Il Tar respinge il ricorso di Italia Nostra contro gli alloggi di edilizia sociale a Cetara, un precedente per l’housing sociale di Sant’Agnello?

12 luglio 2024 | 13:27
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Il Tar respinge il ricorso di Italia Nostra contro gli alloggi di edilizia sociale a Cetara, un precedente per l’housing sociale di Sant’Agnello?

Il Tar respinge il ricorso di Italia Nostra contro gli alloggi di edilizia sociale a Cetara, un precedente per l’housing sociale di Sant’Agnello?  Una vicenda questa in Costiera amalfitana che al momento vede dar ragione al Comune di Cetara , vicende simili, ma non analoghe, invece , sul versante della costa di Sorrento , stanno avendo diversa sorte, come quella dell’Housing sociale della cittadina della Penisola sorrentina. Qui c’è un procedimento giudiziario presso il Tribunale di Torre Annunziata ( Napoli ) che si trascina da anni, con sequestri e dissequestri, con la probabile prescrizione dei reati , ma con il rischio del riconoscimento della lottizzazione e quindi la confisca al Comune dell’immobile. La causa penale è in via di definizione e probabilmente nei prossimi mesi verrà detta la parola fine, almeno per il primo grado, poi si vedrà . Diciamo che una differenza c’è, per farli Cetara ha chiesto la modifica al PUT, cosa che poi Sant’Agnello ha fatto per l’Ospedale Unico della Penisola sorrentina che non si è realizzato. Comunque vediamo nel dettaglio

Cosa è successo, invece, a Cetara?

La Seconda Sezione salernitana del Tar della Campania ha respinto i ricorsi relativi al progetto di nuovi alloggi di edilizia sociale proposti da Italia Nostra Onlus (rappresentata dall’avv. Oreste Agosto) contro il Comune di Cetara, in persona del Sindaco pro tempore (rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Vitolo), per l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Cetara n. 168 del 23 dicembre 2021 e della delibera del Consiglio comunale di Cetara n. 26 del 28 luglio 2022.

Gli atti presentavano, rispettivamente, l’adozione e l’approvazione del progetto definitivo, nonché della delibera del Consiglio regionale della Campania del 18 aprile 2023, che aveva approvato la variante puntuale al Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana.

Oltre che contro il Comune di Cetara, i ricorsi erano stati presentati contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, la Regione Campania, Provincia di Salerno, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Parco Regionale dei Monti Lattari, non costituiti in giudizio.

La variante al Piano Urbanistico Territoriale necessaria per consentire la costruzione degli alloggi era stata approvata dal Consiglio Regionale della Campania, con 22 voti favorevoli, lo scorso 18 aprile, attraverso una specifica delibera di giunta.

Cetara. Alloggi edilizia sociale: cosa chiedono i ricorrenti

Le associazioni ambientaliste avevano evidenziato, nei loro ricorsi, che “il PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana non avrebbe potuto essere modificato in via amministrativa, anziché legislativa, senza, per di più, il coinvolgimento del Ministero della Cultura“; “né avrebbe potuto essere derogato, stante la sua riconosciuta prevalenza gerarchica rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale” e che “la variante al PUT avrebbe dovuto essere, inoltre, preceduta dall’espletamento della VAS (Valutazione Ambientale strategica) o della VINCA (Valutazione d’incidenza)“.

Inoltre, la Regione Campania non “avrebbe acquisito il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari“, l’oggetto della variante al PUT sarebbe stato “imprecisato dal punto di vista normativo e cartografico“. Infine, “la decisione regionale sulla variante al PUT avrebbe dovuto precedere, e non susseguire alle determinazioni degli altri enti coinvolti“.

I ricorrenti avevano sollevato altresì, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge regionale della Campania n. 1/2007, “per contrasto con gli articoli 9 e 117 della Costituzione” (rispettivamente inerenti la tutela del paesaggio e la potestà legislativa, ndr), siccome “lesivo delle competenze statali in materia paesaggistica e ambientale”.

