Concessioni demaniali: ecco cosa succederà

28 agosto 2024 | 19:16
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Concessioni demaniali: ecco cosa succederà

Continuando:…. stessa spiaggia, stesso mare?

Avvocato Esposito riprendendo il discorso: cosa occorre approfondire in merito agli stabilimenti balneari?

Il successivo punto da approfondire riguarda anche la domanda più ricorrente ovvero cosa succederà la prossima estate?

Le disposizioni vigenti come già detto non risolvono le incertezze esistenti. Secondo i giudici amministrativi occorre sia far riferimento al codice della navigazione ed in mancanza dei presupposti, alle ulteriori disposizioni vigenti, sempre da interpretarsi alla luce della normativa europea, in forza della cosiddetta “primazia” della norma europea.

Come accennato in precedenza anche l’attuale governo ha cercato nuovamente di prorogare lo status quo, anziché affrontare il problema alla radice.

Molto si è discusso sull’applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari; nonostante che sul punto si fosse già pronunciata la Corte di Giustizia europea.

Si è discusso in merito alla sussistenza della scarsità del bene demaniale (uno degli elementi necessari per far sì che sia obbligatorio il ricorso alle gare per l’assegnazione del
bene statale). Per l’Europa se il bene è scarso vuol dire che è contendibile ed ha un interesse economico, in conseguenza di ciò la sua assegnazione deve avvenire mediante
gara. Il governo ha cercato di dimostrare che, per via dell’estensione delle coste italiane, il bene “spiaggia” non fosse scarso. Ma il Consiglio di Stato, utilizzando le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE ha affermato che i criteri per valutare la scarsità devono essere: “obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”. Sulla base di ciò ha rilevato che la verifica della scarsità non deve essere solo quantitativa ma anzitutto qualitativa.
Insomma: “deve avere riguardo ad un concetto funzionale di scarsità e, cioè, ad un concetto che tiene conto della funzione economica della risorsa pubblica in questione, dovendo valutarsi, in concreto, la collocazione geografica, le caratteristiche morfologiche, il pregio ambientale e paesaggistico, il valore “commerciale”, il pregio di quella particolare tipologia di concessione in rapporto al bene pubblico (il tratto di costa) oggetto di sfruttamento economico e non tutto il tratto costiero in ipotesi balneabile come se fosse un unico eguale ed indifferenziato, non potendo ritenersi non discriminatorio un criterio che tratti e consideri e calcoli in modo eguale situazioni costiere estremamente diverse sul territorio nazionale”.

L’altro termine di discussione riguardava l’immediata applicabilità nel nostro ordinamento della direttiva Bolkestein oppure se necessitasse di una legge di recepimento. Orbene la Corte di Giustizia dell’UE, in risposta al quesito posto dal Tar Puglia, ha affermato che: “l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e
sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti”.

Superati quindi i tentativi dei governi italiani di tenere le spiagge italiane fuori dalla portata della Bolkestein, è riemerso il dilemma per le amministrazioni: la norma italiana che prevede la proroga delle concessioni si applica oppure no?

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2021 si era già espressa sul punto ritenendo inammissibile ogni proroga ex lege (anche future) poiché in contrasto con le norme europee. Per cui la norma italiana andava disapplicata. Successivamente questo orientamento è rimasto costante per il massimo organo della magistratura amministrativa
italiana. Mentre era di diverso avviso il Tar Puglia, tanto da sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE una serie di quesiti a cui la corte ha data risposta con la pronuncia C- 348/22 (Comune di Ginosa), laddove ha affermato che l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) vieta “di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni”.

Il Consiglio di Stato con le recentissime sentenze gemelle ha confermato la diretta applicabilità nel nostro ordinamento della direttiva Bolkestein ed ha ribadito che le proroghe ex lege devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, imponendosi l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.

Il Consiglio di Stato ha anche affermato che la suddetta procedura selettiva deve tenere in adeguata considerazione gli investimenti, il valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali. Deve altresì tenere in debita considerazione la posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte
di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

In pratica il Giudice Amministrativo rileva che nell’ordinamento italiano vi siano disposizioni che (non in contrasto con le norme UE), consentono di tenere in conto le attuali peculiarità nell’utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreativo.

Infine per il TAR Puglia il codice della navigazione prevede una ipotesi di procedura di selezione del concessionario che non è in contrasto con le norme UE. Per cui tali
concessioni sono da considerarsi valide sino alla scadenza prevista dal titolo rilasciato.

Insomma l’attuale situazione è molto complessa atteso che sussistono molteplici e differenti situazioni, che vanno risolte caso per caso.

Oltretutto anche perché, come ribadito dalla Corte Ue e dal Consiglio di Stato, tale problematica investe tutte le amministrazioni pubbliche comprese quelle comunali.

I richiami precedenti ci sono utili per constatare che non è corretto saltare a conclusioni affrettate o peggio da caccia alle streghe (come purtroppo è avvenuto).
Occorre sia riconoscere il merito, l’impegno anche economico profuso dai concessionari;
pur sé nel contemperamento degli interessi pubblici. Interessi che si perseguono con trasparenza, efficienza e mediante la ricerca del maggior vantaggio per la comunità.

Vantaggio non esclusivamente economico; potendo essere, la risorsa pubblica, un aggregatore per una rinnovata solidarietà economica e sociale (tenendo conto delle
peculiarità del territorio e delle sue componenti storiche, culturali e sociali).

La selezione è quindi sintesi del corretto