AGCM: giusta sanzione ai terminal container di Napoli dopo la segnalazione dell’Adsp Mar Tirreno Centrale

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha pubblicato nel suo ultimo Bollettino Settimanale il provvedimento con cui ha inflitto una sanzione in solido di circa 2,4 milioni di euro ai terminal container Conateco e Soteco e alla controllante Marinvest (Gruppo Msc) e di quasi 626 mila euro a Terminal Flavio Gioia, aziende terminalistiche attive nel porto di Napoli, per aver “posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza” spiegando nel dettaglio la giustezza del provvedimento dopo le segnalazioni dell’Adsp Mar Tirreno Centrale. L’accordo riguardava “l’introduzione contestuale di una medesima voce tariffaria detta ‘energy surcharge’ da applicare ai container in import movimentati dalle parti nel porto di Napoli”. Come si legge nel provvedimento è palese la condotta anticoncorrenziale dei due terminalisti così come segnalata all’autorità antitrust a inizio 2023 proprio l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale presieduta da Andrea Annunziata. Per AGCM “emerge chiaramente dalla documentazione agli atti” che “Conateco, Soteco e TFG, terminalisti portuali principalmente attivi nella movimentazione di merci tramite container e nei servizi accessori nel porto di Napoli, hanno concordato di reagire in maniera congiunta all’incremento dei costi registrati nell’esercizio della loro attività, introducendo un medesimo aumento tariffario”. Per l’authority “si tratta di un accordo di prezzo fra concorrenti, ossia una fattispecie del diritto antitrust che integra una delle più tipiche restrizioni per oggetto”.
“La documentazione agli atti prova in modo inconfutabile che le società TFG, Conateco e Soteco hanno definito in maniera concordata l’introduzione di una nuova voce detta ‘energy surcharge’ da inserire nei rispettivi tariffari da applicare ai container in import e hanno poi effettivamente dato attuazione all’accordo nei termini pattuiti- spiega il garante sottolineando che – tali operatori hanno dunque concluso un accordo di prezzo fra concorrenti, che come noto integra una delle restrizioni più gravi della concorrenza”. Più precisamente “l’accordo, testimoniato dalla comunicazione a firma congiunta del 23 gennaio 2023, appare particolarmente pervasivo e dettagliato, non limitandosi infatti alla mera indicazione – già di per sé pregiudizievole del normale gioco della concorrenza evidenzia AGCM – della decisione comune di introdurre un aumento tariffario. Le parti del procedimento hanno, infatti, individuato la medesima voce tariffaria stabilendone anche l’ammontare, differente per contenitori da 20’ o da 40’ (25 euro per i primi, 30 euro per i secondi), la sua decorrenza (per tutti dal 1° febbraio 2023), il suo preciso ambito di applicazione (contenitori in import), la categoria di soggetti a cui applicarla (gli spedizionieri), nonché le modalità di fatturazione (la stessa doveva avvenire al momento dell’uscita del container dal terminal)”.
Nel provvedimento ancora che “la concertazione illecita fra le parti è testimoniata non solo dall’accordo citato, ma anche dalla successiva comunicazione del 27 gennaio 2023. Infatti anche la decisione di non dare eventualmente seguito all’applicazione dell’energy surcharge laddove l’Adsp del Mar Tirreno Centrale fosse intervenuta per modificare i canoni richiesti, è il frutto del confronto fra concorrenti. Nella comunicazione congiunta TFG, Conateco e Soteco, allineando le proprie strategie commerciali, manifestano infatti la possibilità di ‘un dialogo finalizzato a una revisione della nostra decisione’ (enfasi aggiunta)”. I terminalisti si erano detti dunque disponibili e non applicare il rincaro per i crescenti costi dell’energia se la port authority di Napoli avesse evitato di applicare a loro il dovuto aumento del canone concessorio previsto per legge.
“L’accordo fra le parti del procedimento in ordine all’applicazione di una nuova voce tariffaria per i container in import movimentati nel porto di Napoli costituisce dunque un’intesa restrittiva della concorrenza per oggetto idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato interessato in violazione dell’articolo 101 TFUE” . Per gli esperti dell’authority presieduta da Roberto Rustichelli: “Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che risulta in ogni caso illecito, ai sensi della normativa antitrust, adottare condotte esplicitamente concertative come quelle sopra descritte per contrastare aumenti ‘imprevedibili e spropositati’ dei costi delle materie prime, atteso che, anche in un contesto di trasparenza, vige comunque il principio, posto alla base del divieto di cui all’articolo 101 TFUE, secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato”.
Anche Gianluigi Aponte nel mirino. Interessante, infatti, anche un passaggio della ‘sentenza’ dell’Agcm in cui sembra essere stato tenuto in debito conto lo strapotere del colosso Msc che controlla i terminal Conateco e Soteco di Napoli, oltre a detenere una partecipazione di minoranza in Terminal Flavio Gioia. “Questo caso – sottolinea l’Antitrust ancora nel provvedimento – sembrerebbe evidenziare l’esistenza di certi squilibri più diffusi e più ampi nei rapporti negoziali tra imprese della domanda e dell’offerta di servizi, che si starebbero formando nella filiera della logistica portuale. Pertanto, l’irrogazione di una sanzione alle parti avrebbe un particolare effetto deterrente”.