Ischia. Per l’affaire del parcheggio de “La Siena” tutti a processo
Comincerà il 6 marzo prossimo il processo che vedrà sul banco degli imputati i principali esponenti del panorama tecnico ed amministrativo ischitani, che per anni hanno dettato il tempo delle scelte e della pianificazione, oltre che degli appalti. Il sostituto procuratore della Repubblica Giulio Vanacore ha deciso: i presunti responsabili degli abusi perpetrati nel parcheggio “La Siena” siano processati dinanzi al giudice monocratico della Sezione Distaccata di Tribunale di Ischia, dott.ssa Carla Bianco – prima udienza in programma il 6 marzo 2025.Si tratta di Generoso Santaroni, Giuseppe Mattera, Gaetano Grasso, Silvano Arcamone e Franco Fermo, tutti a vario titolo coinvolti nella parabola dell’impianto che doveva essere ubicato all’ingresso di Ischia Ponte e tuttora sotto sequestro.
GLI ADDEBITI
Rinviati a giudizio per aver avuto ruoli e responsabilità nell’affaire del parcheggio ecco gli addebiti per i cinque imputati: “Santaroni Generoso, in qualità di legale rappresentante della incorporata ‘San Nicola S.p.a. (società proprietaria del fondo in questione in data antecedente al 28.12.2010), nonché di amministratore della incorporante ‘La Turistica Villa Miramare S.p.a. (società proprietaria del fondo in questione a partire dal 28.12.2010), e committente dei lavori; Mattera Giuseppe, in qualità di progettista e direttore dei lavori, eseguiti sulla scorta di titoli illegittimi e comunque in difformità o variazione essenziale degli stessi, il quale sottoscriveva le S.C.I.A. con le elencate dichiarazioni mendaci, altresì dichiarando le opere a compiersi quali ‘accessorie’ ad opera principale (Hotel Miramare), quest’ultima peraltro non legittima sotto il profilo urbanistico, nonché progettando opere dichiarandole ‘interrate’ in luogo di ‘semi- interrate’ visibili; Arcamone Silvano, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ischia alla data del rilascio dell’illegittimo Permesso di costruire 38/2010, nonché firmatario dello stesso; Fermo Francesco, in qualità di Responsabile del I settore Area Tecnica del Comune di Ischia, cofirmatario dell’illegittimo Permesso di costruire 38/2010, nonché in qualità di Responsabile Servizio Unico Edilizia alla data del primo riscontro, datato 20.12.2013, dell’inizio tardivo dei lavori, iniziati ben oltre la decorrenza dei termini consentiti dalla legge per l’avvio dei lavori di cui al Permesso di costruire 38/2010, senza dunque sospendere i medesimi; Grasso Gaetano, in qualità di Responsabile Tecnico, firmatario dell’illegittima Autorizzazione Paesaggistica 01/2010”.
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Per Vanacore non vi è alcun dubbio si è di fronte ad una lottizzazione abusiva. Il teorema accusatorio è chiaro i cinque in diverse forme “procedevano alla lottizzazione abusiva materiale a scopo edificatorio di un’area privata di mq 7.000,00, sita in Ischia, prospiciente alla Via Pontano sui terreni distinti con particelle… dunque con soppressione e costituzione di nuove particelle propedeutiche alla più agevole realizzazione dell’opera e senza giusta preventiva comunicazione all’Ente comunale. In particolare, la trasformazione della predetta area, con conseguente aggravio urbanistico, veniva realizzata determinando un’utilizzazione del suolo non compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e, comunque, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di una mastodontica struttura semi-interrata (ancora da ultimare, con cantiere in corso), da adibire a parcheggio, sala polifunzionale e relativi spazi pertinenziali esterni, denominata ‘La Siena’, opera servente al più ampio complesso edilizio a vocazione turistica ‘Hotel Miramare e Castello’, per volume complessivo pari a 28.130,00 mc. circa. L’opera edificanda era realizzata a mezzo di illegittima trasformazione del suolo da origine agricolo (vigneto) ed in assenza della qualità di ‘opera pubblica’ (in quanto mancante di delibera del consiglio comunale, di evidenza pubblica, nonché di contratto stipulato tra l’amministrazione comunale ed il privato), in area sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, dichiarata di notevole interesse pubblico sin dal 1952 con approvazione del Piano Territoriale Paesistico per l’Isola D’Ischia, redatto ai sensi dell’art. 1 – bis della legge 8 agosto 1985 n. 431. Detto piano costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Nella predetta zona è previsto il divieto assoluto di nuove edificazioni, nonché qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, l’alterazione dell’andamento naturale del terreno, con la possibilità di ottenere una concessione ad edificare solo nel caso di istanti che rivestano la qualità di ‘proprietari coltivatori diretti’ e solo per strutture votate al miglior utilizzo del terreno agricolo. La predetta area si presentava inoltre senza carico urbanistico ab origine, in quanto trattavasi di vigneto’, dunque con terreno adibito ad uso agricolo alla data di dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.M. 9 settembre 1952). In tale area, dunque, erano possibili solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, nonché piccoli ampliamenti di opere esistenti di natura rurale, non contemplando in assoluto la realizzazione di nuove costruzioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. e) d.P.R. 380/2001, quale invece quella in edificazione”.
