Problemi con le viste mediche fuori tempo e agende “chiuse”. La Legge ci tutela. Di MDC

25 marzo 2024 | 14:38
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Problemi con le viste mediche fuori tempo e agende “chiuse”. La Legge ci tutela. Di MDC

È un po’ che alcune trasmissioni televisive di genere talk show e rotocalchi, ci stanno parlando di sanità e problemi legati alle prenotazioni delle visite mediche con conseguenze, non di poco conto, legate alla salute dei cittadini. Incuriosita da queste dinamiche ho deciso di scrivere due righe due, riassuntive e non di certo esaustive, per cercare di capire, insieme a voi, qualcosa in più.
Ma vediamo in breve cosa sta succedendo o meglio cosa sta venendo fuori. Innanzitutto l’attenzione è stata posta sui problemi circa la tempistica delle prenotazioni delle visite mediche, problemi che si verificano in egual misura in tutta l’Italia, da nord a sud passando per il centro e le isole senza nessuna distinzione di sorta, eventi misteriosi che riguardano regioni ricche e regioni povere. Questo dato ci dovrebbe già dare molto da pensare. Ma cercherò di spiegarmi meglio. Sarà capitato ad alcuni di voi, (o avrete sentito parlare amici e conoscenti), di avere difficoltà di prenotare determinate visite medico-specialistiche a causa di tempi troppo lunghi o addirittura perché ci troviamo difronte alle famose liste o agende “chiuse. Oltre al fatto che, non riuscendo a prenotare, siamo costretti a fare interminabili andirivieni o telefonate spesso inutili, è bene chiarire che quando si parla di “agende chiuse” non è possibile prenotare una visita o un esame, perché non ci sono date disponibili, neanche a distanza di tempo (inutile pregare l’addetto dello sportello che sicuramente ci vorrebbe aiutare ma che non sa proprio come fare). La chiusura delle agende di prenotazione però, è vietata per legge. Quindi rechiamoci all’ufficio URP e facciamo presente il nostro diritto! Tutti i cittadini possono accedere a procedure di reclamo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP, istituito presso l’Azienda che, oltre ai compiti di informazione e orientamento, si occupa anche della raccolta e della gestione delle segnalazioni, allo scopo di migliorare i servizi forniti dalla struttura. Lasciare traccia attraverso un reclamo non è cosa da poco e serve ad ottimizzare un servizio!
Vi spiego cosa ho capito…
Da recenti verifiche del ministero della Salute (tra luglio e agosto 2023), è emerso che il fenomeno delle “agende chiuse” esiste: tra le strutture controllate su tutto il territorio nazionale sono state scoperte 195 agende di prenotazione sospese o chiuse. Sospendere le attività di prenotazione, come già detto, è una pratica vietata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 282. (Lg Finanziaria 2006). Riporto di seguito il citato comma “Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002”
In accordo con quanto precisato dalla Legge 266/2005, il PNGLA 2019-21 (P.N.G.L.A. Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa è un documento che ha l’obiettivo di garantire un appropriato, equo e tempestivo accesso dei cittadini ai servizi sanitari regionali e che si realizza con l’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità, la trasparenza e l’accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui loro diritti e doveri. N.d.r.), prevede che Regioni e le Pubbliche Amministrazioni vigilino sul rispetto di questo divieto. Inoltre, il Piano nazionale precisa che tutti i cittadini possono richiedere alle direzioni delle Aziende Sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza dei dati delle persone. E per fare questo è evidente serva piena trasparenza sulle Agende.
Se ci viene comunicato che la lista d’attesa per una determinata prestazione è chiusa, in coerenza con il diritto all’accesso alle prestazioni sanitarie e all’appropriatezza, dobbiamo immediatamente far presente che la sospensione o la chiusura delle liste rimane un’azione illegittima (legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284).
