Ex Caprichio Ischia. La denuncia al Prefetto e al Governo del Movimento politico per la Rigenerazione dell’isola d’Ischia: “demolizione con atti illegittimi dello stabile di Casamicciola Terme”
Continua a far discutere la demolizione dello storico stabile di Casamicciola Terme nell’isola d’Ischia denominato Capricho de Calise. Il Movimento politico isolano per la Rigenerazione dell’isola d’Ischia, si è rivolto al Prefetto di Napoli Michele di Bari ed alle istituzioni con il Governo in particolare al Ministro Gilberto Picchetto Fratin e Bruno Discepolo segnalando diverse criticità ed anche qualche forzatura: “Gentile Sig. Prefetto, a Casamicciola si demolisce uno stabile / ex Capricho de Calise con Ordinanza Sindacale che non trova legittimità nell’iter amministrativo e non solo. Inviamo alla S.V gli allegati perché possa intervenire e dire la Sua con cortese urgenza e nei limiti delle Sue competenze. Grazie per l’attenzione “ scrivono Nicola Lamonica e Gianni Vuoso anticipando il contenuto di ben tre documenti a supporto per diverse cartelle di segnalazioni e richieste di intervento per impedire la distruzione di un “monumento” che ha segnato i fasti ed i nefasti trascorsi del paese.
SEGNALAZIONECIRCA L’ALTERAZIONECULTURALE ESOCIO-AMBIENTALEIN PIAZZA MARINADICASAMICCIOLA TERMEPER EFFETTODI ATTI PRIVI DI LEGITTIMITÀ
La Segnalazione in cui si dice della alterazione culturale e socio-ambientale per effetto di “atti privi di legittimità”. In una nota inviata al Prefetto alla Agenzia del Demanio regionale, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania, Ass. Governo del Territorio –Urbanistica Bruno Discepolo, al Sindaco – Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin, Soprintendenza A.B. A. P. per l’Area Metropolitana di Napoli arch. Serena Borea e inoltre all’Ufficio Circondariale di Ischia, come al Locamare Casamicciola: «Egr. Signori, i sottoscritti–a nome del “Movimento Politico per la Rigenerazione dell’Isola d’Ischia”-con la presente segnalazioneinvitano le SS. LL. a voler soffermare la loro attenzione sull’Ordinanza n. 29 del 14 0ttobre 2024, contingibile e urgente,del Comune di Casamicciola terme che,per motivi concernenti l’incolumità pubblica,stabiliscel’esecuzione dei lavorididemolizionedell’immobile exCaprichodeCalisein Piazza Marina Casamicciola T.ein particolare,sull’intera procedurache la precede, evidentemente in più punti impropria, lacunosa e contraddittoria oltre che irriguardosa della legge e alterativa dello stato dei luoghi in Piazza Marina sia dal punto di vista ambientale che sociale. Detta Ordinanza, ingiustificata e priva di legittimità, nega a Casamicciola T. ed alla citata piazza ed alla collettività isolana una ricchezza storica di cultura e di socialità; nega la possibilità di disporre di un bene che, ristrutturato e rilanciato, garantisce i presupposti necessari per la Rigenerazione turistica e sociale sia locale che per l’isola tutta.A tal proposito, i sottoscritti inviano alla Loro attenzione l’allegato documento esplicativo e confidano nel Loro impegno istituzionale, ciascuno per quando di competenza, per fermarel’intervento di demolizione senza ricostruzione in situ e dichiarano la loro disponibilità per un incontro in Prefettura e/o altrove e soprattutto a Casamicciola, sui luoghi in discussione». Cosi scrivono con i portavoce Nicola LamonicaeGianniVuoso che si sono detti certi di un sicuro riscontro.
L’ORDINANZA INCRIMINATA DAL MOVIMENTO
Circa l’“Ordinanza n. 29 del 14 0ttobre 2024, contingibile e urgente, per motivi concernenti l’incolumità pubblica per l’esecuzione dei lavori demolizione all’immobile ex Capricho de Calise in Piazza Marina Casamicciola T.” Ecco quanto scrivono: « Prima di entrare nel merito della legittimità della detta ordinanza sindacale n. 29 del 14.10.2024, occorre – ad avviso degli scriventi – analizzare i presupposti per l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti del sindaco, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL, così richiamati:
- la sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento;
- la provvisorietà e la temporaneità degli effetti;
- la proporzionalità del provvedimento.