PERMESSO DI COSTRUIRE ILLEGITTIMO E ASSENZA DI INTERESSE PUBBLICO
L’atto d’accusa dettagliato e preciso del sostituto procuratore poi prosegue: “L’opera descritta – si legge negli atti del procedimento – ha realizzato, dunque, un’utilizzazione del suolo incompatibile con le previsioni dei descritti strumenti urbanistici vigenti, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso privato, costituito da un imponente parcheggio, una sala polifunzionale e numerosi spazi pertinenziali scoperti, con conseguente stravolgimento dell’assetto del territorio, aumento esponenziale del carico urbanistico, trattandosi di parcheggio destinato ad ospitare numerosissimi posti auto e di ambienti volti ad ospitare altrettanti avventori, e vulnus alla tutela ambientale e paesaggistica (trattandosi tra l’altro di volumi non interrati, in quanto visibili dall’intorno e dalla Via Pontano, nelle immediate vicinanze del Castello Aragonese di Ischia), determinando una trasformazione dell’originario fondo agricolo, trasmutato in area edificata, in spregio di quanto prescritto sull’area dal legislatore urbanistico, allo scopo di profitto privato. L’opera, quindi, si presentava sin dal rilascio del P.d.C. come opera privata, senza dichiarazione di pubblico interesse (cfr. art. 14 TU.. edilizia D.P.R. 380/2001), senza sottoscrizione di atto di sottomissione, senza approvazione di Consiglio comunale, configurandosi quindi come nuova opera privata con speculazione imprenditoriale (cfr. anche TAR Campania Sentenza n. 3168 in data 06.06.2014). Il predetto permesso di costruire e la predetta autorizzazione paesaggistica, rilasciati dai responsabili comunali, Grasso, Arcamone e Fermo ciascuno per la propria competenza, non poteva esser adottato per patente violazione con la normativa urbanistica comunale e paesaggistica, in quanto, sotto il primo profilo, la zona si appalesava “bianca’, ex art. 9 d.p.r. 380/2001, e dunque senza possibilità di edificare ‘nuova opera’, e, sotto li secondo profilo, ‘a protezione integrale’, con gli stringenti limiti ed esclusioni sopra rammentati. Ed invece, Grasso, Arcamone e Fermo adottavano l’autorizzazione paesaggistica 01/2010 ed il permesso di costruire 38/2010 a beneficio di soggetto privato, per la realizzazione di un’opera privata a destinazione turistico- recettiva, senza evidenza pubblica, in patente violazione degli strumenti urbanistici, dichiarando la stessa come ‘accessoria’ ad opera principale (Hotel Miramare), quest’ultima comunque non legittima sotto il profilo edilizio (in considerazione delle ingiunzioni a demolire in atti e delle richieste di sanatoria ancora inevase al momento del rilascio), nonché con l’approvazione di un progetto per opere falsamente definite ‘interrate’, trattandosi, invece, di opere ‘semi-interrate’, visibili dall’intorno e dalla pubblica via Pontano sul fronte Nord lato mare, sin dalla presentazione del progetto, autorizzando, pertanto, il committente privato a procedere ad una sostanziale trasformazione dell’orografia originaria del sito, urbanisticamente non consentita per la stessa natura privata dell’opera, in area a vincolo paesaggistico con protezione integrale, nonché in zona urbanistica bianca’, ove non è consentita ‘nuova opera’”.