Una linea, quest’ultima, bocciata in toto dai giudici amministrativi salernitani Nicola Durante, (Presidente della II Sezione), Olindo Di Popolo (Consigliere ed Estensore) e Laura Zoppo (Referendario), il Comune, guidato dal primo cittadino Fortunato Della Monica, avrebbe agito nel pieno rispetto della normativa vigente e dell’interesse pubblico, che edifici di edilizia residenziale sociale rivestono.

Cosa dice il dispositivo della sentenza del Tar per Cetara

Il Comune di Cetara – si legge nel dispositivo – non può dirsi essersi appropriato di alcuna prerogativa regionale in materia di pianificazione territoriale paesistica regionale né aver derogato a quest’ultima, essendosi, piuttosto, limitato ad approvare il progetto definitivo di insediamento di ERS, non già ancorandolo ad una giammai evocata “deroga”, bensì espressamente subordinandolo alla successiva approvazione di una “variante” puntuale al PUT, a cura dei competenti organi regionali, e dell’ulteriormente successiva approvazione di una “variante” puntuale al PUC, preordinate a rendere compatibile l’intervento programmato con la classificazione riservata all’area di relativa localizzazione”.

In questo senso – continua il dispositivo del Tar – la gravata delibera di giunta comunale di Cetara n. 26 del 28 luglio 2022 stabilisce, appunto: «- che il progetto proposto risulta non conforme alle prescrizioni del Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla l. r. n. 35/1987, e, pertanto, considerato l’interesse pubblico del progetto, di chiedere l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale attraverso le procedure dell’art. 13 della l. r. n. 1/2007, in variante puntuale alla normativa del PUT che disciplina l’area di intervento; – che a valle dell’eventuale intervenuta approvazione della variante al PUT, determinata dalla previsione progettuale dell’opera pubblica suddetta, questa amministrazione comunale procedente, provvederà a conseguire l’eventuale variazione urbanistica puntuale, attraverso le procedure di cui al regolamento regionale n. 5/2011, o anche attraverso l’art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 per opere pubbliche o di pubblica utilità, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni previste dalle norme di settore»”.

Inammissibile, secondo il Tar, in quanto riconducibile già all’impianto originario del PUC di Cetara, approvato DCC n. 7 del 4 aprile 2018, è la censura di incongruenza del progetto controverso rispetto all’andamento demografico ed al corrispondente fabbisogno abitativo del Comune di Cetara.

Il Collegio ha osservato, infatti, che “il Puc di Cetara (…) già contemplava una zona di espansione urbana, classificata 3C – “Insediamento corpi di fabbrica”, destinata all’edificazione residenziale, previa approvazione di piano urbanistico attuativo (PUA) con valore di Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) di cui alla l. n. 167/1962; – nella Relazione generale, prevedeva un fabbisogno di 181-187 vani da realizzare per far fronte, nell’interesse pubblico, alla progressiva riduzione dei vani utili derivante dalla presenza, nel territorio comunale, di vani non rispondenti ai requisiti di abitabilità; – negli elaborati B3, B4, B5 e B6 “Destinazioni di uso e Individuazione ZTO”, individuava l’area in zona C, che, mediante interventi di mitigazione del livello di pericolosità (P3) determinato dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), avrebbe potuto essere destinata ad un insediamento di ERS, previo nulla osta degli enti competenti e, segnatamente, dall’Autorità di Bacino“.

La prognosi del fabbisogno abitativo compiuta dal PUC (inoppugnato) non è stata, dunque, secondo i giudici del Collegio, “alterata“, ma è stata, anzi, “recepita dal progetto denominato “Nuovi alloggi per l’edilizia residenziale e sociale nel Comune di Cetara – Alloggi sociali nel nucleo urbano”, il quale si è sostanzialmente limitato a contemplare la (peraltro parziale) rilocalizzazione degli ex ante previsti insediamenti di ERS

In attesa di una replica di Italia Nostra e di un possibile ricorso al Consiglio di Stato  ricostruiamo la vicenda

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