Inoltre, è opportunochiarire che il potere di ordinanza di cui si discute presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione. In ragione di tali situazioni, si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale. Su questi presupposti, non è pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. In più: L’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone la necessità di provvedere come immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, indipendentemente del mero dato temporale, in quanto la situazione di pericolo, ossia la ragionevole probabilità che l’evento dannoso accada, può protrarsi per un lungo periodo senza cagionare il danno temuto, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Le ordinanze contingibili e urgenti (art. 54, comma 4, TUEL), pur essendo disciplinate dalla legge, hanno contenuto atipico. Quello che conta è la finalità di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che non vi siano altri poteri “tipici” previsti dall’ordinamento (cioè se la stessa finalità può essere soddisfatta adottando, ad esempio, un’ordinanza di demolizione prevista dal Testo Unico dell’Edilizia (TUE) in caso di abuso di un privato, non si può fare ricorso al potere residuale di cui all’art. 54 TUEL, trattandosi di un intervento amministrativo di competenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
È opportuno segnalare che i presupposti imprescindibili per l’esercizio del potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli art. 54 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, sono la contingibilità e l’urgenza, cioè la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, ed un pericolo caratterizzato dall’estremo dell’eccezionalità, tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.Ai fini della legittimità dell’ordinanza sindacale emanata dal sindaco ai sensi dell’art. 54 comma 4 del T.U.E.L., i requisiti di necessità ed urgenza sono intesi nel senso che il provvedimento atipico deve necessariamente fondarsi su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati ed indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico. Se il pericolo è presente da tempo l’ordinanza è illegittima.Se un immobile pubblico si trova in uno stato tale da creare una situazione, seppure eccezionale, di pericolo per la pubblica e privata incolumità, essa va fronteggiata con gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico, e precisamente dall’art. n.140 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti)». Ancora Proseguono “Ciò Premesso:circa i danni lievi al fabbricato ex Capricho”: «Si tenga presente che i tecnici incaricati della Protezione Civile Nazionale in data 23 agosto 2017, a seguito di sopralluogo, hanno riscontrato dei danni lievi indicati con lettera B nella scheda Aedes, per cui il Commissario per l’emergenza sisma ha finanziato un intervento di somma urgenza pari ad € 38.500,00 per il ripristino della funzionalità dei locali Capricho de Calise, destinata a sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile. Realizzato il 100% dei lavori previsti. C’è da tener presente che con ordinanza n. 14 del 29 ottobre 2020, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione pro tempore ha approvato il primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, come riportati nell’Allegato n. 1- A. Al numero d’ordine 5, con codice intervento OP/CT/05, figura l’intervento con Denominazione- Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato in Via Marina, attuale sede provvisoria del Comune, (AeDESId: 33) con esito definitivo di sopralluogo B (danni lievi). Con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 13/04/2022è dichiarata l’efficacia – ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva alla RTP con capogruppo ing. Marrazzo Domenico – per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione con direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione opzionali, dell’intervento denominato “lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato in via Marina, attuale sede provvisoria del comune” –codice OP/CT/05 – CUP: G32C21000350001. Con Ordinanza speciale n. 1 dell’11/04/2023 sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nella allegata Relazione tecnica, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riguardano edifici la cui ricostruzione è urgente, di particolare criticità e indispensabile al fine del recupero unitario del tessuto urbano. Nell’elenco degli interventi approvati è compreso anche l’intervento codice OS/CT/10 – Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “ex Capricho” – Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione, lo stesso intervento previsto con l’ordinanza 14 del Commissario Schilardi ma con cambio del Cod. OP/CT/05 essendo considerato un intervento urgente e di particolare criticità. Successivamente con ordinanza speciale n. 7 del 29 dicembre 2023 art. 7 – dopo pochi giorni dal trasferimento della sede comunale presso il Complesso dei Passionisti, in via Salvatore Girardi – il Commissario Legnini, fatti salvi diritti dei terzi e previa adozione dei provvedimenti di propria competenza relativi alla condizione di “gravissima pericolosità dell’immobile per la pubblica e la privata incolumità” indicata nella nota del Sindaco di Casamicciola Terme, acquisita al prot. della Struttura commissariale n. 5314/CS/ISCHIA del 28/12/2023, autorizza ad avviare l’attuazione dell’intervento OS/CT/10 previsto e finanziato dall’ordinanza speciale n. 1 dell’11 aprile 2023, denominato “Edificio in via Marina n. 13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “Ex