Per quanto riguarda – invece – gli “accessi successivi al primo” (si tratta di quelli che chiamiamo comunemente “controlli”) ed effettuati nella stessa struttura sanitaria in cui siamo in cura, prescritti dallo stesso specialista (sulla ricetta è di solito specificato “di controllo”) In questo caso non sono previste classi di priorità e quindi neppure tempi d’attesa massimi. Ciò non toglie, però, che i controlli debbano avvenire secondo le tempistiche indicate dallo specialista (che solitamente nella precedente visita ha segnalato… controllo tra sei mesi, tre mesi, un anno etc.,) per assicurare una corretta gestione della patologia. Il PNLGA precisa, infatti, che è necessario garantire l’effettiva “presa in carico” del cittadino paziente, pianificando la fruibilità delle prestazioni in modo tempestivo e congruo con il decorso della patologia, anche nell’ottica di evitare il ricorso a prestazioni caratterizzate da una più elevata complessità erogativa: vale a dire, rispettare i tempi per evitare che la malattia si aggravi. Ma torniamo alle prime visite specialistiche; forse non tutti sanno che, se l’ospedale non riesce a garantirti tale prestazione, puoi chiederla in regime intramoenia senza pagare alcun costo aggiuntivo rispetto al normale ticket, quando l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal medico di base come affermato, ex art. 3, comma 13, del Decreto Legislativo N°124 del 29 APRILE 1998:” – comma 13. Qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti”. La richiesta, di ricevere la prestazione in intramoenia, deve essere presentata al Direttore Generale dell’Azienda di riferimento e deve riportare i dati personali dell’interessato, l’accertamento richiesto, la prima data disponibile comunicata in fase di prenotazione, specificare l’urgenza, il proprio diritto a conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e, appunto, l’istanza di usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, di attività libero-professionali in regime intramoenia.
Anche il PNGLA prevede dei “percorsi di garanzia/tutela” da attivarsi a livello regionale, dei percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche, nel caso in cui si superino i tempi indicati dal PNGLA e da quello regionale: in tali situazioni è possibile richiedere la possibilità di effettuare la prestazione in regime di privato accreditato (punto 14). Anche in questo caso si ha il diritto di chiedere che la prestazione venga garantita nei tempi previsti dalla legge. Altra questione sono i ricoveri di cui non mi dilungo a scrivere ma che spero abbiate la pazienza e la volontà di approfondire in seguito.
In definitiva, se ci dovessimo sentir dire che “non c’è ancora l’agenda”, “non è ancora possibile prenotare” o altra scusa che impedisca al cittadino di conoscere le disponibilità di appuntamento per una visita o un esame per cui non vediamo rispettati i tempi prescritti sulle ricette entro i quali dobbiamo effettuare una visita medica possiamo rivolgerci all’URP. Fermo restando, però, (fate molta attenzione a questo aspetto), che il cittadino accetti di effettuare la prescrizione all’interno dell’ambito territoriale di garanzia dell’ASL di residenza, anche se ciò vorrà dire recarsi in una struttura ospedaliere distante, altrimenti decade il diritto al rispetto dei tempi massimi. Non si ha diritto al rispetto dei tempi massimi neanche se ci si rivolge al centralino o allo sportello della singola struttura in cui vorremmo fare la visita, esame o trattamento. Ricordiamo bene, quindi: Il rispetto dei tempi d’attesa della ricetta può essere chiesto solo quando ci rivolgiamo al Cup.
Infine, ma non meno importante, mi viene da aggiungere, e poi mi taccio, la questione dell’autonomia differenziata. Purtroppo i problemi legati alla Sanità in Campania provengono da numerosissimi fattori, basti pensare che i criteri per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale non vengono rispettati dal Governo centrale, per cui, con l’autonomia differenziata, di cui tanto si parla, la situazione andrà sicuramente peggiorando e l’intero comparto della Sanità pubblica sarà presto in ginocchio a tutto vantaggio della rispettosissima, ma spesso per molti proibitiva, Sanità Privata.
A.S. Marianna Di Candido