Lavori Alveo La Rita, dal TAR al Consiglio di Stato, prosegue la contesa sui depositi Anas e lo sfratto della ICG Srl
Mentre restano bloccati gli importanti interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nell’alveo La Rita, il TAR Campania tiene in piedi la contesa com la ICG Srl, la ditta incaricata di detti lavori che era stata sfrattata dal comune la scorsa estate dal piazzale Anas di via Tommaso Morgera. Per di più con spese ed oneri di deposito in danno alla stessa società che era stata dirottata in quel del Complesso Pio Monte della Misericordia con richieste di deposito dell’ordine di centinaia di euro giornaliere.Dopo l’intervento del tribunale amministrativo l’ente locale ha disposto l’Appello cautelare al Consiglio di Stato – Roma avverso l’ordinanza resa dal T.A. R. Campania – Napoli, promosso dalla I.C.G. S.r.L. – R.G. n. 9531/2024 con l’ affidamento incarico legale all’Avv. Alessandro Barbieri con tanto di impegno di spesa per compenso. Come spiega lo stesso responsabile dell’area II- servizi al territorio Gaetano Grasso il 25 settembre 2024 veniva notificato all’Ente ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, promosso dalla I.G.C. S.r.L. per “l’annullamento, previa tutela cautelare: dell’ordinanza dirigenziale n° 39 del 26 giugno 24 con la quale il responsabile dell’area V – Tecnica del Comune di Casamicciola Terme ha ordinato all’impresa odierna ricorrente di rimuovere ad horas gli elementi prefabbricati di grossa dimensione e di liberare l’area occupata all’interno del parcheggio ANAS sito in Casamicciola Terme alla Via Tommaso Morgera (ex. SS270) per destinarla ad area strategica del Piano di Protezione Civile; di ogni altro presupposto connesso e/o consequenziale ivi espressamente incluso il verbale di inottemperanza non notificato redatto in data 14 agosto 24”.Per di più, evidenzia la SRL siciliana chiedendo l’annullamento al TAR, l’ente locale con “l’avviso di sgombero del 20 agosto 24 – h. 15:41 – di comunicazione all’Impresa che il giorno 20 agosto 2024 dalle ore 23,00 si sarebbe proceduto alla esecuzione forzata dello sgombero dell’area occupata … con addebito in danno delle spese occorrenti, per la rimozione delle tubazioni e della recinzione, per il trasporto, pari ad € 6.100,00 comprensivo di IVA al 22% e per la tenuta a deposito delle stesse pari ad € 126,00 al giorno”. Per questo la società ha chiesto anche l’annullamento del silenzio serbato dal comune di Casamicciola Terme sulla diffida inoltrata dalla I.G.C. s.r.l. in data 23 luglio 2024 .Per questo lo scorso 8 ottobre il comune ha tentato di resistere senza esito nel suddetto procedimento, al fine di far accertare la correttezza e ottenere la conferma degli atti adottati. Veniva affidato l’incarico legale di rappresentare e difendere l’Amministrazione comunale all’Avv. Alessandro Barbieri, il quale si costituiva in giudizio. Ma a seguito dell’udienza del 05 novembre 2024, di sospensiva degli atti impugnati, veniva emessa l’ordinanza n. 2215/2024 del 06 novembre 2024, con la quale il T.A.R. Campania – Napoli, respingeva la domanda cautelare, con compensazione delle spese di lite della fase cautelare. Avverso tale provvedimento la I.C.G. S.r.L., a mezzo degli Avv.ti P. D. L. e A. C., proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato – Roma, al fine di ottenere la sospensiva dei provvedimenti impugnati in primo grado, ovvero la concessione di rimedi alternativi di tutela cautelare, con ogni consequenziale statuizione anche per la rifusione delle spese di causa. L’appello cautelare è stato notificato all’Avv. Barbieri in data 20 dicembre 2024. Da qui la necessità di procedere ad opporsi innanzi al Consiglio di Stato – Roma avversando tutte le richieste avanzate e far valere in giudizio le ragioni dell’Ente circa l’inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese della ricorrente, al fine di far accertare la correttezza e ottenere la conferma degli atti adottati.