Capricho” – Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato”, con la presentazione di un progetto relativo al primo stralcio avente ad oggetto la demolizione del suddetto edificio, contenente anche gli eventuali lavori di sistemazione ambientale dell’area».Il Movimento isolano entra anche nel dettaglio della delocalizzazione e “circa la delocalizzazione” evidenziano: «La Delocalizzazione – con traslazione del volume dell’immobile denominato ex Capricho de Calise con realizzazione di una nuova attrezzatura ad interesse pubblico in area demaniale – è stata concordata tra Comune di Casamicciola, Agenzia del Demanio, Struttura Commissariale e Capitaneria di Porto (ved. Delibera di Giunta n. 101 del 23.09.2024).Intanto, su incarico del Comune, lo studio Fuksas redige le prime cinque idee progettuali tra le quali la Delocalizzazione con traslazione del volume dell’immobile denominato ex Capricho de Calise con realizzazione di una nuova attrezzatura ad interesse pubblico in area demaniale. A seguito di ciò, con prot. 13779 del 02/07/2024, l’Agenzia del Demanio esprime il proprio parere positivo per la consegna delle aree al Comune al fine di poter procedere alle opere di demolizione del fabbricato e successiva ricostruzione delocalizzata sempre in area demaniale marittima. A questo punto, con nota prot. n. 18082 del 05/09/2024, l’ing. Domenico Marrazzo, quale capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (“RTP”), “comunica la rinuncia all’esecuzione dell’incarico stesso”. Si specifica che tale incarico risulta sospeso già a far data dal 25/05/2022 a seguito di trasmissione del piano di indagini strutturali e che nessun’altra attività è stata svolta in mancanza di dette indagini. Nulla è dovuto allo scrivente né per l’incarico de quo né per la redazione del piano indagini” per i “Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato in Via Marina, attuale sede provvisoria del Comune. Con delibera di Giunta n. 101 del 23.09.2024, viene approvato – tra le cinque idee progettuali proposte dallo studio Fuksas – “la Delocalizzazione con traslazione del volume dell’immobile denominato ex Capricho de Calise con realizzazione di una nuova attrezzatura ad interesse pubblico in area demaniale “, opera concordata tra Comune di Casamicciola e Agenzia del Demanio e finanziata dal Commissario Legnini. Non meglio specificata l’area!!!!! Con determina n. 762 del 03/10/2024 si dà atto della rinuncia da parte dell’ing. Domenico Marrazzo, quale capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (“RTP”), all’esecuzione dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione con direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione opzionali per i “Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato in Via Marina, attuale sede provvisoria del Comune” e si procede alla revoca dell’incarico de quo senza sostituire il dimissionario con un altro professionista». In particolare, nel mirino finisce l’ordinanza sindacale: «Il giorno 14 del mese di ottobre 1924 il Sindaco emette l’ordinanza n. 29 per eseguire dei lavori che era stati già pianificati con la ordinanza n. 14/2020 del Commissario Schilardi e con le due ordinanze speciali 1 e 7 del Commissario Legnini da realizzare secondo i canoni stabiliti del codice degli appalti. Pertanto, non c’era alcuna necessità di autorizzare il Responsabile dell’area Tecnica, ing. Gaetano Grasso, di procedere ad horas alla demolizione del fabbricato al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità e di procedere alla rigenerazione e riqualificazione dell’intera Piazza Marina con l’ordinanza in oggetto che non rispetta nessuno dei presupposti previsti dall’art. 54 comma 4 del TUEL, visto che la situazione di pericolo indicata nell’ordinanza 29 vieni risolta applicando il codice dei contratti. La cosa strana, che mentre con l’ordinanza 29 del 14 ottobre 2024 si ignora la normativa vigente in materia, si viene a sapere che con verbale di somma urgenza del 18 ottobre 2024 sono stati consegnati i lavori alla ditta Edil Moter Srl, con sede in Guidonia Montecelio (RM) alla Via Camillo Olivetti, 8, le cui lavorazioni da effettuare sono quantificate, comprensive di oneri della sicurezza, pari ad € 611.662,60 oltre Iva al 22%, come da progetto allegato al predetto verbale, comprensivo di quadro economico e computo metrico estimativo, costituendone parte integrante e sostanziale. Inoltre, con determina DEL RESPONSABILE – AREA V – TECNICA, ing. Gaetano Grasso, n. 846 del 06.11.2024, da cui si avuto conoscenza di un verbale di somma urgenza per l’affidamento dell’intervento de quo, viene autorizzato il subappalto all’Impresa ISCHIASFALTO SNC, con sede in Barano d’Ischia (Na) alla Via Piano Testaccio, 2, Cap 80072, P. Iva e C.F.: 04705600635, nelle modalità e importi previsti dall’articolo 18 della Legge 55/90 e ss. mm. e ii. in riscontro alla richiesta pervenuta in data 31/10/2024 con il numero 22492, dalla Ditta affidataria, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D. Lgs. n. 36/2023. Quindi, dopo che con l’ordinanza n. 29 del 14 ottobre il D. Lgs. n. 36/2023 è ignorato, anche se in modo distorto, in applicazione della stessa ordinanza, l’ing. Grasso per il seguito fa riferimento al citato decreto Legislativo». «A questo punto è necessario fare alcune considerazioni- proseguono i sottoscrittori-Fino ad Agosto del 2023 l’immobile era utilizzato come sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile senza che nessuno si fosse accorto della pericolosità dell’edificio, tanto che il commissario Legnini, nei primi mesi del 2023 ha finanziato e fatto allestire nella sede comunale de quo anche la sala di Protezione civile.
