Pimonte. Riapertura della chiesa di S. Lucia alle Franche

14 dicembre 2023 | 10:04
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Mercoledì, 13 Dicembre 2023   alle ore 15:00Riapertura della chiesa di S. Lucia alle Franche a Pimonte con la presenza del Vescovo Monsignor Francesco Alfano.

Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video e foto.

Dalla Chiesa di San Sebastiano di Pimonte, il 13 dicembre 2023,  è partita la processione di Santa Lucia, con un enorme stuolo di fedeli e devoti, condotto dal Vescovo Monsignor Francesco Alfano verso la recuperata Chiesa di Santa Lucia alle Franche, con spari di mortai lungo il percorso e campane a festa.

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La redazione cultura di Positanonews propone per una ricostruzione storica della Chiesa di Santa Lucia alla Franche a Gragnano Pimonte quanto riportato nel volume GAZZETTA DEL PROCURATORE 1871-72.  Questa Chiesa balzò alle cronache per una diatriba tra la Famiglia Avitaia e il Vescovo di Castellammare, protattasi per molti decenni.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI   (1* SEZIONE)

Beneficio-Laletta- Ecclesiasticità – Patronato – Prerogative parrocchiali – Revindica. – Bent

Comunque la laicità sia di regola, e la ecclesiasticità di eccezione, tuttavia se da tempo immemorabile una chiesa sia in possesso di parrocchialità, il patrono che istituisce un azione di revindica dei beni, deve giustificare la laicalità del patronato.

Anche sui beneficii ecclesiastici e parrocchiali può aversi dai privati un dritto di patronato. Cotesto dritto però va inteso unicamente nella facoltà di nominare il parroco o rettore a detto beneficio nei casi di vacanza, e non mai a rivendicare i beni dotalizi del medesimo.

Udienza del di 12 maggio 18.1 Pres. comn. Mirabelli P. P. Est. cav. Perrone-Avitais contro Subeconomato di Castellammare.

QUISTIONI

  1. È dimostrata la qualità ecclesiastica parrocchiale del benefizio di S. Lucia delle Franche in -Gragnano?
  2. Può darsi alcun provvedimento sull’ inter- vento del parroco sig. Balestrieri?
  3. Che per le spese ?

In esecuzione di cotesta sentenza il subeconomo ed il vescovo, non potendo esibire i succitati do- cumenti perchè distrutti nella invasione brigantesca del 1862, han prodotto invece l’estratto del catasto provvisorio formato nel 1814, a nor- ma del decreto del 12 agosto 1809, dal quale apparisce che, sotto l’art. 253 trovasi segnata la chiesa parrocchiale di S. Lucia delle Franche con varie proprietà a detta parrocchia apparte- nenti. Han prodotto poi in luogo della platea e delle diverse bolle di collazione volute dalla Cor- to, gli statuti per la recettizia di S. Sebastiano delle Franche (chiesa matrice della parrocchia di S. Lucia) approvati con rescritto Sovrano del 23 marzo 1835, ed un atto a brevetto del 18 apri- le 1839 per la presentazione del sacerdote Buo- nocore qual qual parroco della chiesa di S. Lucia fatta dal fu Ottavio d’ Avitais.

Pel signor Attilio d’Avitaia assumendosi di essergli riuscite infruttuose le ricerche nel grande archivio degli atti antichi relativi al beneficio in quistione, si è riprodotto l’attestato del segreta- rio della Regia Procura di esistere detti atti an- tichi per la chiesa di S. Lucia presso il Mini- stro dell’ Interno. Si è prodotto inoltre un atto di notorietà rogato dal notaio Federico Moscа, contestante che la detta chiesa di S. Lucia sia sita in una camera terranea in cortile chiuso del casamento colonico, posto in un territorio vigneto della famiglia d’ Avitain: che in tal camera tutto sin in abbandono, trovandosi la stessa destinata ad uso di porvi vino, olio, patate, carbone, ed altro, senza alcun vestigio di nao sacro, tranne un altare spoglio di tutto. A confertare poi co testo documento chiede pruova testimoniale.

Interviene in appello l’attuale parroco della chiesa di S. Lucia delle Franche signor Gennaro Balestrieri, onde sostenere di conforto col subeco- nomo e col vescovo di Castelinmmare il rigetto dell’ appello del suddetto d’ Avitaia.

