Autoproduzione a bordo. Al TAR Salerno l’Adsp Mar Tirreno Centrale si impone sugli armatori 

Ci ha pensato il Tar di Salerno a riportare la questione sulle rotte tracciate dall’ADSP Mar Tirreno Centrale nel merito della autoproduzione a bordo. Una bocciatura pesante per gli armatori con l’impossibilità per le compagnie armatoriali di autoprodurre operazioni portuali in quegli scali dove siano attive imprese a ciò autorizzate. Il caso è partito con la Caronte&Tourist che ha impugnato il diniego da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale della “autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione sulla nave Cartour Delta in servizio regolare fra Salerno e Messina”, con particolare riferimento a rizzaggio e derizzaggio dei semirimorchi imbarcati. Il ricorso era anche nei confronti del terminalista Sct Salerno Container Terminal, non costituitosi però in giudizio.  Il Tar ha dato ragione all’Adsp su ben tre i motivi su tre di ricorso. Tutti respinti dai giudici.  Il primo faceva leva sulla mai avvenuta emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei decreti attuativi del ‘nuovo’ articolo 16 della legge portuale 84/1994 introdotto nel 2020, quello che limita esplicitamente la possibilità di autoproduzione al caso in cui in un porto non vi sia personale di terra disponibile allo svolgimento di operazioni portuali: “la norma primaria contiene delle disposizioni self-executing”  ma si è chiarito in sede di giudizio che   la tesi di Caronte&Tourist non può essere seguita in quanto “sarebbe vanificata del tutto l’introduzione della nuova condizione restrittiva dell’ammissibilità dell’autoproduzione di operazioni portuali, riferita all’impossibilità di soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali mediante le imprese autorizzate o il ricorso all’impresa o all’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo”. Sul secondo motivo di ricorso, i giudici sono entrati più nel dettaglio bilanciando nome nazionali e comunitarie.  Il ricorrente aveva chiesto di  considerare rizzaggio e derizzaggio come servizi e non come operazioni portuali: il Regolamento europeo 352/2017, spesso richiamato in questa materia, “non incide sulla distinzione tra tali due categorie propria del diritto interno e sui diversi regimi ai quali le stesse sono assoggettate”, giacché nella sua definizione di ‘servizi portuali’ sono ricompresi ciò che, per il legislatore italiano, sono le distinte categorie di operazioni e servizi. Come l’Adsp il TAR considerarizzaggio e derizzaggio come operazioni portuali. In più nel caso della ricorrente  “è oltremodo significativo che la stessa parte ricorrente allorquando ha presentato l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, che ha dato avvio al procedimento sfociato nel provvedimento impugnato, ha autoqualificato tali attività come rientranti nel novero delle operazioni portuali”. Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla presunta incompatibilità della norma italiana con il diritto europeo, il Tar lo ha rigettato. Era accaduto lo stesso 24 mesi fa con la pronuncia sul caso  Grandi Navi Veloci da part del TAR Genova.