Il Caso Langellotto ed i fanghi dell’alluvione di Ischia, il TAR annulla le interdittive a carico della GF

28 febbraio 2025 | 23:34
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Il Caso Langellotto ed i fanghi dell’alluvione di Ischia, il TAR annulla le interdittive a carico della GF

Il Caso Langellotto e i fanghi dell’alluvione di Ischia, l’interdittiva antimafia ed il coinvolgimento della società GF service finiscono innanzi al TAR.  Dopo i noti fatti che hanno portato alla ribalta in negativo la gestione e lo smaltimento delle terre ed i fanghi da smaltire nel post catastrofe 2022 dell’alluvione di Ischia il tribunale amministrativo della Campania si pronuncia con una sentenza destinata a creare scalpore e che di fatto annulla gli interventi della DIA.  Il cosiddetto “terzo lotto” del piano degli interventi urgent per la messa in sicurezza del territorio affidata al Commissario Giovanni Legnini è stato aggiudicato alla ditta G.F. Service srl ed i lavori sono iniziati a Giugno 2023. La stazione appaltante SMA Campania,ente attuatore per conto di Legnini. Ma solo 23 gennaio 2024  i titolari della società GF Service, ci hanno comunicato che il sig. Langellotto Salvatore personaggio ritenuto vicino ai clan, risulta assunto, con contratto a termine, alle proprie dipendenze al fine di curare la logistica relativa ai trasporti mediante viaggi con navi dedicate. Il Tribunale Amministrativo Regionale della CampaniaOggi la Sezione Prima si è pronunciata sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società GF incappata nei procedimenti antimafia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;contro Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli,nei confronti Comune di Bacoli, Regione Campania, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio.

LE RICHIESTE:”ANNULLATE GLI ATTI DI DIA E PREFETTURA”

La società si è costituita per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli, contenente la comunicazione che nei confronti della ricorrente è stato adottato  provvedimento interdittivo e cancellazione White List”; della nota dell’U.T.G. di Napoli -con cui è stato trasmesso il provvedimento; del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia, non conosciuto;se e per quanto occorra, della nota “acquisita dalla Prefettura nella medesima data del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, della nota  “acquisita dalla Prefettura nella medesima data ” della DIA, della nota “acquisita dalla Prefettura il 12.03.2024” della DIA, della nota con cui la “DIA acquisiva la missiva del Sindaco di Casamicciola”, richiamate nell”atto e non conosciute;ove occorra, della circolare del Ministero dell’Interno del 16.11.2021 se ed in quanto interpretabile in senso avverso alla ricorrente;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

I MOTIVI AGGIUNTI CONTRO IL COMUNE DI BACOLI

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/5/2024:per l’annullamento della nota del Comune di Bacoli; della nota del 30 aprile 2024 del comune di Bacoli con la quale veniva comunicata la sospensione delle attività;della determina Dirigenziale AREA VI- Registro Generale, pubblicata sull’Albo pretorio il 14 maggio 2024 con la quale il comune di Bacoli: Da(re) atto della Risoluzione Contrattuale di tutte le procedure di Affidamento in essere, a seguito di Provvedimento Interdittivo e per l’effetto procedere all’Affidamento del “Servizio di recupero e smaltimento di diverse tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in piattaforma ecologica”, N. GARA – LOTTO 5 a favore della società (2° Classificato nella Procedura di gara espletata sulla piattaforma informatica di gestione gare agli stessi patti e condizioni economiche presentate in sede di gara;del Decreto Dirigenziale della Regione Campaniadi Revoca dell’Autorizzazione ex art 208 comma 15 del Dlgs 156/2006 di un macchinario mobile (Trituratore di rifiuti).Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  il 12/6/2024: per l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare:della disposta revoca del 27.05.2024 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione dell’A.E.P. (Autorizzazione all’esercizio della Professione) e cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terziRelatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino.

