Ischia. Escluso dal concorso NU a Casamicciola ricorre al TAR, tribunale ferma gli atti è nomina il Commissario ad acta
Escluso dalle procedure concorsuali ricorre al TAR ed il TAR gli da ragione. Scenario della vicenda il comune di Casamicciola Terme. Le procedure erano state indette dalla società partecipata AMCa. Il Tribunale della Campania continua a bacchettare l’ente locale e le sue procedure.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto, in particolare dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del comune di Casamicciola Terme; accoglie il ricorso nei confronti della AMCa S.r.l. nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati dell’AMCa S.r.l e ordina alla AMCa S.r.l. di ricercare e di esibire al ricorrente la documentazione richiesta, o, qualora non sia più esistente o detenuta, di fornire specifica e motivata attestazione di tale circostanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.Ancora nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio.Condanna la AMCa S.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata. Compensa le spese nei confronti del comune di Casamicciola Terme. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati Santino Scudeller, Angela Fontana e Mara Spatuzzi.
IL RICORSO MONTI
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2024, proposto da Michele Monti, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Senatore, contro il Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stanislao Giaffreda e l’Azienda Multiservizi Casamicciola S.r.l., non costituita in giudizio.Monti si era rivolto al Tribunale per la declaratoria « della illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del ricorrente di accesso agli atti e documenti dell’11/6/2024, avente ad oggetto la presa visione ed il rilascio di copia di tutti gli atti riguardanti la “Selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una lista con validità di due anni da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore multiservizi, liv. 3°B, part-time verticale, e di un posto di operatore multiservizi, liv. 4°B, a tempo pieno” (G.U. n. 3 del 11.01.2019), tra cui in particolare: verbali della Commissione di valutazione delle prove; graduatoria finale di merito, nonché atto di approvazione della stessa». Ancora il ricorrente aveva chiesto la declaratoria «dell’obbligo del Comune di Casamicciola Terme e dell’Azienda Multiservizi Casamicciola (AMCa) S.r.l. di esibire gli atti e documenti richiesti, con conseguente ordine al citato Comune e ad AMCa S.r.l. di esibizione degli stessi, entro un termine non superiore a 30 giorni e nomina di Commissario ad acta affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente e di AMCa S.r.l.». Il tutto per l’annullamento: della nota dell’8/7/2024 di differimento dell’accesso di AMCa S.r.l. trasmessa a mezzo pec al ricorrente e della nota trasmessa a mezzo pec al ricorrente in data 24/7/2024.Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi.
IL FATTO
Il ricorrente espone che: «ha partecipato, presentando domanda in data 30 gennaio 2019 al concorso indetto dall’Azienda Multiservizi Casamicciola(AMCa) S.r.l. per la “Selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una lista con validità di due anni da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore multiservizi, liv. 3°B, part-time verticale, e di un posto di operatore multiservizi, liv. 4°B, a tempo pieno”; – il bando, pubblicato in G.U. in data 11 gennaio 2019, ha previsto due prove: preselettiva e pratica attitudinale; – a seguito della partecipazione alla selezione pubblica in oggetto il ricorrente non ha però più ricevuto alcuna notizia e/o comunicazione né dal comune di Casamicciola Terme, né da AMCa S.r.l.; – pertanto, in data 11 giugno 2024, il ricorrente ha presentato al comune di Casamicciola Terme e all’AMCa S.r.l. istanza di accesso agli atti nella quale ha chiesto di poter prendere visione ed estrarre copie di tutti gli atti riguardanti la “Selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una lista con validità di due anni da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore multiservizi, liv. 3°B, part-time verticale, e di un posto di operatore multiservizi, liv. 4°B, a tempo pieno” (G.U. n.3 del 11.01.2019), tra cui in particolare: “- verbali della Commissione di valutazione delle prove; – graduatoria finale di merito, nonché atto di approvazione della stessa”; – con nota pec dell’8 luglio 2024 l’AMCa S.r.l. dapprima ha comunicato al difensore del ricorrente la necessità di una “proroga” del termine previsto per l’istanza di accesso agli atti (” …poiché la società A.m.ca. è stata, di recente, interessata da alcuni cambiamenti ai vertici … ti chiediamo gentilmente di concedere una proroga per poter ottenere e fornire tutta la documentazione necessaria”)»-
