Ricostruzione Ischia. 10 esperti per la costituzione dei consorzi obbligatori. Legnini pesca nella USRC de L’Aquila

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, Giovanni Legnini, con decreto n. 2014 ha disposto la costituzione di un Gruppo di lavoro per le attività finalizzate alla definizione degli aggregati che richiedono la costituzione di un consorzio obbligatorio. Del gruppo faranno parte 8 componenti, tecnici già in servizio presso la struttura commissariale coordinati da un esperto ed un dirigente competente della medesima struttura.I componenti sono per la struttura commissariale l’Arch. Paola Marotta, l’Ing. Massimo Vecchiolla, l’Ing. Nicola Di Costanzo, il Geol. Domenico Scidone e l’ Ing. Aniello Carraturo. Per – Struttura Commissariale mentre dall’USRC, l’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere de L’Aquila, ci saranno l’ Ing Cecilia Frezzini, il Geom Ivan Di Pompeo e la Sig Silvia Ferrauto.Le attività del Gruppo di Lavoro dovranno svolgersi in coordinamento con l’Esperto della Struttura Commissariale, ing. Raffaello Fico e con il Dirigente competente dott. geol. Vincenzo Albanese. Il Gruppo di lavoro provvederà a rimettere al Commissario una relazione tecnica all’esito dei sopralluoghi contenente l’individuazione degli aggregati in possesso dei requisiti richiesti dalle procedure sulla ricostruzione di Ischia con il seguente ordine:
Fase 1: Consorzi ed edifici, di colore verde, che ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza speciale n. 8/2024 sono interessati dalla scadenza del 31 luglio 2024;
Fase 2: aggregati ed edifici, di colore verde, che ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza speciale n. 8/2024 sono interessati dalla scadenza del 31 ottobre 2024;
Fase 3: tutti gli altri edifici, anche tenendo conto delle risultanze del piano della ricostruzione in via di adozione da parte della regione Campania.
Solo 578 edifici su 1321 censiti potranno ricostruire subito, gli altri dovranno attendere. Il territorio è stato suddiviso in quattro ambiti normativi, secondo diverse direttive a cui per rendere piè intuitiva la situazione sono state attribuite diverse colorazioni. Gli aggregati potrebbero essere tra questi 578.Il Commissario Straordinario, ricevuta la relazione tecnica in questione, trasmette al Dirigente competente le relative risultanze ed il Dirigente competente provvederà con propria determina, ad individuare gli aggregati per i quali devono essere costituiti i consorzi obbligatori. La determinazione dovrà contenere l’individuazione dei termini di cui all’ ordinanza speciale n. 8/2024. Che di fatto costituisce l’humus dei nuovi provvediementi.L’ordinanza speciale n. 8 del 24/04/2024 recante “ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è un mix di disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni” e in particolare stabilisce che “In presenza di un aggregato edilizio composto da almeno due edifici inagibili muniti di schede AeDES o AeDEI che ne sintetizza il danno a seguito degli eventi sismici o franosi e adibiti, alla data degli eventi, ad abitazione o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all’abitativo e destinate a pertinenza e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ad un livello operativo superiore o uguale a L1, un livello che richiederebbe solo un miglioramento sismico, può procedersi ad intervento unitario di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo, previa obbligatoria costituzione dei proprietari medesimi in consorzio e presentazione di un’unica domanda di contributo”.Fondamentale come dicevamo è stato l’accordo di collaborazione sottoscritto appena il 20 maggio 2024 tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e l’Ufficio Speciale Per La Ricostruzione Dei Comuni Del Cratere (USRC), finalizzato all’accelerazione dei processi di ricostruzione nell’isola di Ischia e all’implementazione di processi ricostruttivi in aree soggette a rischio idrogeologico nei 56 comuni del cratere del sisma 2009. Ciò a testimonianza della gravità della situazione e del pesante stallo del processo ischitano. Sfruttando l’esperienza de L’Aquila, tra l’altro, si è considerata l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro formato da tecnici struttura e dal personale dell’USRC, anche per ragione di speditezza per la definizione degli aggregati che richiedono la costituzione di un consorzio obbligatorio.Con Legnini ha concordato e dato il suo assenso il Dirigente dell’Area Giuridico-Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti dell’USRC, dott. Enrico Bianchi,che ha anche comunicato la disponibilità dei nominandi dipendenti dell’ufficio di appartenenza ad assumere l’incarico.Nel merito delle procedure, Legnini ha stabilito di dover dar priorità agli aggregati interessati dalle scadenze per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione, ricostruzione o delocalizzazione degli edifici danneggiati fissati all’art. 8 dell’ordinanza speciale n. 8/2024.
SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE O DELOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI O CALAMITOSI (edifici verdi)
EDIFICI SINGOLI
Beneficiari di CAS: 31 luglio.
Proprietari di prime abitazioni che non beneficiano del CAS :31 ottobre.
In tutti gli altri casi: 31 dicembre.
CONDOMINI
In presenza di unità immobiliari di soggetti percettori di CAS con superficie >50% della superficie complessiva del condominio o del consorzio: 31luglio.
In presenza di unità immobiliari di soggetti percettori di CAS con superficie <50% della superficie complessiva del condominio e, comunque, con almeno una unità immobiliare prima abitazione: 31 ottobre.
In tutti gli altri casi: 31 dicembre.
I termini indicati nella tabella sono validi per coloro che hanno o avranno definito le sanatorie edilizie. Per i proprietari di edifici con condono pendente, bisognerà ugualmente presentare la domanda entro i termini indicati ma in forma semplificata. Una volta definita l’istanza di condono, i cittadini hanno l’obbligo di completare la domanda semplificata con tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali entro 90 giorni. Per gli edifici identificati con il colore arancione, i termini per la presentazione del progetto e della domanda di contributo sono fissati in 90 giorni che decorrono dall’approvazione del progetto di mitigazione del rischio. Per tutti gli altri non sono ancora stati fissati i termini in attesa dell’approvazione del Piano della Ricostruzione.