FATTO e DIRITTO

La società ha impugnato il provvedimento interdittivo e di cancellazione dalla cd. White List emesso nei suoi riguardi dal Prefetto della Provincia di Napoli, fondato – oltreché sulla posizione dell’amministratore della società, controllato nel 2005 e nel 2014 in compagnia di persona controindicata e segnalato nel 2023 dalla G.d.F. per reati ostativi ai fini antimafia – principalmente sugli elementi di controindicazione emersi a carico di Langellotto già dipendente della società ricorrente (dimessosi a far data dal 23.01.2024), del quale sarebbero evidenti le intromissioni nell’attività e i condizionamenti nelle scelte gestionali dell’ente, come comprovato dagli episodi riferiti e valorizzati nell’impugnato provvedimento interdittivo, che darebbero conto, a dispetto del ruolo formale, della posizione di dominus della società realmente rivestita dal Langellotto.In particolare quest’ultimo, come si evidenzia nella motivazione dell’interdittiva, è stato destinatario di una condanna definitiva alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli art. 513 bis, con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991, e art. 416 bis commi 1 e 3 c.p., essendo ritenuto elemento del sodalizio camorristico del “clan  operante un tempo in Santa Maria la Carità, quale articolazione del più noto “clan”, tuttora presente, secondo quanto indicato, nel territorio di Castellammare di Stabia; sul conto del medesimo, inoltre, risultano altre condanne definitive (ben 10) che, sebbene non riguardino ipotesi di reato di interesse antimafia, ne dimostrerebbero comunque lo spessore delinquenziale, che emergerebbe anche dalla o.c.c. con cui è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per una brutale aggressione nei confronti di un soggetto attivista del W.W.F., che aveva sporto varie denunce a tutela dell’ambiente nel territorio dove operavano, svolgendo attività edilizia, le numerose società allo stesso riconducibili (la difesa erariale dà conto che, in data 7.02.2024, il Prefetto di Napoli ha emesso nei confronti di 14 società direttamente ed indirettamente riferibili al soggetto edaltrettanti provvedimenti interdittivi.La posizione di dominus di fatto della società ricorrente del  si ricaverebbe dalla vicenda di dominio pubblico della “benedizione” dei cinque camion di proprietà della Napoli, avvenuta in data 30 dicembre 2023 sul sagrato della Chiesa dei SS. Prisco e Agnello di Sant’Agnello, camion su cui era apposta, sul parabrezza, l’insegna recante il nome del-Langellotto, il cui utilizzo era stato oggetto di contratto di nolo a freddo senza conducente in data precedente (il 27.12.2023).A ulteriore comprova della “signoria” esercitata sulla società ricorrente dal starebbe, poi, l’atteggiamento prevaricatorio e aggressivo da questi assunto nel corso della riunione tenuta il 27.10.2023 presso la Casa Comunale di Casamicciola Terme, nel corso della quale si sarebbe avvicinato al Sindaco utilizzando modi poco urbani, tanto che lo stesso avrebbe interrotto la riunione, come denunciato dal primo cittadino in due occasioni: la partecipazione alla riunione e il comportamento tenuto sarebbero indici di incompatibilità con il ruolo operativo e la qualità di mero dipendente della società.A fronte di siffatto compendio motivazionale parte ricorrente ha dedotto, anzitutto, violazione del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. 159/2011 per insussistenza del presupposto dell’urgenza qualificata (motivo sub I), per poi stigmatizzare l’insufficienza delle ragioni poste a supporto della prognosi interdittiva, siccome fondata, a suo avviso, con tutta evidenza, “su rilievi fattuali del tutto erronei e totalmente smentiti, per tabulas” dai chiarimenti e della documentazione – che sarebbero certamente già noti alla Prefettura partenopea – che hanno determinato l’archiviazione del procedimento di risoluzione dell’Accordo Quadro stipulato tra la ricorrente e la Sma, nell’ambito del servizio di “interventi di messa in sicurezza per l’emergenza Ischia – Lotto n. 3 – Servizio di trasporto e smaltimento presso sito di recupero fuori dall’Isola di Ischia” (motivo sub II).Anche in relazione alle “segnalazioni” ovvero ai “controlli” che avrebbero interessato l’amministratore -per reati ostativi ai fini antimafia, sarebbe evidente, ancora, “l’assoluto difetto di istruttoria”, soprattutto in relazione all’intervenuta archiviazione – di cui il GIA e le FF.OO. non si sarebbero avveduti – del procedimento penale disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli già nell’anno 2023 (motivo sub III). Da ultimo, il Prefetto di Napoli si sarebbe illegittimamente sottratto dal rendere un motivato giudizio in merito alla riferita insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 94 bis, d.lgs. 159/2011, obliterando totalmente, peraltro – deduce ancora la ricorrente – l’intervenuta ammissione al controllo giudiziario, con conseguente violazione dell’art. 34 bis co. 7 d.lgs. cit., il quale prescrive che il richiamato provvedimento di ammissione debba essere “valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’art. 94 bis” (motivo sub IV).L’istanza di tutela cautelare della società ricorrente è stata accolta, in riforma dell’ordinanza della Sezione n. 939/2024, dal Consiglio di Stato, Sez. III, n., che ha ritenuto – valorizzando l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra la società ricorrente e il Langellotto “[…] salva diversa valutazione prefettizia (condotta sulla base di una motivazione più approfondita di quella emergente dal provvedimento impugnato, incentrata in termini affatto esaustivi sul rilievo secondo cui <gli elementi di fatto sopra riportati…non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione immanente e non occasionale con i gruppi camorristici…>), sussistente il requisito di ammissione dell’impresa alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011, connesso al carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa riscontrata a carico della stessa”.Con motivi aggiunti depositati in data 21 maggio 2024 la società flegrea ha impugnato i provvedimenti frattanto emessi, per effetto dell’interdittiva prefettizia, dal comune di Bacoli (la nota, con cui era comunicata la risoluzione contrattuale di tutte le procedure di affidamento in essere; la determina del 23 aprile 2024 con cui il Comune ha proceduto all’assegnazione del servizio di recupero e smaltimento rifiuti alla società seconda classificatasi e la nota del 30 aprile, con la quale ha comunicato anche la sospensione di tutte le attività in essere con la ricorrente nonché i pagamenti di quanto dovuto per le prestazioni già rese), nonché la revoca, con D.D. n. 146/2024, da parte della Regione Campania, dell’autorizzazione ex art 208, comma 15, d.lgs. n. 156/2006 di un macchinario mobile (trituratore di rifiuti). Con un secondo atto per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato la revoca del 27.05.2024, disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’autorizzazione all’esercizio della professione e conseguente cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi. Con dichiarazione depositata in giudizio 19.7.2024 la Prefettura di Napoli, in esecuzione della suindicata ordinanza del Consiglio di Stato, ha fatto presente che con decreto della Sezione –Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto, su istanza dell’impresa ricorrente, la misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 per il periodo di un anno, da tanto traendo la conseguenza, su conforme parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, dell’impossibilità di procedere, in ragione della perdurante sottoposizione a controllo giudiziario dell’impresa ricorrente, al riesame della posizione di quest’ultima nei sensi richiesti nella cit. ordinanza cautelare del Consiglio di Stato . All’udienza pubblica del 4 dicembre 2024 la controversia è stata trattenuta in decisione.