Attesochè in dritto dopo la surriferita sentenza del 9 marzo 1870, torna vano all’ appellante si guor Attilio d’Avitaia oppugnare la qualità del beneficio ecclesiastico parrocchiale in esame per non essersi prodotto il titolo di fondazione e la bolla di erezione in titolo, Ed invero, ove la Corte avesse ritenuto indispensabile la esibizione di co testi titoli, non avrebbe abilitato il subeconomo ed il vescovo di Castellammare a supplirvi con equipollenti, stante la invincibile difficoltà di rin- venire i titoli medesimi per causa d’incendio, che nel 1799 distrusse la curia di Lettere in Gragna- no, secondo l’attestato della Giunta municipale di quel Comune del 3 maggio 1869.

Attesochè non è a dubitare che per l’antica polizia ecclesiastica, richiamata in osservanza con i’abolizione del concordato del 1818, e per i principii del dritto pubblico napoletano, la qua lità ecclesiastica di un beneficio debba emergere dal titolo di sua fondazione, e dall’ autorità del l’ordinario importante la erezione in titolo. Ne tampoco potrebbesi disconoscere la necessità del Regio assenso per i Reali dispacci del 26 settem bre 1753, 7 novembre 1767, 9 giugno 1770, e 21 maggio 1774. Pur tuttavolta inopportunamente si fa ad essi richiamo nella soggetta specie dal signor d’ Avitaia. E per fermo è un fatto inop- npugnabile che la chiesa di S. Lucia delle Fran- che in Gragnano sin dal secolo XII abbia avuta -cura di anime; nè puossi mettere in dubbio che la chiesa stessa sia da tempo immemorabile in possesso di parrocchialità. I documenti esibiti dal subeconomato e dal vescovo di Castellammare, rilasciati dall’autorità ecclesiastica e da quella municipale, lo accertano in modo irrecusabile. E di vantaggio, della incontestabilità di cotesto possesso ne offriva pruova un Francesco d’ Avitaia mered il gindizio promosso nel 1839, e lo stesso Attilio d’Avitain nell’ istituire l’attuale giudizio di revindicazione è venuto a riconoscere che il possesso dei beni dotalizii del beneficio sia prease il convenuto. Laonde la controversia tra il d’Avi- taia, il subeconomo ed il vescovo di Castella mare si circoscrive nei stretti limiti di sapere se l’attore, il quale viene ora per propagnare la laicalità del beneficio di S. Lucia delle Franche, ad onta di un immemorabile possesso in contra rio, abbia il debito di giustificare il proprio an sunto.

Attesochè l’azione promossa dall’ appellante d’Avitaia non è da documenti di sorta alenna sorretta. Abilitato dal magistrato a produrre gli atti antichi sistenti nel Grande Archivio del Re- -gno, da cui egli assume risultare la laicalità del patronato in quistione, non ha saputo rinvenirli. Vero il principio di dritto canonico e di polizia ecclesiastica che la laicità sia di regola, e la ecclesiasticità di eccezione, e che dovesse questa e non quella giustificarsi; ma non è men vero l’al- tro principio che il possesso faccia presumere il dritto a possedere sino a che cotesto dritto non venga infermato da qualsiasi pruova contraria.

Attesoché l’azione promossa da Attilio d’Avi taia è indubbiamente petitoriale, cioè di revindi cazione di beni, che da altri si posseggono. L’a- mone petitoria non è ammessibile; se non per parte di colui che si pretende proprietario dello immobile rivendicato, e che no’l possiede da sè stesso, nè per mezzo di altri.

E quindi mestieri che l’attore giustifichi il suo dritto di proprietà sull’ immobile; diversamente non potrebbe esercitare un’ azione che ha per unica base il dritto di proprietà: bisogna inel tre che non abbia il possesso dell’oggetto; di versamente la sua azione di rilascio del possesso sarebbe derisoria: Officium autem judicis in hac actione hoc erit, ut juder inspiciat an reus possi deat. Nec ad rem pertinebit, ex qua causa posi deat: ubi enim probavi rem meam esse, necesse habebit possessor restituere, qui non objecit aliquam exceptionem (L. 9 ff. de rei vindicat.). Quando to attore non giustifica la sua domanda, è compito del magistrato assolvere il convenuto: actore enim non probante, qui convenitur, etsi nihil praestet obtinebit (L. 4 Cod. de edendo).

