Ischia. Fallimento “La Torre srl” mazzata da oltre cinque milioni e mezzo di euro per gli amministratori
Cinque milioni e mezzo di euro o già di li, questa è la richiesta complessiva di risarcimento che la Sezione Specializzata in Materia d’Impresa del Tribunale di Napoli chiede che venga pagata dal Comune di Serrara Fontana, dall’amministratore unico, dai componenti del collegio dei revisori e dal liquidatore della Società “La Torre srl”, dichiarata fallita il 6 marzo 2015 con sentenza del Tribunale di Napoli. il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, riunito nella camera di consiglio ha così sentenziato, condannando in solido tra loro nei limiti della concorrenza delle somme: De Dato Angelo (il quale aveva ricoperto la carica di amministratore dalla costituzione della società sino alla messa in liquidazione avvenuta nel 06.12.2012) al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma complessiva di € 1.701.348,79, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali; Collicchio Pasquale e Pascale Nicola (Componenti del collegio sindacale della società) al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 2.151.050,53, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali il Comune di Serrara Fontana al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 1.180.323,41, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali Mattera Giuseppe (che con la messa in liquidazione della società aveva assunto la carica di liquidatore) in solido con il comune e Collicchio Pasquale e Pascale Nicola , nei limiti della concorrenza delle somme, al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 472.151,74, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali. Il Tribunale dichiara inoltre la cessazione della materia del contendere tra la curatela fallimentare ed i chiamati all’eredità di Cuomo Carlo, presidente del collegio dei revisori, deceduto.
IL FALLIMENTO
“La Torre srl”, era stata costituita in data 10.05.2002, con capitale sociale pari ad euro 118.085.80 ed operante nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disinfestazione, servizi di igiene urbana, nonché gestione imposte, gestione parcheggi, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, offendo tali servizi in favore del socio unico, il Comune di Serrara Fontana; a far data dall’anno 2005, si è occupata anche dell’accertamento e della riscossione dei tributi per i rifiuti urbani. Il 6 dicembre 2012 la società veniva messa in liquidazione preferendo non ricapitalizzare come si era già deciso con delibera del 22.12.2011 che quindi veniva revocata anche contro il parere dei consiglieri di opposizione che, spiegano i giudici, si “dimostrarono più diligenti del governo”. La curatela del fallimento de “La Torre s.r.l. in liquidazione” aveva chiamato in giudizio il comune, l’amministratore ed il liquidatore della società per accertare le loro responsabilità, nella rispettiva qualità assunta nell’ambito della società fallita, nella causa dei danni al patrimonio sociale e quindi per ottenere la condanna al risarcimento dei “danni causati al patrimonio sociale ed “ai creditori”: “La società fallita aveva espletato attività affidata dal Comune di Serrara Fontana ricavando compensi del tutto antieconomici, operando, tuttavia, sino alla dichiarazione di fallimento, in perdita e senza che l’ente comunale partecipante coprisse le perdite così accumulate”. Una pesante azione di responsabilità all’amministratore e collegio sindacale, ma soprattutto al Comune,titolare dell’intero capitale sociale della società al quale viene addebitato l’esercizio di “attività di abusiva eterodirezione. Il Comune non sapere che quella perdita era la diretta conseguenza della palese mala gestione dell’amministratore unico, eppure ne accetta le nefaste conseguenze per il patrimonio sociale senza assumere alcuna decisione, così quasi “ratificando” l’operato amministrativo contribuendo in chiave di corresponsabilità a produrre il danno per le casse sociali della partecipata”. Al contrario, l’opzione di lasciare al comando sin dalla costituzione della società “un board amministrativo palesatosi inadeguato milita nel senso di ritenere che le strategie amministrative seppure fallimentari fossero oggetto di indirizzo e condivisione dell’ente comunale partecipante”.