Ricostruzione Ischia. Demolizioni pubbliche, il TAR nega la sospensiva a Raffaella Iaccarino
Raffaella Iaccarino con il suo “no” alla demolizione ha scritto e sta scrivendo nel bene e nel male la storia della non ricostruzione di Casamicciola Terme. L’ultimo imperativo è abbattere i borghi dopo sette anni e senza neanche un perché. Se ci fosse un motivo scientifico e tecnico valido ci sarebbe da comprendere e, magari, plaudire, ma dinanzi alla realtà, l’evidente azione di quelli che in Italia si chiamano poteri forti non c‘è ragione che tenga. Terremoto e terremotati restano strumenti di chi crea il problema per risolverlo motu proprio. Il TAR Campania non ha concesso la sospensiva alla demolizione pubblica. La prima volta era stata accolta in audita altera parte ed oggi invece si è discussa la collegiale in presenza della altra parte, comune di Casamicciola Terme e Commissario . La richiesta di sospensiva si era discussa ieri è questa mattina il TAR ha reso nota la sua decisone:ha respinto la richiesta di sospensiva della parte e, di fatto, concede il via libera al Comune di Casamicciola Terme e al Commissario Legnini di completare la demolizione del famoso “blocco 5”. Il Tribunale ha ancora reso noto il provvedimento Ecco il testo integrale.
IL TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2024, proposto da Raffaella Iaccarino, rappresentata e difesa dagli avvocati Aniello Palomba,Gianluca Palomba. contro Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri; Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’Isola d’Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli nei confronti Nunzio Iaccarino, Vincenzo Iaccarino, Giovanni Antonio Iaccarino, non costituiti in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 08.10.2024 del Comune di Casamicciola Terme, notificata alla ricorrente in data 16.10.2024, avente ad oggetto ordinanza contingibile e urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione di manufatti gravemente danneggiati; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 24 del 21 luglio 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile del 24.04.2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei relativi allegati n. 2 e 3, non notificati alla ricorrente; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente; nonché per l’accertamento, anche a mezzo di CTU e/o verificazione, dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, tale da giustificare la necessità di demolizione delle unità immobiliari di proprietà della ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’Isola d’Ischia; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il dott.Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto che non ricorrano i presupposti per la concessione di misure cautelari in quanto: a) la decisione in merito alla demolizione dell’immobile della ricorrente deve ricondursi all’ordinanza commissariale del 24 aprile 2024 (essendo tale immobile ricompreso nel piano di demolizione approvato dall’articolo 4); l’impugnazione di tale provvedimento risulta tardiva, avendo la stessa ricorrente affermato in ricorso di essere stata informata della sua esistenza e contenuto sin dal 28 giugno 2024; b) il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per procedere alla demolizione nel caso di dissenso del proprietario è previsto dallo stesso articolo 4 citato e risulta documentata una situazione di aggravamento del rischio connesso all’immobile; c) non sussiste il danno grave e irreparabile dato che il già citato articolo 4 dispone che “la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che della definizione delle eventuali domande di condono edilizio pendenti”. Ritenuto che le spese del giudizio cautelare possano essere interamente compensate in considerazione della particolarità della fattispecie;
P .Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V , respinge l’istanza di tutela cautelare. Spese compensate. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati: Maria Abbruzzese, Presidente Davide Soricelli, Consigliere, Estensore Gianluca Di Vita, Consigliere.