FONDATO

Il ricorso è fondato nei sensi di cui si dà sinteticamente conto appresso:Re melius perpensa rispetto all’opinamento maturato in sede di summaria cognitio cautelare – e in coerenza con quanto ritenuto in appello – l’avviso del Collegio è che colga nel segno il motivo di gravame che si appunta sull’incongruità e sull’insufficienza della motivazione sottesa alla scelta della Prefettura di non optare per l’applicazione di misure di prevenzione collaborativa, stante la natura occasionale – e non strutturale – del rischio infiltrativo nei confronti della società. Occasionalità che va ragionevolmente correlata, premessa la prevalente riferibilità al – degli elementi di controindicazione e di collegamento con la criminalità organizzata, alla obiettiva brevità della durata del rapporto di dipendenza con la società da parte di quest’ultimo, iniziato in data 11 ottobre 2023 e cessato il 24 gennaio 2024 per effetto delle dimissioni dal medesimo rassegnate, con conseguente estromissione dall’ambito organizzativo e gestionale dell’ente.Va premessa la persistenza dell’interesse al gravame nonostante la sottoposizione della società ricorrente, in pendenza di giudizio, al controllo giudiziario, per un anno (in termini si v. T.A.R. Napoli, sez. I, 22/1/2025, n. 554; Id., 20/9/2023, n. 5152).In un caso del genere l’interesse alla definizione del giudizio amministrativo deve ritenersi sussistente, infatti, sia quando è reclamato un accoglimento “pieno” dell’impugnazione proposta (cosicché “una decisione di accoglimento del ricorso contro l’interdittiva avrebbe in sé l’effetto di riportare l’impresa alla piena e libera concorrenza, sulla base dell’accertamento che essa non è stata mai interessata da fenomeni di inquinamento mafioso”: sia qualora – come nel caso di specie – debba pervenirsi alla conclusione, sulla base delle motivazioni che seguono, che la situazione in cui è incorsa la impresa ricorrente denoti un elemento di agevolazione occasionale della criminalità organizzata, suscettibile di dar luogo alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis.Anche in tal caso non si palesa inutile la decisione del G.A., poiché l’art. 34-bis, co. 5, del codice antimafia consente all’interessato di richiedere al Giudice della prevenzione penale la revoca del controllo giudiziario; in tal senso, l’impresa potrebbe “rinunciare” al controllo giudiziario e chiederne la revoca, optando per la richiesta di una misura amministrativa di prevenzione collaborativa (la cui adozione deriverebbe dalla pronuncia del Giudice amministrativo).Peraltro, pur prescindendo da ciò, va comunque affermato che l’interesse al ricorso può fondarsi anche su un interesse strumentale o morale (indiscutibilmente sussistente per la Società che voglia “togliersi la macchia” dell’interdittiva), come pacifico in giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. Stato – sez. V, 16/2/2023 n. 1631, sui “tradizionali principi per cui l’interesse a ricorrere può avere natura anche solo strumentale e carattere morale, atteso che ciò attiene più propriamente alla relazione fra l’impugnazione e il provvedimento amministrativo – in funzione del bene della vita agognato – in un contesto in cui l’accoglimento produrrebbe un effetto sostanziale migliorativo e favorevole per il ricorrente, seppur in termini relativi, residuali, eventuali o morali”).Tanto premesso, gli sforzi defensionali della ricorrente si palesano inidonei, ad avviso del Collegio, a neutralizzare o anche soltanto sminuire la valenza segnaletica, in chiave antimafia, logicamente annessa dalla Prefettura ai due episodi, incontestabili sul piano della verificazione fattuale, dei quali si dà puntualmente atto nel provvedimento interdittivo – la “benedizione” dei camions e gli atteggiamenti di prevaricazione assunti dal soggetto nei confronti del Sindaco di Casamicciola nel corso del cit. incontro, dal Primo cittadino denunciati due volte, in un caso alla D.I.A.Da essi emerge, con elevato grado di verosimiglianza, la trasmodazione dai limiti propri di un semplice rapporto di dipendenza, seppure temporalmente circoscritto, della condotta in concreto tenuta dalla società, del tutto incompatibile con le mansioni formali al medesimo assegnate, sintomatica, viceversa, di un ruolo, di fatto, di ben maggiore pregnanza e consistenza (come si ricava, in particolare, come accennato, dalla partecipazione alla cit. riunione con il Sindaco, alla quale, pur a prescindere dalla denunciata condotta, non avrebbe avuto alcun titolo a presenziare se, come sostenuto dalla ricorrente, fosse stato investito, al suo interno, solo di mansioni a contenuto meramente operativo).Acclarata la maggiore probabilità della sussistenza di un rischio di interferenza mafiosa nella gestione della società ricorrente, il Collegio ritiene condivisibile, come anticipato, tuttavia, la descritta censura con cui la società ha contestato l’insufficiente motivazione in ordine alla omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’inadeguatezza delle ragioni esplicitate nel provvedimento a sostegno della ritenuta non occasionalità dell’agevolazione.Sul punto, come stigmatizzato in sede di appello cautelare, il provvedimento contiene una motivazione del tutto insoddisfacente siccome meramente stereotipata e sostanzialmente tautologica, che non dà conto degli elementi che, in concreto, escluderebbero l’occasionalità del rischio infiltrativo; nel provvedimento impugnato, infatti, è solo affermato che “gli elementi di fatto sopra riportati […] non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione immanente e non occasionale con i gruppi camorristici […]”.Dalla motivazione, nella sua astrattezza, non è possibile una compiuta estrapolazione delle ragioni dell’ipotizzato carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, non spiegando essa, in concreto, per quale motivo non siano percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non risultando percepibili, dal suo contenuto, gli elementi valutativi di esclusione del presupposto dell’agevolazione occasionale.