misurazione e istruirà il personale della polizia locale.
Articolo 28: Rete di videosorveglianza
La rete di videosorveglianza va potenziata nella qualità e nella quantità.
Articolo 29: Centrale di controllo
La centrale della videosorveglianza, oggi esistente presso il comando della polizia locale, va potenziata, resa operativa h/24 e adibita anche alla vigilanza antincendio.
Articolo 30: Luoghi sensibili
I luoghi frequentati dai disturbatori, come i locali notturni, devono essere strettamente video sorvegliati.
Articolo 31: Revoca della concessione amministrativa
Sia revocato ad horas il permesso comunale a tutti gli esercenti locali notturni che siano causa, anche indiretta, secondo il combinato disposto dell’art.40 co.2 c.p. e degli articoli 688, 689, 690 e 691 c.p., di schiamazzi e disordini antelucani, in base ai principi costituzionali della funzione sociale della proprietà e della responsabilità sociale d’impresa (artt. 41 e 42 C.).
Articolo 32: Schiamazzi e disordini
La polizia locale ha ordine di prevenire e reprimere, con la massima diligenza e severità, tutti gli schiamazzi, i disturbi alla quiete e alla sicurezza pubblica, in stretta applicazione della vigente normativa.
Articolo 33: Costituzione di parte civile
L’amministrazione deve assumere l’azione risarcitoria e costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti nei quali sia rilevabile un danno a persone e cose, diffuso e ambientale (ex art.18, l. 08/08/1986 n.349).
TITOLO TERZO: Residenze extralberghiere
Articolo 34: Coperture finanziarie
I principi di un turismo sostenibile sono gli unici che consentono la concreta tutela del decoro locale e della sua cittadinanza, la tassa di soggiorno ne è lo strumento.
Articolo 35: Definizioni preliminari
Per “Locazione Turistica” s’intende un’attività di solo alloggio che, nel caso del “Bed and Breakfast”, consente anche la prima colazione.
Per “Casa vacanze” s’intende, invece, un’attività gestita, sia in forma occasionale sia imprenditoriale, volta a integrare l’alloggio solo con servizi del tipo qui di seguito elencati:
• La pulizia all’inizio e al termine dell’alloggio;
• Il cambio periodico della biancheria;
• Il trasporto dall’aeroporto alla sede dell’immobile;
• L’organizzazione di tour eno-gastronomici o di altra natura ricreativa.
Articolo 36 : Nuove autorizzazioni
Sono vietate nuove locazioni extra alberghiere, fin quando permarranno le condizioni di necessità e urgenza descritte nella premessa e secondo le indicazioni annuali che si evinceranno
Articolo 37: Revoche immediate
Saranno revocate subito (ad horas) le autorizzazioni amministrative di tutte quelle locazioni alberghiere ed extra alberghiere prive dei requisiti previsti per legge.
Articolo 38: Ripristino delle condizioni di legge
La revoca permarrà fino all’adeguamento, pieno e completo, delle condizioni contestate a quelle di diritto e non prima del pagamento di una multa congrua, il cui importo sarà devoluto al “Fondo per le multe”.
Ispezioni tecniche accerteranno periodicamente i requisiti legali.
Le ispezioni sono coperte dal segreto d’ufficio.
La violazione del segreto d’ufficio comporterà le sanzioni inerenti a carico dei trasgressori, ai sensi del combinato disposto dell’art.201 c.p.p. e dell’art.326 del c.p.
Articolo 39: Destinazione d’uso
Sono vietate le modifiche alla destinazione d’uso e le ristrutturazioni di locali che si vogliano adibire a nuova ospitalità turistica extra alberghiera ai nuclei familiari che già esercitano attivamente ( intestatari di unità immobiliari) nel settore extra alberghiero. Praticamente l’art 39 dice che l’attività extra alberghiera non va’ gestita in modo speculativo, quindi per dare la possibilità ad ogni nucleo familiare di essere imprenditori di loro stessi ci si propone di porre maggior attenzione nel far si che l’attività in sé non diventi ” predatoria” )».

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