Ischia. Rifiuta corsa, licenza sospesa ad un tassista di Casamicciola Terme

30 agosto 2024 | 18:34
Ischia. Rifiuta corsa, licenza sospesa ad un tassista di Casamicciola Terme

E’ costato la sospensione della licenza il rifiuto ad effettuare una corsa di un tassista di Casamicciola Terme. L’uomo che agli inizi di questo agosto aveva negato il pubblico servizio ad alcuni viaggiatori. All’uomo è stata sospesa la licenza, dopo i controlli di rito di vigili urbani e uffici comunali. Non sono bastate le giustificazioni dell’uomo ad evitare il provvedimento. Ecco tutti i dettagli della sospensione per 5 giorni.

Tassista rifiuta la corsa, licenza sospesa a Casamicciola Terme

Mano pesante del comune di Casamicciola Terme, con i tassisti che non rispettano le regole del pubblico servizio, la prima lezione ad un professionista che ha rifiutato la corsa dal porto cittadino, avanzando pretestiche, tra l’altro, hanno leso l’immagine pubblica e creato disservizi. Così con Ordinanza Dirigenziale n.57a costui è stato sospeso ilservizio di trasporto pubblico non di linea – TAXI per meno di una settimana(5 giorni).  Il provvedimento viene motivato “atteso che con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente aln.16450 del 09.08.2024, il Corpo di Polizia Municipale di Casamicciola Terme ha trasmesso relazione di servizio redatta dapersonale dipendente dell’Ufficio, in cui viene evidenziato che il tassista rifiutava la corsa dicendo che doveva recarsi al Comune di Ischia per una chiamata avuta in precedenza”. Rifiutare quando si è sulla così detta fila in disponibilità non è consentito dai regolamenti, specie per trasferirsi altrove. Pertanto, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale, la licenza o l’autorizzazione è sospesa dal Responsabile dell’Ufficio Comunale competente nel caso di rifiuto di prestazione del servizio.  Preliminarmente all’adozione del provvedimento il comune ha proceduto a dare formale comunicazione all’interessato che avrebbe potuto presentare memorie scritto in ordine all’art 50 della regolamentazione normativa. Invece, dopo Ferragosto, il 16.08.2024 al prot. n. 16920, il tassista presentava memorie scritte, nei termini così come indicato nella comunicazione di avvio al procedimento amministrativo, valutata nell’istruttoria della pratica e con la quale chiedeva di essere sentito personalmente. L’uomo è stato invitato a  presentarsi dal responsabile dell’Area II, Rag.Giuseppe Scottiil giorno 27 agosto 2024 alle ore 12:00 presso gli uffici comunali per audizione personale. Non è bastato ad evitare la mano pesante dell’ente locale che alla stregua del verbale di audizione ha deciso comunque la sospensione a  chiusura del procedimento nel merito del quale viene evidenziato “il persistere della violazione dell’art. 49, lett. Gdel vigente Regolamento Comunale, evidenziato altresì dal verbaledella Polizia Municipale n. 1011/2024; Attesa la necessità di provvedere all’emissione dei provvedimenti di competenza”.Il provvedimento è impugnabile conricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Campania o in alternativa con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dalla legge.