È di contro assistito da un consistente grado di attendibilità logica il rilievo, di segno opposto, che il legame tra la società ricorrente e il Langellotto soggetto portatore di una comprovata caratura criminale, sia per i trascorsi giudiziari che lo hanno interessato, sia per gli atteggiamenti violenti e prevaricatori tenuti anche in epoche recenti – sia stato del tutto occasionale, dettato dalla particolare situazione in cui la società si è trovata ad operare sull’isola di Ischia quale affidataria della commessa, gestita sotto l’egida della Struttura commissariale del Governo, volta a fronteggiare la situazione di emergenza creatasi a seguito dell’evento calamitoso della frana che aveva interessato l’isola. La G.F. non aveva avuto alcun pregresso legame con il  Langellotto prima del settembre 2023 ed il rapporto lavorativo era durato solo tre mesi, laddove la società ricorrente operava da circa vent’anni e non era mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari.La genesi del rapporto del Langellotto con la società, assunto con la qualifica di tecnico deputato alla valutazione delle criticità quotidiane delle attività di logistica relative ai trasporti di terra, fanghi e quanto altro necessario in connessione con gli eventi post frana che avevano interessato l’isola, può plausibilmente ricondursi, dunque, a una specifica contingenza data dalla peculiare natura della commessa e trovare una giustificazione nella considerazione che il Langellotto era già impegnato in suddetti lavori tramite altre aziende, tutte accreditate presso la struttura commissariale, per cui la società aveva ritenuto di far ricorso a figure professionali già impegnate sull’isola e che conoscevano il territorio e le connesse difficoltà.Sicché la recisione del rapporto lavorativo e la conseguente estromissione dello stesso dall’ambito organizzativo e gestionale della società ricorrente dequalifica, in definitiva, il pericolo di infiltrazione a una contingenza temporalmente assai limitata, inducendo a considerare sussistente, come ritenuto nella cit. ordinanza del Consiglio di Stato, “salva diversa valutazione prefettizia” (allo stato non esplicitata: supra, § 6) il requisito di ammissione dell’impresa alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011, connesso al carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa riscontrata a carico della stessa.Quanto alla posizione dell’amministratore della società, l’assenza di riferimenti al provvedimento di archiviazione ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli  ex artt. 409 e 411 c.p.p. per non aver commesso il fatto inficia la completezza dell’iter istruttorio sotteso alla ritenuta significatività, sul piano indiziario, annessa, dalla Prefettura, alla cit. segnalazione (del 29.06.2023) da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Baia sul conto dell’interessato, per reati ostativi ai fini antimafia.Sebbene sia pacifico, infatti, che il Prefetto non sia vincolato dagli esiti formali e sostanziali del giudizio penale – essendo evidentemente diversi i piani su cui poggiano le valutazioni dell’Autorità giudiziaria penale e di quella amministrativa –non può esimersi, tuttavia, dal valutarli in sede istruttoria e, se del caso, dal motivarne diversamente l’incidenza; nella specie non emerge dalla motivazione dell’interdittiva che il provvedimento assolutorio sia stato in qualche modo criticamente affrontato dall’Amministrazione, se non altro per confutarne ogni rilevanza, a maggior ragione se antecedente all’interdittiva assunta.Di qui la configurabilità del deficit istruttorio evocato dalla società ricorrente.Rinvenendosi nel caso di specie, per le considerazioni suesposte, un’ipotesi di agevolazione occasionale, l’impugnato provvedimento interdittivo risulta dunque illegittimo, nella parte in cui non ha congruamente motivato in merito alla ritenuta insussistenza delle condizioni per far luogo all’adozione delle misure alternative di cui al citato art. 94-bis.In tali termini il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, agli effetti conformativi che discendono dalla presente decisione, fatti cioè salvi gli eventuali successivi provvedimenti che la Prefettura potrà adottare, in relazione a tutto quanto osservato, anche sulla scorta dell’esito del controllo giudiziario al quale la società ricorrente è tuttora soggetta.Poggiano sull’interdittiva impugnata i provvedimenti, avversati con i motivi aggiunti (affidati principalmente alla censura di illegittimità derivata), adottati dal Comune di Bacoli (sospensione, risoluzione dei contratti in essere), dalla Regione Campania (revoca di autorizzazione) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (revoca AEP e cancellazione). L’annullamento dell’interdittiva si riflette sulla loro validità, per il vincolo di presupposizione esistente) e ne determina la caducazione.