La sala serviva a monitorare i dati captati dai sistemi di allarme installati sul territorio e prevedere così l’eventuale pericolo di frane, disponendo l’evacuazione della popolazione residente nelle aree a rischio. Nella sala venivano monitorati il radar interferometrico, i sensori wireless e il pluviometro installati e collaudati, un monitor riceveva i segnali del centro funzionale della sala operativa della Protezione civile della Regione Campania e con un altro monitor si potevano osservare le immagini registrate dalle telecamere apposte sui punti più fragili del territorio. Al lavoro erano impegnati tre tecnici e un volontario di protezione civile che leggevano i dati e, in caso di allarme, effettuavano sopralluoghi sul territorio per comprendere se il rischio era tale da imporre l’evacuazione della cittadinanza. Come è possibile che dove c’è la sede della protezione civile comunale, che per legge deve essere il luogo più sicuro, tecnici preparati abbiano agito con tanta superficialità tanto da mettere a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini e delle autorità che giornalmente frequentavano la struttura, tanto che per sette anni ne hanno accertato agibilità e appena lasciata diventa pericolosa e necessita di essere demolita? Comunque, anche se eventualmente c’era il pericolo di crollo non si può ordinare all’ufficio tecnico la demolizione dell’immobile e nel contempo procedere alla rigenerazione e riqualificazione dell’intera Piazza Marina e Aree limitrofe sulla base di una delle cinque idee progettuali dello studio FUKSAS. Infatti, ai sensi dell’ordinanza n. 7 art. 7 per la demolizione del fabbricato il comune doveva presentare un progetto relativo al primo stralcio avente ad oggetto la demolizione del suddetto edificio, contenente anche gli eventuali lavori di sistemazione ambientale dell’area. Per quanto riguarda il pericolo per la pubblica e privata incolumità esso derivava dalla possibilità che la struttura venisse frequentata dai senza tetto e l’area esterna da bambini soliti giocare a pallone. Per cui bastava procedere ad un’opportuna recinzione e un attento controllo onde evitare la frequentazione dei luoghi eventualmente pericolosi. È opportuno segnalare che i presupposti imprescindibili per l’esercizio del potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli art. 54 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, sono la contingibilità e l’urgenza, cioè la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, ed un pericolo caratterizzato dall’estremo dell’eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Ai fini della legittimità dell’ordinanza sindacale emanata dal sindaco ai sensi dell’art. 54 comma 4 del T.U.E.L., i requisiti di necessità ed urgenza sono intesi nel senso che il provvedimento atipico deve necessariamente fondarsi su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati ed indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico. Considerato che qualsiasi intervento su immobili che procurano una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, seppure eccezionale, viene fronteggiata con gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico, il D.Lgsn. 36 del 21 marzo 2023 (Codice dei Contratti), tanto più che trattandosi di intervento su un Bene Pubblico, non c’era alcun obbligo da imporre di fare o non fare a carico del privato.
Pertanto, per realizzare un lavoro che prevedeva l’abbattimento di una struttura pubblica, la delocalizzazione della stessa, la rigenerazione e riqualificazione dell’intera Piazza Marina era necessario:
- Per l’abbattimento: provvedere al piano di indagini strutturale così come richiesto dal capogruppo del RTP ing. Domenico Marrazzo il 25 maggio 2022 e che tale richiesta non ha avuto alcun esito come dichiarato nella lettera di dimissione dell’ingegnere rinunciatario. Solo con un piano serio di verifiche strutturali si può stabilire la natura dell’intervento.
- L’approvazione del progetto generale da parte del Consiglio Comunalecome variante al Piano Regolatore Vigente, dopo aver ottenuti tutti i pareri da parte del Ministero dei beni ambientali e culturali, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana di Napoli, dall’Autorità di Bacino, etc.
