Si potrà ancora cantare: “stessa spiaggia – stesso mare?”

23 agosto 2024 | 12:08
Si potrà ancora cantare: “stessa spiaggia – stesso mare?”

Questa calda estate 2024 sarà ricordata non solo per gli eccessi del clima ma anche per quello che “forse” si prospetta come un passaggio epocale della società italiana.
L’estate italiana è caratterizzata, oltre che dalle canzonette tipiche della stagione, dalle vacanze al mare (almeno per la gran parte degli italiani) e quindi dalla corsa alle spiagge, ai lidi.
Ed è proprio a proposito dei lidi, o meglio degli stabilimenti balneari su cui si sono incentrate le discussioni sotto l’ombrellone. Ma se la spiaggia o il mare sono gli stessi, che ne sarà dello stabilimento, sarà lo stesso?
Da oggi Positanonews intende approfondire uno degli argomenti più discussi e controversi: appunto le concessioni demaniali marittime.
Molti sono gli spunti degni di nota, infatti si è sentito parlare di direttive comunitarie, delle sanzioni che la commissione europea minaccia di infliggere allo stato italiano, ma si è anche sentito parlare di gare, di PUAD, di contrasti tra sentenze e provvedimenti legislativi.
Per fare chiarezza in questo dedalo di notizie contrastanti ci rivolgiamo all’avvocato Gianvincenzo Esposito, amministrativista ed esperto in problematiche demaniali, da anni collabora con i comuni della penisola sorrentina nel campo del diritto amministrativo e si occupa anche di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Avvocato Esposito la prossima estate potremo cantare ancora: stessa spiaggia – stesso mare?

Egr. direttore in questa calda estate uno degli argomenti più roventi, sulle spiagge italiane (ma anche al di là di esse) ha riguardato le concessioni demaniali marittime e ciò non solo a causa dell’afa. Continuamente sui quotidiani nazionali si è avuta l’eco di notizie riguardanti le spiagge e la loro gestione. Anche se l’argomento, in Italia, si ripropone ciclicamente, quest’anno, rispetto al passato, è fuoriuscito dalle aule giudiziarie e dal ristretto ambito degli addetti del settore per divenire di interesse generale, con risvolti politici e sociali.
Infatti ad inizio estate al nord Italia alcune persone hanno minacciato di occupare gli stabilimenti affermando che le concessioni erano scadute e che per tale ragione l’occupazione del demanio era abusiva. Rappresentazione estrema del crescente malumore di alcuni concittadini che ritengono che dietro le concessioni demaniali marittime si celino privilegi e favoritismi.
I concessionari a loro volta, qualche giorno fa, hanno scioperato al fine di dimostrare l’importanza della loro attività per rendere sicuro e fruibile il demanio statale.
Altre notizie, seppur di minore risonanza mediatica, hanno riguardato le impugnazioni di delibere comunali, da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. Tale autorità ritiene infatti illegittimo ogni rinvio delle gare per l’assegnazione delle CDM. Recentissima è la notizia di un interessamento della Corte dei Conti sezione
Puglia in merito ai pagamenti dei canoni concessori.
Ma la situazione attuale è di grande incertezza, per cui rispondere alla sua domanda non è semplice.

Avvocato, di recente, si è occupato delle concessioni demaniali marittime?

Si, per il Comune di Massa Lubrense, l’amministrazione Balducelli che, già aveva patrocinato un convegno sul tema, è molto attenta sull’argomento, e mi ha richiesto un parere legale al fine di fare chiarezza sulla tormentata vicenda.
Nella parte iniziale del parere, per puntualizzare la complessità della situazione, ho richiamato le parole usate dal Capo dello Stato, in sede di promulgazione della legge 14/2023, laddove il Presidente Mattarella ha evidenziato come la legge non fosse risolutiva delle incertezze sussistenti nel settore delle concessioni demaniali marittime.
La complessità dell’argomento deriva dal fatto che riguarda molti aspetti, tutti di grande rilievo e coinvolge più soggetti pubblici, a vari livelli.
Infatti riguarda sia l’aspetto economico, di interesse europeo, ma anche aspetti sociali e diritti di rilievo costituzionale. Riguarda il demanio statale ma coinvolge anche i comuni.
Per dipanare la matassa occorre partire dalla lettera di infrazione indirizzata alla Repubblica italiana in data 16.11.2023, da parte della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Commissione Europea già nel dicembre 2020 aveva costituito in mora la Repubblica italiana in merito alla legislazione nazionale che all’epoca disciplinava le autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, laddove prevedeva il diritto di insistenza (simile alla prelazione) del concessionario. Tale diritto è stato poi eliminato dal legislatore italiano.
Il primo aspetto da esaminare è dunque proprio la proroga ex lege delle concessioni demaniali. La Commissione Europea, nella lettera di infrazione ribadisce che
qualsiasi proroga ex lege è da ritenersi in contrasto con l’art.12 della direttiva 2006/123/CE “Bolkestein” relativa ai servizi nel mercato interno e con l’art. 49 del trattato sul funzionamento dell’UE.
La Commissione afferma che con l’adozione della legge 14/2023 la normativa italiana mira a mantenere la validità delle attuali concessioni balneari almeno fino al 31 dicembre 2024 e, potenzialmente, per un periodo illimitato o comunque indefinito oltre tale data. Per tali ragioni, per la Commissione Europea, il legislatore italiano ha riprodotto le misure precedenti ed ha prorogato la validità delle concessioni balneari in contrasto con il diritto dell’Unione.
Infatti con il decreto milleproroghe (d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in L. 24 febbraio 2023, n. 14), il legislatore italiano ha modificato l’articolo 3 della legge n. 118/2022, ed ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni relative ai beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, con la possibilità di spostare ancora più in avanti detto termine, fino al 31 dicembre 2025, nel caso in cui, per motivate ragioni oggettive, le amministrazioni non riescano a completare nei termini le procedure di gara.
Inoltre il legislatore italiano, secondo la Commissione Europea, ha anche disposto un periodo di proroga generale delle attuali concessioni indefinito e potenzialmente illimitato. Infatti: – in forza dell’articolo 4, comma 4-bis, della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, si fa “divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e b)” fino all’adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022.
Tuttavia, (afferma la Commissione) la delega al Governo per l’adozione di tali decreti legislativi risulta scaduta e non sussiste alcuna indicazione circa un’eventuale nuova delega; – La legge 14/2023 ha anche inserito l’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, il quale prevede che “Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”.
In tal modo, per la Commissione Europea, il legislatore italiano ha prorogato la validità delle concessioni balneari in contrasto con il diritto dell’Unione
Occorre poi esaminare gli ulteriori aspetti della complessa vicenda che necessitano di specifici approfondimenti.
Per cui avvocato sarebbe meglio affrontare singolarmente i vari aspetti?

Si assolutamente

Allora al prossimo approfondimento.