Un ricorso molto articolato in cui Michele Monti per tramite i suoi legali ancora scrive: «successivamente con nota pec del 24 luglio 2024 la Società AMCa S.r.l. rappresentava quanto segue “Per consentire al tuo cliente l’esercizio del suo diritto di accedere agli atti del concorso in oggetto, ho chiesto al precedente amministratore di A.m.Ca. s.r.l., dott. Mario Lettieri, delucidazioni sul tema. Mi ha informata che sia le commissioni per la valutazione dei candidati, che l’elaborazione della graduatoria (con relativa approvazione) fossero di competenza del Comune di Casamicciola Terme, nello specifico dell’ufficio tecnico. Pertanto ti invito a rivolgerti al Comune di Casamicciola, unico ad essere in possesso della documentazione richiesta…”; – il comune di Casamicciola Terme invece non ha fornito alcun riscontro ed è decorso il previsto termine di trenta giorni. Di qui la proposizione del presente ricorso ex art.116 c.p.a., notificato il 6 settembre 2024 e depositato il 10 settembre 2024, con cui ricorrente agisce per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con l’istanza dell’11 giugno 2024. Il ricorrente chiede, altresì, l’annullamento della nota dell’8 luglio 2024 di differimento dell’accesso di AMCa S.r.l. e della ulteriore nota trasmessa a mezzo pec al ricorrente in data 24 luglio2024».
IL COMUNE SI È COSTITUITO, L’AMCA NO
Si è costituito in giudizio il comune di Casamicciola Terme che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del comune dal momento che il bando per cui è causa è stato indetto dalla Società AMCa S.r.l.; l’inammissibilità del ricorso perchè non è stato notificato ad almeno un controinteressato; ha depositato la nota del 29 ottobre 2024 con cui il responsabile dell’area V del comune di Casamicciola Terme ha attestato che agli atti e agli uffici comunali non vi è documentazione inerente alla selezione pubblica di cui all’istanza di accesso; ha eccepito in ogni caso che l’istanza di accesso sarebbe generica e indeterminata e comporterebbe un controllo generalizzato sull’operato della partecipata oltre che postulare una attività di elaborazione dati e che l’istanza di accesso sarebbe inammissibile anche perché non sarebbe specificata l’attività esercitata dalla partecipata e relativa al bando in contestazione (che sembrerebbe relativo ad attività di manutenzione che potrebbe essere svolta in ambito di rapporto privatistico e, in ogni caso, non avente carattere propriamente pubblicistico).La AMCa S.r.l., regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
INFONDATE LE ECCEZIONI DEL COMUNE
Il TAR rileva innanzitutto che infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato in quanto la stessa amministrazione non provveduto ad individuare in sede procedimentale i soggetti controinteressati all’accesso e, in ogni caso, si rileva che, come in altre occasioni affermato da questo Tar, venendo in rilievo atti relativi ad una selezione pubblica, i partecipanti hanno già in via preventiva ed ex ante accettato di competere con gli altri candidati e, dunque, di rendere loro conoscibili le prove e gli atti che li riguardano e ciò in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza che conformano l’espletamento delle procedure pubbliche di selezione del personale, per cui disporre la notifica ai partecipanti alla selezione si risolverebbe in un adempimento puramente formale che comporterebbe un ulteriore onere a carico del ricorrente e un allungamento – in realtà non funzionale a reali esigenze di difesa – dei tempi del processo. Ritenuta dal tribunale infondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del comune di Casamicciola Terme considerato che la selezione inerisce comunque allo svolgimento di attività di manutenzione di interesse del comune e l’istanza di accesso è stata indirizzata anche al comune, per cui quest’ultimo aveva l’obbligo di riscontrare l’istanza anche eventualmente attestando di non essere in possesso della documentazione richiesta, cosa che, peraltro, il comune ha fatto ma solo dopo la proposizione del presente ricorso con la nota del 29 ottobre 2024.
CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE CON IL COMUNE
Tenuto conto di tale attestazione, va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al comune di Casamicciola Terme, avendo il responsabile espressamente attestato che agli atti degli uffici comunali non vi è documentazione inerente alla selezione pubblica di cui all’istanza di accesso (quando l’amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, “è evidente che l’interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in “forma negativa””,; “al cospetto di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data”.