Attesochè si assume dallo stesso appellante d’Avitaia che il beneficio di S. Lucia delle Franche sia di dritto patronato della famiglia d’Avitaia, e che cotesto dritto sia stato riconosciuto anche dal convenuto in giudizio subeconomato di Castellammare. A parte che ove il d’ Avitaia voglia trarre vantaggio dalla confessione giudizia ria del subeconomato, non potrebbesi in danno di costui scindere tale confessione, è teorica in- concussa che anche sui beneficii ecclesiastici e par rocchiali possa aversi da privati un dritto di pa tronato. Però cotesto dritto va inteso unicamente nella facoltà di nominare il parroco o rettore a detto beneficio nei casi di vacanza, e non mai a rivendicare i beni dotalizii del medesimo scam- biando in patronato laicale un beneficio ecclesia- stico e parrocchiale. Non si è oppugnata, ne lo si poteva, dal convenuto siffatta facoltà per lo innanzi dalla famiglia d’ Avitaia esercitata; però nei cancelli in cui detta facoltà fu sempre intesa. E qui non è vano notare che sin dal 1839, va- cata la parrocchia di S. Lucia delle Franche per la rinunzia di quel parroco D. Ferdinando Pal- migiano, un Ottavio d’Avitaia, nel nominare e presentare alla Caria vescovile di Castellammare il sacerdote eddomadario signor Domenico Buono- core, riconobbe espressamente la qualità di bene- ficio ecclesiastico fondato dai suoi antenati nella parrocchiale chiesa di S. Lucia delle Franche, cómo ne fa pruova l’atto a brevetto del 18 apri- le 1839. Arroge la bolla di collazione di detta Curia, nella quale sono rimarchevoli le seguenti parole: cum igitur vacaverit, el ad praesens valet parrochialis ecclesia Sanctae Luciae Terrae Francorum hujus Diocesis de jure patronatus laicorum

  1. ec. Gli è pur vero che l’attuale Attilio d’Avitaia si è impegnato a far travedere il sospetto che in quella bolla vi fosse mai stata l’intrusione del vescovo, resistenti i compatroni; ma tal so- spetto va dileguato non meno dal succennato atto a brevetto del 1839, che dai molteplici doenmen- ti, che il subeconomo ed il vescovo di Castellam- mare hanno esibito ottemperandosi al dettame di questa Corte, i quali nel loro complesso addimo- strano l’indole parrocchiale ecclesiastica della chiesa di S. Lucia delle Franche, roborata dal fatto di un possesso immemorabile dell’ uffizio ecclesiastico della medesima; dall’entità di essa separata dalla personalità giuridica della famiglia d’Avitaia, e riconosciuta nei catasti per quanto concerne i beni dotalizii ad essa pertinenti.

Attesochè in effetti si ha da certificati della Giunta municipale di Pimonte del 3 maggio 1869 e 13 aprile 1870 che la chiesa di S. Lucia delle Franche nella periferia di quel Comune sia stata sempre parrocchiale da epoca remota, e come tale abbia es il parroco pro tempore abbia esercitato le sue funzioni giurisdizionali, che l’esercizio della par- rocchialità si fosse avverata, sia precedentemente, che dalla morte del parroco Buonocore. Vero è che la Corte col suo precedente pronunziato del 9 marzo 1870 ordinava al subeconomo ed al ve- scovo di Castellammare di produrre le diverse bolle di collazione, e l’onciario del 1742; ma costoro dimostrano la impossibilità di uniformarsi tale precetto con certificati della Giunta muni- cipale di Lettere di Pimonte, e di Gragnano del 3 maggio 1869, e del 12 e 13 aprile 1870, atte- stanti che nel 1799 la Curia di Lettere venne distrutta da incendio, e che non si è rinvenuto il predetto onciario per la invasione brigantesca del 18 aprile 1862, che ebbe ad incendiare l’in- tiero archivio del Comune di Pimonte. Si è esi- bito invece l’estratto del catasto provvisorio del Comune di Gragnano e Franche formato nel 1814 in esecuzione del decreto del 12 agosto 1809 в delle correlative istruzioni ministeriali, che giu- stifica apertamente come quelli stessi fondi, che il signor d’Avitain intende revindicare, trovansi intestati sotto l’art. 253 alla chiesa parrocchiale di S. Lucia delle Franche con altre proprietà ad essa appartenenti. Se poi non si è curato dagli stessi subeconomo e vescovo di presentare la pla- tea, che la Corte volea osservare, allegandosi a motivo che potrebbesi reputare sospetta prove- nendo dalla parte litigante, si è prodotto invece

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