Ischi e il “Caso Asse”. il TAR non concede altro tempo per il caso della Curatela del Fallimento Eurowaste

Nel caso monnezzar-politico che da almeno un decennio sta tenendo desta l’attenzione istituzionale e giudiziaria nell’isola di Ischia insorge ancora la magistratura e nella fattispecie il Tar Campania. Si tratta del “caso Asse” l’azienda pensata per gestire in maniera congiunta i rifiuti ed i servizi di tutti e sei i comuni dell’isola verde e finita per essere una fonte di guai per tutti. Nel il TAR, in un certo senso non concede altro tempo e nello specifico per il caso della Curatela del Fallimento EurowasteIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Ovvero : dispone gli ulteriori incombenti e rinvia in prosieguo alla camera di consiglio del prossimo luglio.Infatti, la Sezione Settima si è pronunciata sul ricorso numero di registro generale 6569 del 2015, proposto da Curatela del Fallimento della Eurowaste S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuele Morra,contro la stessa Asse – Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Barbieri.Il giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 56 del 20 giugno 2001, emesso dal Tribunale di Napoli.Visti tutti gli atti della causa e visto l’atto di costituzione in giudizio di Asse – Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana, si è epresso il relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi. In ciò concedendo altro tempo per approfondire. Ma andiamo a legge gli atti. Il TAR ha rilevato che con sentenza n. 858 del 15 febbraio 2019, la Sezione – in accoglimento del ricorso proposto dalla Curatela del fallimento della Eurowaste s.r.l. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 56 del 20 giugno 2001, emesso dal Tribunale di Napoli – ha ordinato all’Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana di dare esecuzione al titolo azionato e nominato Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega.Ancora spiega il Tribunale con successiva ordinanza n. 7267/2021, è stata disposta la sostituzione del Commissario ad acta, a tal fine nominando il Responsabile del Servizio Ragioneria – Programmazione – Risorse Umane – Equilibrio di Bilancio – PEG – Società Partecipate del Comune di Ischia. In ultimo il 29 novembre 2024 il nuovo commissario ad acta si è insediato ed ha deliberato: “la variazione del bilancio di liquidazione dell’ASSE Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana provvedendo all’iscrizione parte spesa, debiti per sentenze esecutive, dell’importo complessivo di euro 255.003,86, composto da euro 253.003,86 da corrispondere alla Curatela Fallimentare della Eurowaste srl e da euro 2.000,00 da corrispondere al Commissario ad acta previo accredito al Comune di Ischia; parte entrate le maggiori somme alle voci crediti v/Comune di Casamicciola Terme euro 102.001,54; crediti v/Comune di Lacco Ameno euro 102.001,54; crediti v/Comune di Serrara Fontana euro 51.000,77”; “l’invio al Comune di Lacco Ameno, al Comune di Casamicciola Terme, al Comune di Serrara Fontana che provvedono entro e non oltre 30 gg dalla presente deliberazione a trasferire gli importi sopra indicati, di cui sono debitori, all’ASSE Azienda Speciale Servizi Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Serrara Fontana”.Contestualmente ha deliberato che “il liquidatore provvede entro e non oltre cinque gg dall’incasso delle somme sopra riportate trasferite dai Comuni alla liquidazione di euro 253.003,86 alla Curatela Fallimentare della Eurowaste srl e di euro 2.000,00 al Commissario ad acta a mezzo bonifico al Comune di Ischia per il successivo accreditamento nella retribuzione mensile”;Il 6 dicembre 2024 il Commissario ha chiesto se l’incarico “debba intendersi esteso anche ai debitori dell’Asse, ossia ai Comuni”, per l’ipotesi di loro inadempienza ed alla camera di consiglio del 13/2/2025 i difensori presenti hanno confermato che nessun trasferimento di fondi ha avuto luogo in favore di Asse.Ora spiegano i giudici della Settima Sezione, considerato che l’Asse, ai sensi dell’art. 1 dello statuto versato in atti, è Azienda speciale in forma consortile istituita (originariamente dai soli Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno) “per la gestione unitaria e integrata dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, quali igiene urbana, gestione parcheggi, pubblica illuminazione, considerato, in diritto che, in fattispecie sovrapponibile (esecuzione di lodo arbitrale avente ad oggetto un debito di un Consorzio deputato al servizio di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e smaltimento reflui per i Comuni consorziati), il Consiglio di Stato ha affermato: “Osserva il Collegio che