CONCORSO STRUMENTALE
E’ tutto scritto agli atti di una sentenza che rileva come il ricorso va invece accolto nei confronti della AMCa S.r.l. in quanto:
«l’ambito di attività connesso all’instaurazione dei rapporti di lavoro con la società in questione, da esperirsi mediante selezione pubblica, essendo strumentalmente connesso allo svolgimento dei servizi pubblici affidati alla società e soggetto agli obblighi di buon andamento e di imparzialità, deve ritenersi compreso tra le attività di pubblico interesse svolte dalla AMCa. S.r.l. e pertanto assoggettato al diritto di accesso. Per documenti amministrativi, secondo prevalente e condivisa giurisprudenza, devono intendersi infatti tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, all’attività di erogazione del servizio. Pertanto, riguardando il bando in questione la selezione pubblica per addetti ai servizi di manutenzione impianti, verde pubblico e cimiteriali da svolgersi sul territorio del Comune di Casamicciola Terme nonché di addetto al servizio di manutenzione degli impianti di tutti gli immobili di proprietà comunale, gli atti inerenti alla procedura selettiva devono essere qualificati come documenti amministrativi accessibili; il ricorrente, partecipante alla procedura selezione pubblica in questione, vanta il necessario interesse diretto, attuale e concreto, ex art. 22 della legge n. 241 del 1990, alla conoscenza della documentazione richiesta che gli è necessaria per verificare compiutamente, e autonomamente, le circostanze relative all’operato della società partecipata che ha bandito la selezione pubblica cui ha partecipato; la richiesta di accesso non può considerarsi generica avendo ad oggetto la specifica procedura di selezione pubblica cui il ricorrente ha partecipato ed essendo stato specificato nell’istanza l’interesse che sorregge la richiesta di accesso, né comporta attività di elaborazione di dati, avendo il ricorrente espressamente chiesto di poter visionare ed estrarre copia degli atti e dei documenti inerenti alla selezione in questione e cioè di quelli già esistenti e detenuti; il generico riferimento ad “alcuni cambiamenti ai vertici, anche nella posizione dell’amministratore, idem per l’amministrazione comunale” non è idoneo a giustificare il differimento dell’accesso alla documentazione richiesta».
Per il infatti « la risposta del 24 luglio 2024 è poi del tutto generica e non può ritenersi esaustiva, anche se in negativo, dell’istanza di accesso considerato che si tratta di una mera nota con cui l’avvocato che risponde si limita a rappresentare al ricorrente che ha “chiesto al precedente amministratore di A.m.Ca. s.r.l., dott. Mario Lettieri, delucidazioni sul tema” e che questi l’avrebbe “informata che sia le commissioni per la valutazione dei candidati, che l’elaborazione della graduatoria (con relativa approvazione) fossero di competenza del Comune di Casamicciola Terme, nello specifico dell’ufficio tecnico…”. Si ricorda, infatti, che, per costante giurisprudenza anche di questa sezione, l’attestazione che la documentazione oggetto della richiesta di accesso non sussiste in tutto o in parte deve essere resa dall’organo competente dell’amministrazione sotto la propria responsabilità e si rileva, inoltre, che dalla risposta del 24 luglio 2024 l’avvocato che scrive si limita a riferire di mere informazioni asseritamente assunte dal precedente amministratore della società.
RICORSO ACCOLTO
Pertanto, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati dell’AMCa S.r.l. e ordine alla AMCa S.r.l. di ricercare e di esibire al ricorrente la documentazione richiesta, o, qualora non sia più esistente o detenuta, di fornire specifica e motivata attestazione di tale circostanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà dando esecuzione alla presente sentenza.Le spese di lite secondo soccombenza sono poste a carico della AMCa S.r.l. e sono liquidate come in dispositivo, mentre si ritiene di poterle compensare nei confronti del comune di Casamicciola Terme. Il tar di fatto ha riconosciuto il silenzio-inadempimento serbato sulla diffida presentata al comune di Casamicciola Terme in data 17 marzo 2023 e ha, pertanto, ordinato al comune di provvedere.