Praiano: “nessuna petizione può sospendere l’installazione dell’antenna”. La sindaca Caso torna sulla vicenda

11 febbraio 2024 | 14:38
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Praiano: “nessuna petizione può sospendere l’installazione dell’antenna”. La sindaca Caso torna sulla vicenda

“Nessuna petizione può sospendere l’installazione dell’antenna”. La sindaca di Praiano, Anna Maria Caso, e l’amministrazione comunale tornano sulla vicenda.

In una lunga nota di risposta alla petizione popolare se ne spiegano le ragioni.

“La petizione pretenderebbe che il Comune sospendesse l’attività realizzativa dell’impianto di telefonia mobile motivando tale sospensione con la presentazione della petizione stessa.Tale pretesa non è giustificata da alcuna norma di legge ed è campata esclusivamente sulla fiducia di persone il cui pensiero viene fuorviato da affermazioni che riguardano paventati danni alla salute, che non hanno alcun riscontro scientifico e fattuale dimostrabile”.

Poi nello specifico a proposito della richiesta di sospenderne i lavori per volontà popolare ( parziale )

“E’ evidente che la petizione non può giustificare la sospensione dei lavori in corso che, come detto, ancora non hanno avuto inizio ed esporrebbe il Comune al serio rischio di dover affrontare gravose richieste risarcitorie da parte del privato che finirebbero per ripercuotersi sulle casse comunali e, conseguentemente, sugli stessi cittadini”.
Norme alla mano si entra nel merito.
“Il Testo unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001) consente al Comune di sospendere temporaneamente i lavori edili per un periodo non superiore a 45 giorni non essendo possibile tenere il privato per un tempo indeterminato nell’incertezza circa la sorte dei lavori di suo interesse. Il Comune può procedere alla sospensione dei lavori solo nell’ipotesi di evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico. Inaltri termini, se non è stata riscontrata la realizzazione di lavori abusivi e/o difformi dal titolo edilizio rilasciato non è ipotizzabile la sospensione dei lavori”.

Qualche riga dettagliata anche per chi solleva questioni ambientali. 

“Anche sotto il profilo paesaggistico in presenza di una regolare autorizzazione, non vi è alcuno spazio per misure cautelari quali l’ordine di sospensione dei lavori, a meno che questi non siano condotti in difformità dal progetto autorizzato, ipotesi non indicata nell’esposto, o qualora si contesti una infedele rappresentazione dello stato originario dei luoghi o delle cose di potenziale interesse culturale, ipotesi anch’esse non indicate nell’esposto”.

Esposto e separazioni delle funzioni di indirizzo politico e amministrativo.

“Nell’esposto ancora, ci si lamenta della mancata votazione del Consiglio Comunale e/o della Giunta per la realizzazione dell’impianto contestato.
Chi ha scritto l’esposto ignora del tutto uno dei principi giuridici di carattere generale del nostro Ordinamento giuridico che trova fondamento nell’art. 97 della Costituzione ossia il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico amministrativo e funzione di gestione amministrativa; la separazione tra queste due sfere risulta fondamentale per garantire la trasparenza e l’efficienza
dell’amministrazione locale.
In tale esatto contesto ordinamentale, il Consiglio Comunale e/o la Giunta non possono intervenire nel rilascio di un assenso edilizio e/o paesaggistico, altrimenti travalicherebbero l’ambito delle proprie competenze, finendo per usurpare competenze non proprie, con possibili risvolti anche penalmente rilevanti”.

Atti di interesse pubblico, ma non pubblici.

Quanto ancora al lamentato diniego di accesso agli atti, va evidenziato che esso non è stata accolto attesa la natura generica dell’istanza proposta, siccome carente di riferimenti idonei a radicare un interesse qualificato diretto e concreto all’ostensione degli atti, nonché in ordine alla riservatezza dei dati, tutelabili alla stregua di segreti commerciali, desumibili dalla documentazione tecnica allegata all’istanza ex D.lgs. n.259/03; tale diniego allo stato non è stato impugnato.Gli atti richiesti, contrariamente a quanto dedotto nell’esposto, non sono affatto pubblici e per poter accedere alla loro visione occorre rispettare la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi detenuti da una Pubblica Amministrazione.
Infine, non tutta la documentazione della pratica va pubblicata all’Albo pretorio del Comune ma solo il provvedimento conclusivo del procedimento”.

Marce su Roma e azioni clamorose non cambiano l’iter dell’opera. 

In conclusione appare quanto meno bizzarro che il richiedente, Gennaro Amendola, con un’attività amministrativa alle spalle vissuta, considerato il fatto che ha ricoperto la carica di Sindaco per dieci anni e di consigliere di maggioranza per altri cinque, ritenga che la Giunta o il Consiglio possano entrare nel merito di decisioni che non competono a questi organi e non abbia, cosa ancor più grave, lavorato alla redazione di un regolamento (attività oggi in itinere) che disciplinasse l’installazione di nuove antenne.
Evidentemente predilige azioni clamorose o “marce su Roma” agitando gli animi del popolo e senza ottenere alcun risultato.Sarà compito di questa amministrazione vigilare sull’esatto adempimento di quanto autorizzato da organi superiori senza tralasciare approfonditi controlli circa l’emanazione di onde elettromagnetiche che non superino la normale tollerabilità e quanto previsto dalla legge.”