IL TAR ACCOGLIE IL RIOCORSO ED ANNULLA L’INTERDITTIVA

In conclusione, per le assorbenti motivazioni che precedono vanno accolti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, da ciò conseguendo l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Napoli  negli indicati termini e agli effetti che ne conseguono, dichiarando altresì l’invalidità derivata dei provvedimenti  del Comune di Bacoli con la sospensione delle attività; della determina Dirigenziale AREA VI; del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n -OMISSIS- di Revoca dell’Autorizzazione per il Trituratore di rifiuti.Della revoca del 27.05.2024 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione dell’A.E.P. (Autorizzazione all’esercizio della Professione) e cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.Per la natura del rilevante interesse pubblico sotteso al potere amministrativo esercitato, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per l’intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti evocate e non costituitesi, ponendo a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (che ha adottato l’interdittiva e dato origine all’adozione dei provvedimenti susseguenti, con carattere vincolato, delle altre Amministrazioni) il rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, previa comprova del versamento.Per questo motivo  il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti,  li accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Napoli, fatti salvi gli eventuali, ulteriori provvedimenti (come specificato in motivazione), dichiarando l’invalidità derivata degli altri atti e provvedimenti susseguenti, come specificato.Compensa per intero tra tutte le parti costituite le spese di giudizio, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti non costituitesi; pone a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli il rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, previa comprova del versamento.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:Gianmario Palliggiano, Giuseppe Esposito, Pierangelo Sorrentino.