- Dopo aver impedito l’accesso ai luoghi considerati pericolosi perché frequentati abitualmente da bambini e adulti, procedere alle fasi di progettazione e di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico (PFTE) e del Progetto Esecutivo e successivamente all’affidamento dei Lavori se c’era la copertura finanziaria, avendo verificato e certificato il nesso di casualità con il sisma agosto 2017 o eventualmente con l’alluvione novembre 2022.
Infatti l’ordinanza n. 29 del 14 ottobre 2024 a cui ha fatto seguito l’affidamento diretto all’impresa con verbale di somma urgenza, senza previa negoziazione con più operatori economici, mette alla base del provvedimento la relazione prot. 18799 del 28/12/2023 con la quale l’ing. Gaetano Grasso, insieme al Geom. Crescenzo di Noto Morgera avevano accertato, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 27/12/2023 un cedimento delle pignatte costituenti il solaio del primo impalcato. È strano che i detti due tecnici, che conoscevano bene la situazione strutturale dell’edificio già dal 2017, all’improvviso, il 27 dicembre 2023 si siano accorti che il fabbricato era così pericoloso tanto da essere demolito e a ruota il commissario Legnini il 29 dicembre del 2023 emette una nuova ordinanza speciale la n. 7 in sostituzione della n 1 del 11aprile 2023. Una ordinanza che all’art. 7 autorizzava il Comune ad avviare l’attuazione dell’intervento OS/CT/10 previsto e finanziato dall’ordinanza speciale n. 1 dell’11 aprile 2023, denominato “Edificio in via Marina n. 13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “Ex Capricho” – Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato”, con la presentazione di un progetto relativo al primo stralcio avente ad oggetto la demolizione del suddetto edificio, contenente anche gli eventuali lavori di sistemazione ambientale dell’area. Quindi, le circostanze impreviste, imprevedibili erano già note all’Amministrazione dal 27.12.2023, per cui l’affidamento diretto è da considerarsi un atto illegittimo che potrebbe provocare anche un danno erariale. In definitiva c’è da riflettere sull’intero iter che porta alla decisione della demolizione e della delocalizzazione dell’ex Capricho in area non meglio definita e comunque priva di atti giustificativi; un iter che esprime contraddizioni e forzature anche in relazione alle varie intese raggiunte che mettono a rischio le scelte fatte con probabili forti ricadute economiche ai danni dell’Ente !».
L’appello programmatico per l’isola per la Pianificazione Territoriale e la Programmazione Negoziata
Infine chiudono con un appello programmatico per la pianificazione: « per effetto dell’insipienza istituzionale che pensa di poter superare gli eventi disastrosi avvenuti ( terremoto ed alluvioni ) nella continuità di una normativa standardizzata e ripetitiva per niente innovativa, con “nulla di innovativo” se non i soliti interventi di facciata per niente incisivi e programmatici che sanno solo di elettoralismo e di clientelismo. A tale proposito è particolarmente significativo il recente atto deliberativo che chiama il nome altisonante di Massimiliano Fuksas a “ridisegnare” il volto di Casamicciola dopo gli eventi del 2017 e 2022 senza che esso fosse degnamente sostenuto da preliminari ed operative intese inter-istituzionali. Le giuste lamentele che raccogliamo – da chi ha perso la propria casa, il lavoro, la serenità di vita; anche per l’invadente dissesto economico generalizzato, per i diritti costituzionali negati, per chi vive nell’emarginazione sociale e culturale e che vive il territorio nella tragica illusione di un punto di fine del proprio disagio – ci costringono a ripeterci sulle proposte inascoltate, a soffermare l’attenzione di tutti sulle scelte politiche finora praticate proponendo una riflessione dirimente che richiami l’opportunità di un PUC ( Piano urbanistico Comunale ) ad hoc per Casamicciola che sia coerente con le più ampie prescrizioni di un Piano di Assetto Territoriale isolano e con le finalità del Piano Paesistico del ’95; un PUC varato e finanziato, nel rispetto di una corretta pratica democratica e in tempi ristrettissimi. Un percorso istituzionale di verità e di concretezza operativa occorre per intervenire con urgenza, con una “legge speciale” senza creare ed alimentare facili illusioni e delusioni ma con un rinnovato Protagonismo dei Consigli Comunali. E’ questo ciò che chiede la gente di CasamicciolaT. e noi, richiamando il triste passato, con il presente atto vogliamo dare il nostro positivo contributo rompendo l’incanto della politica di facciata finora maturata. La storia di <Casamicciola che “e” Ischia> fin qui scritta va interrotta con un diverso atteggiamento della politica e delle istituzioni e ciò per dare risposte e dignità di cittadinanza da tempo negate al popolo di Casamicciola ed all’isola tutta». Si legge in una parte del documento allegato ed inviato alle istituzioni.