il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. comporta non già l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all’ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell’art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l’entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un’organizzazione autonoma avente, nell’attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicchè il consorzio, coerentemente coi principi di legge, nel contrarre con i terzi, opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l’obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia assunta nel loro interesse”. Questo richiamando recenti sentenze della Cassazione del 2020 e del 2006.Eppure evidenziano i giudici «Per vero ogni organizzazione consortile con funzione esterna, quando tratta con i terzi ‘per conto’ di questi ultimi, opera quale loro mandataria, e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali, dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi, ma tale principio subisce una deroga nella materia consortile laddove, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e del consorziato, in via alternativa o cumulativa. La legge rende cioè responsabili anche i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce ‘per conto’ di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell’assunzione di una garanzia ‘ex lege’ (Cass. n. 9509 del 1997). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicchè, salva restando l’obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ultimo».La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, atteso che nel trattare l’argomento ha fatto buon governo dei principi espressi, precisando che “con la deliberazione impugnata, il Commissario ad acta ha determinato l’esatta somma dovuta alla società Fidia in virtù della sentenza; ha, quindi, disposto l’attività che gli uffici del Consorzio avrebbero dovuto effettuare, nonché i conseguenti adempimenti a carico degli enti locali consorziati”.Per il tribunale napoletano «E’ evidente che non è corretto sostenere che il soggetto debitore, risultante dai titoli arbitrali e giudiziali azionati e dall’ordine di esecuzione del giudicato contenuto nella sentenza di ottemperanza, era esclusivamente il Consorzio Valle Crati e non i singoli Comuni consorziati. E neppure può essere predicato che i poteri di sostituzione del Commissario ad acta non potevano operare direttamente anche nei confronti di un diverso ente quale un Comune aderente al Consorzio”». Così si è ritenuto, pertanto, che alla richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta vada dato riscontro nel senso indicato, confermando che il suo incarico comprende tutte le attività necessarie (da espletarsi anche in sostituzione dei Comuni consorziati inadempienti) ai fini del soddisfacimento della pretesa dell’odierna parte creditrice. Infine, aggiungono i magistrati, considerato che: «la nomina dell’attuale commissario ad acta è stata disposta con ordinanza n. 7267/2021 del 16/11/2021; il Commissario si è insediato solo il 29 novembre 2024; il termine assegnato dal Commissario ai Comuni consorziati per il trasferimento delle somme indicate nella delibera del 29/11/24 in favore del Consorzio (“in liquidazione e privo di risorse finanziarie immediatamente disponibili”) è scaduto nel dicembre 2024; risulta decorso anche il termine assegnato dal Tribunale per l’espletamento dell’incarico con l’ordinanza n. 5590/2024 del 23/10/2024- evidenziano dal tribunale -ritenuto, pertanto, che il nominato Commissario ad acta debba portare a conclusione l’incarico conferitogli entro il termine, non ulteriormente prorogabile, di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e, comunque, relazionare sull’attività svolta entro il 5/5/2025». Per ha anche ritenuto opportuno rammentare, ad ogni buon conto, che « il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto” (Cons. di Stato, A.P. n. 8/2021), cosicché persiste anche in capo al soggetto debitore l’obbligo di adempire, da espletarsi nei termini e con le modalità suindicati».Per questo ha stabilito di riservare allo spirare del termine assegnato ogni decisione circa la trasmissione degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Campania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per le valutazioni di rispettiva competenza nei confronti dei soggetti inottemperanti e/o rimasti ingiustificatamente inerti.Per questo motivo Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) rende al Commissario i chiarimenti e dispone gli ulteriori incombenti “nei sensi di cui in parte motiva” e rinvia in prosieguo alla camera di consiglio del 24/7/2025.Così è stato deciso con l’intervento dei magistrati Maria Laura Maddalena, Gabriella Caprini, Viviana Lenzi.