Precisazione sull’articolo: “Concessioni contestate a Vietri: gravi rischi ambientali, ma il TAR approva la riqualificazione”
La Grassi Junior Soc. Coop. interviene per chiarire alcuni punti su informazioni recentemente diffuse, con l’obiettivo di garantire una corretta interpretazione dei fatti.
In risposta a un recente articolo pubblicato su Positanonews.it, la Grassi Junior Soc. Coop. desidera fornire alcune precisazioni per chiarire al meglio i fatti e offrire una corretta interpretazione delle informazioni diffuse. L’azienda ritiene essenziale sottolineare alcuni punti chiave e attraverso il comunicato che segue, vuole offrire una spiegazione più accurata e trasparente su quanto riportato:
“Abbiamo letto l’articolo da pubblicato su Positanonews e rileviamo un’imprecisione. Il TAR Campania, sezione di Salerno, con sentenza n. 02018/2022, contrariamente a quanto sembra evincersi dall’articolo, non ha confermato “la legittimità di tutti gli atti amministrativi rilasciati dal Comune di Vietri sul Mare per la realizzazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’approdo turistico della località costiera“. Al contrario, il Tribunale ha affermato che le criticità sollevate dalla Grassi Junior Soc. Coop. a proposito dell’iter che ha condotto alla realizzazione del pontile da parte della Travelmar s.r.l., andavano formulate già con il ricorso introduttivo, non successivamente tramite ricorso per motivi aggiunti. Afferma infatti il TAR Salerno: “Le doglianze proposte con tale ricorso non sono autenticamente giustificate dai documenti depositati in giudizio dal Comune in ossequio all’ordinanza istruttoria dell’aprile 2024, bensì si risolvono in censure che la parte ben avrebbe potuto svolgere già in sede di ricorso introduttivo (quanto alle concessioni nn. 1/2019 e 2/2021) e di primo ricorso per motivi aggiunti (quanto al provvedimento di revoca del 25.6.2023). Sul punto basta considerare:
- che nelle concessioni rilasciate in favore della controinteressata non sono stati indicati provvedimenti adottati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o da parte del Genio Civile, circostanza che avrebbe dovuto consigliare alla ricorrente l’impugnazione immediata di tali concessioni anche sotto il profilo dell’eventuale mancanza di tali atti;
- la conoscibilità del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico e del PUE da parte della ricorrente e delle previsioni ivi contenute sin dall’epoca del rilascio delle concessioni predette.“
Il Tar, dunque, non “approva la riqualificazione“, come recita il titolo dell’ articolo, anzi, la mette fortemente in dubbio, stante la dedotta carenza documentale. Ragione per cui, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza del TAR, la ns. Società ha diffidato gli enti competenti ad eliminare ogni causa di illegittimità e pericolo per la pubblica incolumità, riservandosi ogni azione per il caso di protratte omissioni.
Tanto dovevamo per dovere di verità. Grazie
Grassi Junior Soc. Coop.”