Praiano, arriva l’ordinanza contro l’inquinamento acustico

Per inquinamento acustico s’intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Attualmente il fenomeno dell’inquinamento acustico rappresenta un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute e sul benessere psicofisico dei membri della collettività arrecando danni al corretto e fisiologico ciclo del sonno. L’intrattenimento e/o la diffusione musicale organizzata, soprattutto nelle ore serali e notturne, nei singoli locali del centro abitato nonché nelle zone balneari e montane può costituire causa oggettiva di disturbo per i residenti e/o turisti che abitano, stabilmente o temporaneamente, nelle aree interessate.
Per la tutela ed il controllo del fenomeno è intervenuta la Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni. Per la complessità della materia e l’esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge, successivamente alla pubblicazione della stessa sono stati emanati diversi decreti con l’obiettivo di integrare e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale.
Relativamente alle funzioni delegate agli Enti Locali dalla suddetta Legge, il Comune di Praiano deve procedere alla stesura della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio, in linea con la normativa vigente.
Per tali motivi la sindaca Dott.ssa Anna Maria Caso, con Ordinanza n. 44/2022, dispone:
A) Tutte le sorgenti sonore fisse ubicate nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono rispettare i parametri di emissione/immissione sonora fissati dalla normativa nazionale nonché i limiti sonori di cui all’art.6 del DPCM 01/03/1991, fino all’adozione del piano di zonizzazione ed eventuale risanamento acustico da parte del Consiglio Comunale;
B) Tutti gli impianti di amplificazione sonora installati nei luoghi di pubblico spettacolo e/o pubblico intrattenimento, potenzialmente idonei a superare i limiti di pressione sonora consentiti dalla normativa sopradetta, devono essere dotati di meccanismi di controllo e taratura (limitatori) del livello sonoro custoditi in appositi contenitori debitamente piombati per non consentire manomissioni dopo la taratura;
C) I pubblici esercizi, in presenza di impianti di amplificazione elettroacustica e diffusione sonora, musica riprodotta dal vivo, privi di strutture da utilizzare per pubblici spettacoli e/o di adeguamenti del locale finalizzati alla realizzazione di pubblici spettacoli o pubblici intrattenimenti per i quali occorre uniformarsi alle verifiche previste dalla normativa vigente, devono produrre una relazione di valutazione impatto acustico ambientale, redatta da tecnico abilitato, ai fini del rilascio di Nulla Osta Acustico. Tale relazione deve essere conforme alla normativa vigente ed evidenziare il rispetto dei valori limite differenziali e dei limiti zonali di immissione in prossimità dei ricettori sensibili;
D) Nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico spettacolo, d’intrattenimento danzante e musicale ed in qualsiasi altra struttura/attività che utilizzi intrattenimento musicale, all’interno o in adiacenza dei centri abitati e sulle spiagge, è fatto divieto di utilizzazione di impianti di amplificazione e di diffusione sonora, installati all’aperto o in locali al chiuso, se non preventivamente autorizzati, e non in regola con la normativa succitata;
E) E’ consentito ai soggetti di cui sopra, da oggi e fino al 31 ottobre 2022, effettuare intrattenimenti musicali non amplificati e dal vivo – all’interno e/o all’esterno – nel rispetto dei seguenti orari: Dal lunedì fino al giovedì fino alle ore 24:00 Dal venerdì fino alla domenica fino alle ore 01:00 del giorno successivo.
Ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 – bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 6 della Legge 16/01/2003.

Commenti

Translate »